Cassazione Civile, Ordinanza n. 35466/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva acquistato un locale deposito e lo aveva rivenduto a prezzo significativamente superiore. L'Agenzia delle Entrate le notificava un avviso di accertamento, recuperando a tassazione ai fini IRPEF la plusvalenza ritenuta non dichiarata nell'anno di imposta 2007. La contribuente sosteneva che il bene ceduto fosse una pertinenza della propria abitazione principale e quindi non imponibile come plusvalenza; i giudici di merito avevano però escluso la prova del vincolo pertinenziale. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di un funzionario non appartenente alla carriera direttiva e mancato rilievo officioso del vizio; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente riproduttiva delle difese erariali e omesso esame delle ragioni della contribuente; 3) violazione delle norme sulla plusvalenza immobiliare e sulla pertinenza per avere la CTR negato la prova del vincolo pertinenziale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la destinazione pertinenziale sarebbe emersa dall'IVA agevolata indicata nella fattura del venditore; 5) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, per avere la CTR confermato anche le sanzioni nonostante l'asserita assenza di colpevolezza della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sottoscrizione dell'avviso, osservando che l'atto era stato firmato per delega da un funzionario di area terza e che, comunque, il vizio non era configurabile nei termini dedotti. Ha respinto anche la doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello, affermando che il giudice di merito può aderire alla tesi di una parte se la motivazione è logicamente adeguata e che, nel caso concreto, la censura era anche priva di specificità. Quanto ai motivi sulla pertinenzialità, la Corte ha rilevato che la CTR aveva esaminato compiutamente i requisiti soggettivo e oggettivo del vincolo, escludendoli per difetto di prova, per la distanza tra i beni, per la mancanza di una manifestazione di volontà nell'atto di acquisto e per il fatto che il bene era rimasto nella disponibilità/uso della società venditrice; ha inoltre ricordato che il rapporto pertinenziale richiede appartenenza al medesimo soggetto e contiguità/servizio a favore del bene principale. Sul punto sanzioni, ha ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato l'assenza di colpevolezza richiesta dall'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia nel giudizio di legittimità; è stata inoltre ritenuta dovuta la regola del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; il vizio di sottoscrizione va valutato in concreto e, se contestato, l'amministrazione deve dimostrare la delega
art. 21-septies, comma 1, L. n. 241 del 1990
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità dell'avviso, ma il motivo è stato ritenuto infondato
richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta non violata nel caso concreto
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
norma sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari, evocata per escludere l'imponibilità della cessione
norma definitoria della pertinenza; la Corte ribadisce che richiede requisito soggettivo e oggettivo e accertamento di fatto incensurabile se congruamente motivato
art. 1, nota II-bis, comma 3, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamata in relazione ai benefici fiscali per la prima casa, ma la Corte ha escluso che la mera IVA agevolata basti a provare il vincolo pertinenziale
n. 21, parte II, Tabella A, d.P.R. n. 633 del 1971
richiamato in relazione all'aliquota IVA agevolata sul bene venduto
richiamato per asserita omessa pronuncia o ultrapetizione in tema di sanzioni
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
per le sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà della condotta, occorre anche la rimproverabilità soggettiva; la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente
richiamato come principio generale che la disciplina tributaria recepisce quanto alla responsabilità per sanzioni amministrative
richiamato implicitamente nel tema dell'onere probatorio, specie sulla prova della pertinenza e dell'assenza di colpevolezza
Massime di principio
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non può essere affermata in astratto: occorre verificare se l'atto sia stato firmato dal titolare o da funzionario validamente delegato; in caso di contestazione, l'amministrazione deve dimostrare la legittimazione del sottoscrittore.
- Il giudice di merito può aderire integralmente alla tesi di una parte, purché la decisione sia sorretta da motivazione concisa ma logicamente adeguata; non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione se incompatibile con la soluzione adottata.
- Il vincolo pertinenziale tra beni immobili richiede sia un requisito soggettivo, cioè la riferibilità dei beni al medesimo soggetto, sia un requisito oggettivo, cioè una stabile destinazione di servizio o ornamento del bene accessorio rispetto al bene principale; la prova di tali elementi è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- Ai fini dell'esclusione della plusvalenza tassabile non basta invocare agevolazioni fiscali connesse all'acquisto o alla cessione del bene: occorre dimostrare in modo puntuale la sussistenza dei presupposti normativi dell'esenzione o della non imponibilità, ivi compreso il reale carattere pertinenziale del bene.
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità amministrativa presuppone la rimproverabilità della condotta; il contribuente che invochi l'esimente deve provare l'assenza di colpa o l'errore inevitabile, non essendo sufficiente contestare il merito dell'accertamento principale.
- L'accertamento della pertinenzialità e della rilevanza fiscale della cessione immobiliare, se adeguatamente motivato e fondato su elementi fattuali coerenti, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.
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