Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma rilevante dovuta in forza di una fideiussione prestata a garanzia di un contratto di leasing avente ad oggetto un’imbarcazione. In primo grado l’opposizione è stata rigettata quanto alla validità della garanzia e alla prova del credito, ma il decreto è stato revocato e il garante è stato condannato per un importo ridotto a seguito della vendita del bene recuperato dal fallimento della società utilizzatrice. In appello l’opponente ha censurato, tra l’altro, la posizione processuale della cessionaria intervenuta, la gestione dell’interrogatorio formale e la prova della sottoscrizione della fideiussione, ma la Corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità dell’impugnazione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo applicabile, tenuto conto della disciplina previgente dell’art. 327 c.p.c. e delle sospensioni dei termini processuali, inclusa quella emergenziale da Covid-19; conseguentemente ha dichiarato assorbiti i motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto applicabile il termine lungo annuale per impugnare, poiché il giudizio era stato introdotto prima della modifica dell’art. 327 c.p.c. operata dalla l. n. 69/2009; ha poi calcolato la scadenza del termine tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza Covid, concludendo che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine utile. Le censure proposte non sono state esaminate nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i giudizi instaurati prima della modifica del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione.
Richiamato per qualificare l’atto introduttivo come opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato solo nel riepilogo delle doglianze d’appello, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid, incidente sul computo del termine per impugnare.
Ha convertito il d.l. n. 18/2020, confermando la sospensione dei termini processuali emergenziale.
Richiamato come ulteriore fonte modificativa della disciplina della sospensione emergenziale dei termini.
Ha convertito il d.l. n. 23/2020, rilevante per la sospensione dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il giudizio introduttivo è soggetto al previgente testo dell’art. 327 c.p.c., il termine lungo per ricorrere per cassazione resta quello annuale, non quello ridotto dalla riforma del 2009.
- Nel calcolo della tempestività del ricorso per cassazione devono essere computate tutte le sospensioni processuali applicabili, ivi comprese quelle straordinarie legate all’emergenza sanitaria.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine utile, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
- Le questioni attinenti al merito della prova del credito, alla validità della fideiussione e alle nullità processuali restano irrilevanti quando l’impugnazione è proposta tardivamente.
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