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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07423/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo relativo a tributi e imposte per l'anno 2007, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, in appello, la Commissione tributaria regionale aveva annullato gli estratti di ruolo ritenendo non provata la regolarità della notifica, in particolare la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAD) e il rispetto delle formalità previste per la compiuta giacenza. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sulle notificazioni e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la notifica era valida e che il giudice di merito aveva male apprezzato le prove; nonché nullità per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992. Anche l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con due motivi analoghi, insistendo sulla legittimità della notificazione e sulla sufficienza della motivazione della sentenza regionale. In Cassazione, però, la controversia è stata risolta alla luce dello jus superveniens sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo: la Corte ha rilevato che il contribuente non aveva allegato né provato uno specifico interesse ad agire tra quelli richiesti dalla disciplina sopravvenuta, sicché il ricorso introduttivo originario doveva considerarsi inammissibile.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso della società come principale e quello dell'Agenzia come incidentale, ma non è entrata nel merito delle censure sulla notifica e sulla motivazione. Ha applicato la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e i principi delle Sezioni Unite, rilevando che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifici e dimostrati casi di pregiudizio. Poiché il contribuente non ha svolto difese né dimostrato alcun interesse ad agire, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto contro l'estratto di ruolo. Le spese sono state compensate in ragione dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulle modalità di notificazione degli atti tributari; nel caso concreto le censure vertevano sulla sua corretta applicazione.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e formalità connesse alla compiuta giacenza.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro di valutazione delle prove; la Corte non ha deciso sul merito della violazione perché ha accolto la questione preliminare di impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le risultanze documentali.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato con riferimento al requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia quale disciplina applicabile alla notificazione in caso di irreperibilità relativa.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per il principio iura novit curia e per il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti entro i limiti delle allegazioni di parte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come limite al potere del giudice: non può porre a base della decisione fatti non allegati o contestati dalle parti.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma sopravvenuta applicata ai processi pendenti: l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo in casi tassativi di pregiudizio dimostrato.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    ha introdotto in conversione la disciplina che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 sul regime dell'estratto di ruolo.

  • L. n. 215/2021

    legge di conversione che ha reso vigente la novella sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per indicare gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui il ruolo e la cartella di pagamento.

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio, conseguente all'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per la tempestività del ricorso incidentale nel sistema dell'unicità del processo di impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate secondo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 3 Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate secondo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate secondo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate secondo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate secondo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    menzionato in relazione ai parametri convenzionali richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nei dubbi di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo, ritenuti infondati.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nei dubbi di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo, ritenuti infondati.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto e fondare un interesse ad agire.

  • art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato come uno dei casi tassativi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione e al possibile pregiudizio che giustifica l'impugnazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel ragionamento sulla riscossione coattiva di entrate pubbliche anche extratributarie.

  • art. 18 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel ragionamento sulla riscossione coattiva di entrate pubbliche anche extratributarie.

  • art. 27 L. n. 689/1981

    richiamato per estendere le regole della riscossione delle imposte dirette alle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 206 d.lgs. n. 285/1992

    richiamato per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le regole delle imposte dirette.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico ricognitivo della cartella e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio attuale tra quelli tassativamente indicati dalla legge sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti perché incide sull'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione dinamica fino alla decisione.
  • Nel giudizio di legittimità il sopravvenuto difetto di interesse ad agire può essere rilevato anche in base alla normativa intervenuta dopo la proposizione dell'azione, conducendo alla cassazione senza rinvio quando l'azione originaria è inammissibile.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati nel processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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