Cassazione Civile, Ordinanza n. 23516/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui la Regione ha richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015, relativa a un veicolo intestato nei pubblici registri a una società fiduciaria. La società ha contestato la pretesa sostenendo di non essere il proprietario sostanziale del bene, ma solo l'intestataria formale per conto di un fiduciante. In cassazione ha dedotto quattro censure, tutte incentrate sul difetto di legittimazione passiva: violazione delle norme sulla tassa automobilistica e sulla disciplina delle società fiduciarie, errata considerazione della funzione dichiarativa dell'iscrizione al PRA, mancato rilievo della prova dell'effettiva appartenenza a terzi desumibile dal bilancio e dai conti d'ordine, e illegittima richiesta di indicare l'identità del fiduciante in assenza di una specifica previsione normativa, anche per il segreto fiduciario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha riconosciuto che, in astratto, l'intestazione al PRA non vale come prova assoluta della proprietà e che la proprietà effettiva del fiduciante può rilevare nei rapporti tributari; tuttavia ha affermato che, per la tassa automobilistica, la disciplina speciale dell'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982 impone comunque il pagamento all'intestatario risultante dai registri, che assume la veste di responsabile d'imposta verso il fisco, con eventuale rivalsa interna. La regola speciale rende non opponibile all'amministrazione il patto fiduciario e non obbliga l'ente a ricercare il proprietario effettivo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
"al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino dal Pubblico Registro Automobilistico essere proprietari dei veicoli in essi iscritti"
La norma è regola speciale di settore: individua il soggetto tenuto al pagamento sulla base delle risultanze del PRA, con funzione di agevolare l'amministrazione; il dato registrale opera come presunzione relativa e consente di qualificare l'intestatario come responsabile d'imposta verso il fisco.
legge 28 febbraio 1983, n. 53
Norma di conversione del d.l. n. 953/1982, richiamata quale base della disciplina della tassa automobilistica.
art. 1, legge 23 novembre 1939, n. 1966
"assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi"
Definisce l'attività delle società fiduciarie, che amministrano beni altrui e non sono proprietarie sostanziali dei beni amministrati.
Richiamato dalla ricorrente in tema di trascrizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per la tassa automobilistica.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non è pertinente nel caso, perché la norma speciale sulla tassa automobilistica evita all'amministrazione ricerche sull'effettivo titolare del bene.
art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
Richiamato dalla ricorrente in tema di trasparenza, ma non decisivo ai fini della disciplina speciale della tassa automobilistica.
art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per la sostituzione d'imposta, ma non rilevante ai fini della qualificazione dell'intestatario del veicolo come responsabile d'imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma formale dei motivi di ricorso prospettati come violazioni di legge.
Indicato come base del deposito della memoria in cassazione.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte richiama il potere di decidere la causa sulla base della motivazione sviluppata in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del segreto fiduciario; la Corte osserva che il meccanismo della tassa non impone comunque lo svelamento del fiduciante.
L. 23 novembre 1939, n. 1966
Richiamata come disciplina generale delle società fiduciarie, ma non idonea a derogare alla norma speciale sulla tassa automobilistica.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, la risultanza del PRA individua il soggetto passivo nei confronti dell'amministrazione come presunzione relativa, superabile in astratto con prova contraria, ma comunque idonea a fondare la pretesa tributaria verso l'intestatario formale fino all'annotazione del trasferimento o della perdita di possesso.
- L'intestazione fiduciaria di un veicolo non rende di per sé inopponibile al fisco l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica: la disciplina speciale del tributo prevale sulla struttura del rapporto fiduciario e consente di imputare l'obbligazione all'intestatario registrale quale responsabile d'imposta.
- Quando una norma speciale di settore è costruita per assicurare l'immediata individuazione del soggetto tenuto al pagamento, l'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori ricerche sull'effettivo proprietario del bene né a utilizzare, in via sostitutiva, i poteri istruttori generali previsti per altri tributi.
- La società fiduciaria può far valere nei rapporti interni la titolarità effettiva del bene e l'eventuale diritto di rivalsa verso il fiduciante, ma tale assetto non incide sulla debenza verso l'ente impositore quando la legge collega il tributo all'intestazione formale.
- La disciplina speciale della tassa automobilistica rende non decisivo, ai fini dell'obbligazione verso il fisco, il richiamo alla funzione dichiarativa della trascrizione o alle regole generali sulla proprietà effettiva del bene, se il bene risulta ancora intestato al soggetto registrale.
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