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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza concluse con PVC, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativa all’anno d’imposta 2007, fondato sulla partecipazione ad operazioni commerciali ritenute inesistenti. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, tra gli altri motivi, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertare perché non poteva applicarsi il raddoppio dei termini; la CTP rigettava, mentre la CTR accoglieva l’appello ritenendo tardiva la denuncia penale e quindi inoperante il raddoppio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione della disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 128 del 2015 e dalla L. n. 208 del 2015, nonché delle norme sui termini di accertamento IVA e imposte dirette, e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che alla contribuente era stato notificato un invito a comparire il 12.6.2015 e che l’avviso era stato notificato entro il 31.12.2015, circostanze che avrebbero impedito di dichiarare la decadenza dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e lo ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha censurato la decisione della CTR perché non aveva considerato che la disciplina transitoria salva anche gli inviti a comparire notificati prima del 2.9.2015 e seguiti dalla notifica dell’atto impositivo entro il 31.12.2015; dalla motivazione emergeva inoltre un invito a comparire notificato alla società il 12.6.2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche delle ulteriori questioni non decise e della questione relativa all’IRAP, per la quale la Corte richiama il principio della non operatività del raddoppio dei termini in assenza di presidio penale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per lamentare omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015

    la disciplina transitoria non esclude in assoluto il raddoppio, ma fa salvi gli effetti degli atti già notificati e degli inviti a comparire/PVC conosciuti entro la data prevista, se seguiti dalla notifica dell’atto impositivo entro il 31.12.2015

  • art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972

    norma sui termini di decadenza IVA, richiamata come oggetto del raddoppio e della relativa deroga/transizione

  • art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    norma sui termini di decadenza per le imposte dirette, richiamata come parallela disciplina del raddoppio dei termini

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che nel testo emerga una specifica autonoma ratio applicativa

  • art. 2 D.Lgs. n. 128 del 2015

    "Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti."

    introduce la regola per cui il raddoppio dei termini non opera se la denuncia penale è tardiva, ma prevede anche un regime transitorio che salva determinati atti e inviti notificati/conosciuti prima dell’entrata in vigore

  • art. 5 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    discipline degli inviti a comparire rilevanti ai fini della salvezza prevista dalla normativa transitoria

  • art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000

    reato tributario richiamato quale presupposto della denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini può operare secondo la disciplina ratione temporis applicabile anche se la denuncia penale sia presentata oltre il termine ordinario, ma occorre sempre verificare l’effettivo regime transitorio vigente nel periodo considerato.
  • La disciplina transitoria sul raddoppio dei termini non va letta in modo restrittivo soltanto con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati: essa può salvare anche gli inviti a comparire e i PVC conosciuti dal contribuente entro la data fissata dalla legge, purché l’atto impositivo sia poi notificato entro il termine finale previsto.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare un invito a comparire o un PVC rilevanti ai fini della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, la decisione sulla decadenza dell’Ufficio può essere cassata per erronea applicazione della legge e/o omesso esame di un fatto decisivo.
  • La questione del raddoppio dei termini va valutata separatamente per i diversi tributi: il principio della salvezza transitoria e dell’operatività del raddoppio non si estende automaticamente ai tributi privi di presidio penale, come evidenziato dal richiamo alla disciplina IRAP.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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