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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25541/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da controlli fiscali svolti nei confronti di una società operante nel settore energetico, che l’Ufficio ha ritenuto non operativa per il triennio 2009-2011. In applicazione della disciplina delle società di comodo, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011, recuperando IRES e IRAP sulla base di un reddito minimo presunto, e un ulteriore avviso per il 2013, con il quale ha disconosciuto un credito IVA dichiarato in relazione all’anno 2011, ritenendolo perduto per effetto della medesima disciplina. La società, poi fallita, ha impugnato gli atti; la CTP ha accolto i ricorsi, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione il fallimento ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo la nullità degli accertamenti perché fondati su una verifica relativa al 2009 svolta oltre i termini e invocando anche l’esimente dell’art. 30 l. 724/1994 e l’ampliamento del periodo di osservazione a cinque anni; 2) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994, lamentando che la CTR non avesse riconosciuto le condizioni oggettive di crisi idonee a superare la presunzione di non operatività; 3) vizio di motivazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. 724/1994 con riguardo al recupero dell’IVA 2013, contestando la legittimità del diniego del credito IVA e la mancata esposizione delle ragioni dell’avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta l’esclusione della retroattività dell’ampliamento a cinque anni del periodo di osservazione, insussistente la nullità degli accertamenti per il richiamo al 2009, e infondate le doglianze sulle esimenti delle società di comodo, poiché le circostanze addotte non integravano situazioni oggettive idonee a superare la presunzione e lo stato di liquidazione non escludeva automaticamente l’applicazione della disciplina. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, in materia IVA, una società considerata non operativa non perde per ciò solo la qualità di soggetto passivo né il diritto alla detrazione/compensazione/rimborso del credito, ove siano provati i presupposti sostanziali dell’operazione e non vi sia abuso o frode. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà verificare l’effettivo svolgimento di attività economica in senso unionale e riesaminare la spettanza e la misura del credito IVA, oltre a regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    non comporta nullità degli avvisi nel caso in cui l’annualità richiamata sia stata solo considerata come parametro di valutazione nel triennio, senza formale accertamento su quell’anno

  • art. 30 l. n. 724/1994

    disciplina la presunzione di non operatività delle società di comodo; il contribuente può superarla solo provando situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, valutate secondo le effettive condizioni di mercato

  • art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994

    le esimenti richiedono la specifica allegazione e prova della situazione oggettiva che impedisce il conseguimento dei ricavi minimi

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 175/2014

    l’ampliamento da tre a cinque anni del periodo di osservazione per le società di comodo opera solo dal periodo d’imposta 2014, senza retroattività

  • art. 3 l. n. 212/2000

    codifica in materia tributaria il principio generale di irretroattività, salvo espressa previsione contraria

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro generale del principio di irretroattività delle leggi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente il sindacato in cassazione per violazione di legge anche sotto il profilo della sussunzione della fattispecie nella norma

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente o per violazione del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    richiede l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza con indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE

    ai fini IVA, chi effettua operazioni imponibili in un determinato periodo deve essere riconosciuto come soggetto passivo, salvo frode o abuso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per la cancellazione dal registro delle imprese delle società in liquidazione

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la cancellazione dal registro delle imprese delle società in liquidazione

  • art. 182, commi 2 e 3, t.u.i.r.

    richiamato come ipotesi speciale di riferimento temporale per la disapplicazione automatica della disciplina

  • art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE

    "al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso"

    la qualità di soggetto passivo IVA e i correlati diritti non possono essere negati solo perché la società è considerata non operativa

Massime di principio

  • In materia tributaria, le norme che incidono sui presupposti sostanziali della pretesa non si applicano retroattivamente, salvo espressa previsione di legge; il richiamo a periodi d’imposta anteriori non può fondare, di per sé, la nullità dell’accertamento se l’annualità passata è stata solo utilizzata come parametro di verifica.
  • La presunzione di non operatività delle società di comodo è relativa: può essere vinta solo mediante prova di specifiche situazioni oggettive, estranee alla volontà del contribuente, idonee a spiegare l’assenza di ricavi minimi in rapporto alle concrete condizioni di mercato.
  • Lo stato di liquidazione non determina automaticamente la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, salvo che ricorrano le condizioni specifiche previste dalla disciplina attuativa richiamata dalla Corte.
  • In materia IVA, la mera qualificazione della società come non operativa non consente di negare automaticamente la soggettività passiva né il diritto alla detrazione o al rimborso dell’eccedenza d’imposta, se risultano provati i presupposti sostanziali dell’operazione e non vi sono profili di frode o abuso.
  • La mancanza o la tardività della dichiarazione non esclude, da sola, il riconoscimento del credito IVA quando il contribuente dimostri l’effettività delle operazioni e il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dal diritto unionale.
  • In cassazione, la censura per violazione di legge può investire anche la corretta sussunzione dei fatti accertati nella disciplina applicabile; tuttavia il sindacato resta delimitato ai fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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