Cassazione Civile, Ordinanza n. 24578/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente della Regione Puglia, poi deceduto e sostituito dagli eredi, volta a ottenere il pagamento di una maggiore indennità di funzione per il periodo in cui aveva retto un ufficio regionale tra l'11 giugno 2001 e il 31 agosto 2005. Il dirigente sosteneva che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 1 del 1992, l'indennità dovesse essere calcolata con coefficiente 0,9 anziché 0,7. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme regionali e dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 2 e 36 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto meramente ricognitiva e non discrezionale la delibera di giunta che aveva assegnato il coefficiente 0,7; omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe trascurato la riconducibilità dell'ufficio a una delle strutture indicate dalla legge regionale; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione nella disapplicazione delle delibere regionali di classificazione degli incarichi. I controricorrenti hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la notifica della sentenza d'appello all'avvocatura regionale facesse decorrere il termine breve, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la notifica della sentenza fatta presso l'avvocatura regionale, senza espressa indicazione del difensore costituito quale destinatario, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Nel merito, ha accolto il ricorso della Regione, affermando che la delibera di giunta di classificazione degli uffici non era un atto meramente ricognitivo ma espressione di discrezionalità amministrativa, sicché la disapplicazione operata in appello era erronea perché fondata sulla premessa della mancanza di discrezionalità e non sull'eventuale superamento dei limiti di legge. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che, al momento del conferimento dell'incarico nel 2001, la disciplina invocata dal lavoratore era già stata abrogata dalla l.r. n. 7 del 1997, che aveva introdotto il nuovo regime contrattualizzato del trattamento economico della dirigenza regionale. Cassata la sentenza impugnata, la causa è stata decisa nel merito con rigetto integrale della domanda originaria. Le spese dell'intero processo sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza solo se validamente eseguita secondo le regole processuali
i termini per impugnare decorrono dalla notificazione della sentenza; la notifica deve essere correttamente indirizzata al difensore costituito
la notificazione della sentenza, ai fini del termine breve, va eseguita su istanza di parte a norma dell'art. 170 c.p.c.
dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito
consente il rinvio alla motivazione della pronuncia richiamata come precedente di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, né rilevare d'ufficio questioni in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 3 l.r. n. 1 del 1992
la classificazione degli uffici regionali avveniva con atto della giunta previa valutazione di apposita commissione, con partecipazione sindacale, sicché l'atto non era meramente ricognitivo
art. 2 l.r. n. 1 del 1992
era la norma invocata per il calcolo dell'indennità di funzione secondo coefficienti diversi, ma la sua applicabilità risultava esclusa per sopravvenuta abrogazione
art. 3 della legge n. 241 del 1990
richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa, ma non decisivo ai fini dell'esito
art. 2 Cost.
richiamato tra le norme indicate nel ricorso
art. 36 Cost.
richiamato tra le norme indicate nel ricorso in tema di trattamento economico
art. 1 l.r. n. 7 del 1997
la nuova disciplina regionale regola l'organizzazione dell'amministrazione secondo i principi del d.lgs. n. 29 del 1993
art. 20 l.r. n. 7 del 1997
attribuisce alla contrattazione collettiva la retribuzione dirigenziale e alla giunta il trattamento economico accessorio, graduando le posizioni dirigenziali
art. 19 l.r. n. 7 del 1997
richiamato per la correlazione tra incarichi dirigenziali e trattamento economico accessorio
art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come conferma del meccanismo di disapplicazione delle norme previgenti nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 71 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma del sistema del pubblico impiego contrattualizzato
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, deve essere diretta al procuratore costituito; la sola notificazione alla parte o presso l'ufficio dell'amministrazione, senza espressa indicazione del difensore quale destinatario, non è sufficiente.
- Un atto amministrativo di classificazione o graduazione di uffici e incarichi non va qualificato automaticamente come meramente ricognitivo solo per il suo tenore letterale: occorre leggere la disciplina nel suo complesso e verificare se la legge preveda una previa valutazione discrezionale, anche con partecipazione di organi consultivi o sindacali.
- La disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice civile è corretta solo se viene accertata l'illegittimità dell'atto per violazione dei limiti legali alla discrezionalità amministrativa; non è corretto escludere la discrezionalità in radice quando la legge la preveda.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa economica del dirigente deve essere verificata alla luce della disciplina sopravvenuta applicabile al momento del conferimento dell'incarico; non può fondarsi su una norma già abrogata.
- Quando la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non richiede ulteriori fatti, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere nel merito rigettando definitivamente la domanda originaria.
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