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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha compensato le spese del giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, non essendovi stata decisione di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

Tre soggetti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, resa nel giudizio di rinvio tra gli stessi ricorrenti, la gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS Sardegna e una compagnia assicurativa rimasta intimata. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione da parte del controricorrente. La Corte rileva la ritualità della rinuncia e della sua accettazione e, senza esaminare i singoli motivi di ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Dispone inoltre la compensazione delle spese. Esclude il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale, consente l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte della controparte rende possibile la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è istituto di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità, il giudice può disporre la compensazione delle spese se viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si estende ai casi di estinzione del processo per rinuncia, ma opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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