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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25478/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (paziente)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da una paziente nei confronti di un'azienda ospedaliera, deducendo di aver subito danni a seguito di una perforazione del retto-colon durante un accertamento endoscopico e dei successivi esiti di un intervento di proctocolectomia restaurativa con applicazione di stoma, eseguito nel 2008. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo l'intervento opportuno in ragione della patologia cronica da cui la paziente era affetta. In appello la Corte territoriale aveva disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio collegiale, ma aveva poi confermato il rigetto, reputando corrette le conclusioni della CTU di primo grado e ritenendo validamente prestato il consenso informato. La ricorrente ha proposto cinque motivi per cassazione: 1) nullità della CTU di primo grado per violazioni procedurali nella trasmissione di materiale da parte del CTP della convenuta e per carenze motivazionali dell'elaborato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere il giudice d'appello spiegato perché disattendere la CTU collegiale; 3) omesso esame e violazione dell'art. 111 Cost. per mancata comparazione tra le consulenze tecniche difformi; 4) violazione delle norme sul consenso informato, sostenendo che il modulo sottoscritto fosse generico e non riferito al caso concreto; 5) omesso esame dei motivi di appello sulle spese di primo grado. La resistente ha eccepito improcedibilità e mancata integrazione del contraddittorio, eccezioni respinte dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di improcedibilità e quella di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratrice, ritenendo scindibile il rapporto di garanzia rispetto alla domanda principale. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché meramente riproduttivo delle difese di merito senza confronto con la ratio decidendi. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non conteneva una reale motivazione sulla preferenza accordata alla CTU di primo grado rispetto alla nuova consulenza collegiale, nonostante quest'ultima fosse stata disposta proprio per le criticità della prima. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, reputando l'accertamento sul consenso informato un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile nei termini prospettati. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 194 cod. proc. civ.

    È richiamato con riferimento alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio e alle modalità di svolgimento del contraddittorio con i consulenti di parte.

  • art. 195 cod. proc. civ.

    È evocato dalla ricorrente per censurare le modalità di deposito e trasmissione della relazione peritale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva nei termini dedotti.

  • art. 87 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di interazione tra consulente d'ufficio e consulenti di parte.

  • art. 90 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte in tema di attività e osservazioni dei consulenti di parte nella CTU.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della diligenza professionale e dell'adempimento sanitario.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato nei motivi con riferimento alla responsabilità del professionista in prestazioni di particolare difficoltà.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la mera adesione apodittica a una consulenza o formule generiche integrano una non motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi ritenuti, in parte, inammissibili o non fondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo esclude rispetto al consenso informato e lo accoglie sostanzialmente quanto alla mancata comparazione tra CTU difformi sotto il profilo della motivazione insufficiente.

  • art. 1 L. 22 dicembre 2017, n. 219

    Richiamato per il consenso informato; la Corte lo tratta in combinazione con i principi costituzionali sulla autodeterminazione del paziente.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato a tutela della libertà personale e dell'autodeterminazione del paziente.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del consenso informato e della libertà di scelta del trattamento sanitario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi per la responsabilità da inadempimento della struttura sanitaria.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi con riferimento alla valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • art. 106 c.p.c.

    È la base della chiamata in garanzia del terzo assicuratore da parte della struttura sanitaria.

  • art. 103, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare il cumulo delle domande come litisconsorzio facoltativo anche quanto al modo di svolgimento.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato per affermare la scindibilità del cumulo e l'assenza di necessità di notificare il ricorso alla compagnia assicuratrice non impugnata.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per respingere l'eccezione di improcedibilità, avendo la ricorrente depositato la copia notificata della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per qualificare come inammissibile il motivo che si limita a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con la decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio processuale relativo alla trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio di merito siano state disposte consulenze tecniche d'ufficio successive e le loro conclusioni siano difformi, il giudice non può limitarsi ad aderire in modo apodittico a una di esse: deve indicare le ragioni della preferenza accordata, confrontandosi con le censure mosse alla consulenza disattesa e dando conto dei criteri probatori seguiti.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere, in modo effettivo e non meramente grafico, perché il giudice abbia fatto proprie le conclusioni richiamate; formule generiche o contraddittorie non integrano una motivazione sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle difese di merito già disattese, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In materia di responsabilità sanitaria, l'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza di un valido consenso informato è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente dedotta; non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice territoriale.
  • Se la chiamata in garanzia del terzo dà luogo a un rapporto scindibile rispetto alla domanda principale e l'impugnazione investe solo la decisione sul rapporto principale, non è necessaria la notificazione del ricorso al terzo non evocato come parte del giudizio di legittimità.
  • La nullità della consulenza tecnica o il preteso vizio procedurale nella sua formazione devono essere dedotti in modo specifico e confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza che abbia ritenuto rispettato il contraddittorio tecnico e attendibile l'elaborato peritale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieConsenso informatoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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