Cassazione Civile, Ordinanza n. 24584/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'ente previdenziale relativa all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto estinto il credito per prescrizione quinquennale, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2010 e considerando irrilevante il differimento dei termini disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di plurime disposizioni di legge, sostenendo che il termine iniziale di prescrizione dovesse decorrere dal 6 luglio 2010, data di scadenza differita per il versamento della contribuzione; perciò la cartella/comunicazione ricevuta il 26 giugno 2015 sarebbe stata tempestiva e la prescrizione non ancora maturata. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha cassato la sentenza impugnata rilevando che la Corte d'appello non si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui il differimento dei termini disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 incide sulla decorrenza della prescrizione anche per i contributi dovuti dai professionisti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore. In particolare, il dies a quo del quinquennio non era il 16 giugno 2010 ma il 6 luglio 2010. La causa è stata rinviata alla medesima Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame del gravame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
La norma disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata; la Corte richiama l'assetto interpretativo relativo alla sua applicazione nella vicenda, precisando che la questione riguarda l'accertamento negativo della contribuzione obbligatoria pretesa dall'INPS.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti, con conseguente rilievo di tale differimento ai fini della decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito, per i redditi prodotti nel 2009, il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010 senza maggiorazioni; tale differimento costituisce il dies a quo per il computo della prescrizione.
È menzionata solo per precisare che il profilo delle sanzioni previste da tale norma esula dalla controversia, limitata all'accertamento negativo della contribuzione obbligatoria.
È richiamato come fonte della formulazione successiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale; il riferimento è incidentale rispetto al thema decidendum.
Massime di principio
- Quando un termine di versamento contributivo è differito da un D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241 del 1997, il differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- Ai fini dell'applicazione del differimento dei termini per adempimenti fiscali e contributivi, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, non la concreta adesione del singolo soggetto al relativo regime fiscale.
- Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla nuova scadenza fissata dal provvedimento di proroga, non dalla scadenza originaria, se la proroga è riferibile ratione temporis alla fattispecie.
- Nel giudizio sulla debenza di contributi alla Gestione separata, la questione delle sanzioni amministrative o civili può restare estranea quando l'oggetto del contendere è solo l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
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