Cassazione Civile, Ordinanza n. 24586/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'INPS nei limiti del rilievo preliminare sul termine iniziale di decorrenza della prescrizione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la prescrizione dei contributi alla luce del corretto dies a quo e valuti anche l'eventuale sospensione per occultamento doloso del debito. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di una professionista. I giudici di merito avevano ritenuto il credito estinto per prescrizione, facendo decorrere il termine dal 16 giugno 2010. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina sulla Gestione separata e agli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contributi, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe impedito all'ente di conoscere il debito e integrato un doloso occultamento tale da sospendere la prescrizione. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha però rilevato che, prima ancora del tema della sospensione, il dies a quo della prescrizione era stato erroneamente individuato, perché il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2009 era differito al 6 luglio 2010 in base al d.P.C.m. 10 giugno 2010; da tale data, e non dal 16 giugno 2010, decorreva la prescrizione.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, non con la sola presentazione della dichiarazione dei redditi.
La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito può essere esaminata solo una volta correttamente individuato il dies a quo della prescrizione.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Disciplina la Gestione separata e il relativo obbligo contributivo dei professionisti.
D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, art. 18, comma 12, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato come parte del quadro normativo sull'accertamento e riscossione dei contributi dovuti.
D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, art. 1
Richiamato per la procedura di controllo e liquidazione dei tributi e dei contributi dichiarati.
D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 10, comma 1
Richiamato in relazione agli adempimenti dichiarativi e ai versamenti contributivi collegati alla dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 18, comma 4
Stabilisce che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 12, comma 5
Attribuisce base normativa al d.P.C.m. che può modificare i termini degli adempimenti; il relativo decreto ha natura regolamentare e integra la disciplina primaria.
R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935, art. 55
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
L. n. 1155 del 6 aprile 1936
Norma di conversione del R.D.L. n. 1827 del 1935 richiamata per la disciplina della prescrizione contributiva.
d.P.C.m. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, differisce i versamenti al 6 luglio 2010 senza maggiorazione; il termine iniziale della prescrizione contributiva va quindi individuato in tale data.
D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, art. 62-bis
È il riferimento normativo per gli studi di settore richiamati dal d.P.C.m. come criterio oggettivo del differimento dei versamenti.
Legge di conversione del D.L. n. 331 del 1993, richiamata nella disciplina degli studi di settore.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, poiché solo da quel momento il credito è esigibile.
- La dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, non costituisce di per sé il presupposto del credito contributivo né sposta il dies a quo della prescrizione.
- Quando un ricorso deduce la sospensione della prescrizione, il giudice deve preliminarmente verificare la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, perché sospensione e dies a quo sono profili logicamente connessi.
- Il giudicato sulla prescrizione investe la statuizione estintiva nel suo complesso e non i singoli elementi della fattispecie, sicché la contestazione della sospensione può riaprire anche la verifica del termine iniziale se questo è logicamente preliminare e rilevabile d'ufficio.
- Un provvedimento regolamentare che, sulla base di una previsione legislativa, differisce i termini di versamento integra la disciplina primaria e deve essere considerato nella determinazione della decorrenza della prescrizione contributiva.
- Il differimento dei versamenti previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore opera su base oggettiva, in relazione al tipo di attività svolta, e non solo per chi sia concretamente assoggettato al relativo regime fiscale.
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