Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un trattamento odontoiatrico ritenuto erroneo dalla paziente, che aveva già ottenuto in via stragiudiziale una somma di euro 20.000 accettata come acconto sui maggiori danni dopo un accertamento tecnico preventivo. La paziente conveniva poi in giudizio il dentista per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori; il professionista chiamava in garanzia la propria assicurazione. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta; la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata pronuncia del Tribunale sulla risoluzione del contratto di prestazione professionale; 2) omessa pronuncia e falsa applicazione della legge n. 24 del 2017 per non avere escluso l’applicabilità dei criteri risarcitori di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. al medico libero professionista; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere disposto la compensazione delle spese di lite dei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, anche a voler ravvisare un’omessa pronuncia, la Corte territoriale aveva comunque escluso che la domanda di ulteriore risarcimento potesse essere accolta, ricomprendendo l’eventuale restituzione del corrispettivo della prestazione nella somma già riconosciuta e pagata. Ha respinto il secondo motivo affermando che i criteri di liquidazione di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. si applicano alle controversie risarcitorie per fatti e danni anteriori all’entrata in vigore della disciplina e ai giudizi pendenti, senza distinzione tra sanitario operante in struttura e medico libero professionista, perché la norma incide sul parametro di liquidazione e non sugli elementi costitutivi della responsabilità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ricordando che la regola è quella della soccombenza e che la compensazione delle spese è eccezionale e discrezionale; essendo la ricorrente integralmente soccombente e avendo rifiutato una proposta conciliativa, la statuizione sulle spese non era censurabile. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché le controparti erano rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
richiamato in relazione al contraddittorio; la Corte esclude che fosse necessaria una specifica rimessione della questione al contraddittorio perché la censura era comunque priva di decisività.
richiamato per l'omessa pronuncia; la Corte afferma che il vizio non era decisivo nel caso concreto.
la regola della soccombenza non richiede specifica motivazione; la compensazione costituisce eccezione.
la compensazione totale o parziale delle spese resta discrezionale e richiede la ricorrenza di giusti motivi/exceptionali ragioni, la cui insussistenza non deve essere motivata.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno in materia sanitaria; la Corte ne afferma l'applicazione anche al medico libero professionista e ai giudizi pendenti nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209 del 2005
criteri tabellari di liquidazione del danno applicabili alle controversie risarcitorie per fatti e danni anteriori all'entrata in vigore della disciplina e ai giudizi pendenti, salvo giudicato interno sul quantum.
art. 3, comma 3, d.l. n. 158 del 2012
richiamato come antecedente della disciplina poi riprodotta nella legge n. 24 del 2017; la Corte ne valorizza il ruolo di parametro di liquidazione rivolto al giudice.
richiamata in relazione alla disciplina sanitaria e alla liquidazione del danno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non conduce all'accoglimento del ricorso quando la questione dedotta, anche se trascurata, non avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.
- I criteri legali o tabellari di liquidazione del danno in materia sanitaria si applicano anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della disciplina e ai giudizi pendenti, poiché incidono sul parametro di quantificazione del danno e non sugli elementi costitutivi della responsabilità.
- La disciplina della responsabilità sanitaria e dei relativi criteri di liquidazione non si esaurisce nelle sole ipotesi di sanitario operante in struttura pubblica, ma può operare anche nei confronti del medico libero professionista, se la fattispecie concreta rientra nell'ambito della controversia risarcitoria sanitaria.
- La regola delle spese segue la soccombenza; la compensazione è eccezione discrezionale e la sua mancata applicazione non richiede una motivazione specifica quando non ricorrano i presupposti per discostarsene.
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