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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una paziente per asserita responsabilità professionale medica in relazione a un intervento di exeresi di una formazione polipoide alle corde vocali eseguito presso una clinica privata. La struttura sanitaria aveva chiamato in causa, tra gli altri, il chirurgo operatore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e aveva compensato le spese tra l’attrice e il terzo chiamato. In appello l’attrice impugnava la sentenza e il terzo chiamato proponeva appello incidentale tardivo per ottenere la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese da lui sostenute, invocando il principio di causalità e la giurisprudenza che attribuisce al soccombente che abbia provocato la chiamata in garanzia l’onere delle spese del terzo. La Corte d’appello dichiarava però inammissibile l’appello incidentale perché tardivo, ritenendo che la statuizione sulle spese costituisse un capo autonomo non impugnabile con impugnazione incidentale tardiva. In cassazione il terzo chiamato denunciava: (1) violazione dell’art. 334 c.p.c., sostenendo che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche contro capi autonomi della sentenza; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e richiesta di nuova regolazione delle spese in applicazione del principio di causalità. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo sul piano teorico, correggendo la motivazione della sentenza impugnata e ribadendo l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche per capi autonomi; tuttavia ha rigettato il ricorso perché, nel merito, la decisione di compensare le spese tra attrice e terzo chiamato non integrava una condanna del ricorrente alle spese e dunque non vi era violazione del principio di soccombenza né spazio per una nuova regolazione in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la Corte d’appello aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale tardivo, perché l’art. 334 c.p.c. consente tale rimedio anche quando l’impugnazione riguardi un capo autonomo della sentenza, incluso quello sulle spese. Tuttavia il ricorso non ha portato ad alcuna cassazione utile, poiché il primo grado aveva semplicemente compensato le spese tra attrice e terzo chiamato, senza porre tali spese a carico del ricorrente; quindi non sussisteva violazione dell’art. 91 c.p.c. né del principio di causalità tale da imporre una diversa regolazione delle spese. È stata inoltre disposta la correzione della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva. Nessuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva della resistente. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    Consente l’impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale; la sua applicazione non è limitata dai capi autonomi della sentenza, incluso quello sulle spese.

  • art. 325 c.p.c.

    Rileva per il termine breve di impugnazione, nel caso già spirato al momento della proposizione dell’appello incidentale tardivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge, compresa quella relativa all’art. 334 c.p.c. e all’art. 91 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una nuova regolazione delle spese, ma la Corte non ha ravvisato un vizio di ultrapetizione o omissione decisoria.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per chiedere alla Cassazione una nuova regolazione delle spese, ma non applicato poiché mancavano i presupposti per una cassazione con decisione nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza è violato solo se le spese sono poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; la mera compensazione non integra violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo autonomo della sentenza già autonomamente impugnabile, compreso il capo sulle spese, poiché l’art. 334 c.p.c. non introduce limitazioni oggettive di tale tipo.
  • La ratio dell’impugnazione incidentale tardiva è evitare che la parte parzialmente soccombente debba proporre un’impugnazione autonoma solo per cautelarsi dall’iniziativa della controparte, assicurando parità delle armi e ragionevole durata del processo.
  • La compensazione delle spese tra due parti non equivale a una condanna alle spese; pertanto non può essere censurata come violazione del principio di soccombenza quando la parte ricorrente non sia stata posta, nemmeno in parte, a proprio carico delle spese di un soggetto che contesta.
  • Le spese del terzo chiamato in garanzia, in linea di principio, seguono il criterio di causalità e possono gravare sulla parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, ma il relativo problema non si pone se il giudice di merito ha semplicemente disposto la compensazione senza porre alcun addebito al terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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