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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25467/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Un paziente, dopo un episodio ischemico occorso nel luglio 2004, aveva chiesto il risarcimento dei danni lamentando il ritardo con cui, dopo il trasferimento in ospedale, era stata eseguita l'angioplastica con stent. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della sola azienda ospedaliera e liquidato il danno anche patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, valorizzando la circostanza che l'attore svolgesse mansioni di operaio, la riduzione funzionale accertata dal CTU e il notorio relativo a un reddito medio. La Corte d'appello aveva invece escluso quel danno patrimoniale, ritenendo necessaria la prova concreta dello svolgimento di un'attività economica o del possesso di una qualificazione professionale, nonché della perdita reddituale, e aveva ricondotto la menomazione solo al danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa con personalizzazione del danno. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte escluso la prova di un rapporto di lavoro che sarebbe stato incontestato; 2) violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. per avere negato il danno patrimoniale nonostante la grave invalidità e il riconoscimento del danno non patrimoniale; 3) violazione dell'art. 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere tratto, anche per presunzioni, la prova del rapporto di lavoro e della perdita di capacità lavorativa specifica dalla riduzione del 55% e dall'assenza di altre fonti reddituali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la censura sulla non contestazione richiedeva una puntuale indicazione degli atti e del contenuto delle difese avversarie, onere non assolto; ha inoltre precisato che la non contestazione opera solo per fatti noti alla controparte. Ha poi dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la lesione dell'integrità psicofisica non si traduce automaticamente in perdita patrimoniale e che il danno patrimoniale futuro deve essere provato in concreto, mediante allegazione e prova del lavoro svolto, delle mansioni, dell'impegno richiesto e della probabile riduzione del reddito; la mera percentuale di invalidità o la stima medico-legale dell'incapacità lavorativa specifica non bastano da sole. È stata disposta la compensazione integrale delle spese per il contrasto tra i gradi di merito e le oscillazioni giurisprudenziali, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e noti alla controparte; per far valere la sua violazione in cassazione occorre indicare puntualmente allegazioni, difese e localizzazione negli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio senza specificare un effettivo errore di regola valutativa.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono essere utilizzate solo partendo da fatti noti e accertati, non da un automatismo tra percentuale di invalidità e danno patrimoniale.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno patrimoniale risarcibile richiede la prova di una perdita economica causalmente collegata all'illecito.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è distinto dal danno patrimoniale e la sua riconoscibilità non comporta automaticamente il risarcimento di quest'ultimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede, in cassazione, una censura specifica e autosufficiente: occorre indicare dove il fatto sia stato allegato, quali difese avversarie lo abbiano omesso di contestare e perché tale fatto fosse nella conoscenza della controparte.
  • La mancanza di contestazione produce l'effetto di rendere pacifico il fatto solo se si tratta di circostanza conosciuta dalla parte onerata della contestazione; non esiste un dovere di contestare fatti ignoti.
  • La riduzione percentuale della capacità lavorativa accertata in sede medico-legale non equivale automaticamente a perdita patrimoniale: il giudice deve verificare in concreto la compatibilità dei postumi con il lavoro effettivamente svolto e la probabile incidenza sul reddito.
  • Il danno patrimoniale futuro da lesione della salute richiede prova, anche presuntiva, ma fondata su elementi noti e concreti, del pregresso lavoro svolto o della professionalità acquisita, delle mansioni e della conseguente diminuzione reddituale; non basta la sola invalidità permanente.
  • Il danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa può essere considerato come componente del pregiudizio dinamico-relazionale, ma ciò non consente di trasformare automaticamente quella voce in danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità sanitariaProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieConsenso informatoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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