Cassazione Civile, Ordinanza n. 24576/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda l'inserimento di due docenti, per il biennio 2009/2011, nelle graduatorie permanenti ATA/provinciali con punteggio effettivo e nella posizione "a pettine" anziché "in coda", nonché il riconoscimento del relativo diritto alla mobilità interprovinciale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado accogliendo la domanda delle interessate contro il Ministero. In cassazione il Ministero ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 401 d.lgs. 297/1994, 1, comma 605, l. 296/2006 e 30 l. 87/1953, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità n. 41/2011 avrebbe travolto l'intero meccanismo dell'inserimento in coda, compresa la possibilità di iscrizione in più graduatorie provinciali, poi non più consentita dal D.M. n. 44/2011; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 100 c.p.c. e del D.M. n. 42/2011, lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato il difetto di interesse ad agire derivante dal mutato quadro normativo che, a suo dire, impediva l'iscrizione in più graduatorie provinciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha confermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011 non ha travolto l'intero assetto normativo, ma ha imposto la conservazione del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale e all'inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione secondo il punteggio effettivo, cioè "a pettine". Di conseguenza è stata esclusa anche la dedotta carenza di interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 401 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato dal ricorrente quale parte del quadro normativo sulle graduatorie; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta dal Ministero.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente come base del meccanismo delle graduatorie; la Corte afferma che la declaratoria di incostituzionalità non ha travolto integralmente tale assetto.
art. 30 L. n. 87/1953
Invocato nel motivo di ricorso in tema di effetti della declaratoria di incostituzionalità; la Corte nega che la decisione costituzionale abbia eliminato il diritto alla mobilità interprovinciale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per eccepire il difetto di interesse ad agire; la Corte ritiene non pertinente tale eccezione, poiché permaneva il diritto azionato.
D.M. n. 44/2011
Richiamato dal Ministero per sostenere il venir meno della possibilità di iscrizione in più graduatorie provinciali; la Corte non aderisce a tale impostazione.
D.M. n. 42/2011
Richiamato nel secondo motivo a sostegno dell'eccezione di carenza di interesse; la Corte lo considera non idoneo a escludere il diritto alla mobilità interprovinciale.
sentenza Corte cost. n. 41/2011
La Corte la interpreta nel senso che la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha travolto l'intero sistema delle graduatorie, ma ha preservato il diritto del docente alla mobilità interprovinciale con inserimento a pettine secondo il punteggio effettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Menziionato solo per escluderne l'applicazione alle Amministrazioni dello Stato che versano il contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata quanto al regime del contributo unificato e alla verifica delle condizioni processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Richiamata per affermare l'esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Cass. n. 1778/2016
Richiamata in continuità con il principio sull'esonero delle Amministrazioni statali dal versamento del contributo.
Cass. n. 28250/2017
Richiamata in continuità con il principio sull'esonero delle Amministrazioni statali dal versamento del contributo.
Massime di principio
- Quando una pronuncia di illegittimità costituzionale investe un segmento della disciplina delle graduatorie, occorre verificare se essa travolga l'intero sistema o soltanto la regola incompatibile con la Costituzione; non è consentita un'interpretazione espansiva che elimini diritti rimasti compatibili con il nuovo assetto normativo.
- In materia di graduatorie scolastiche, la declaratoria di incostituzionalità che elimini il criterio penalizzante dell'inserimento in coda può comportare la conservazione del diritto alla mobilità interprovinciale e l'inserimento nella graduatoria di nuova destinazione secondo il punteggio effettivo, cioè "a pettine".
- L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata se l'ordinamento continua a riconoscere, anche dopo il mutamento normativo, la posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio.
- Le norme e gli atti amministrativi richiamati dal resistente alla tesi abolitoria del Ministero non possono essere letti in modo da contraddire il dictum della Corte costituzionale, quando quest'ultimo salvaguardi espressamente il diritto sostanziale azionato.
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