Cassazione Civile, Ordinanza n. 22104/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, fondato su una verifica della Guardia di Finanza che aveva qualificato la società come cartiera e aveva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato l’esito favorevole, ritenendo: a) non dimostrati adeguatamente i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento, poiché il procedimento penale non riguardava reati tributari ma una truffa sui fondi comunitari; b) insufficiente, per provare la falsità delle fatture, la sola discrasia tra i registri IVA della contribuente e quelli delle società emittenti, reputando necessari ulteriori controlli presso le emittenti per individuare l’autore del falso. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 sul raddoppio dei termini, sostenendo che basti l’obbligo di denuncia penale e non occorra un processo penale per reati tributari; e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia errato nel riparto dell’onere della prova, poiché in materia di fatture soggettivamente/oggettivamente inesistenti, una volta forniti elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente l’emersione di elementi che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza che rilevino né l’effettivo inoltro della denuncia né l’esatta corrispondenza tra violazione tributaria e fattispecie penale, né l’esito del procedimento penale. Ha inoltre ritenuto errata la decisione della CTR sul riparto dell’onere probatorio, poiché la divergenza tra i registri delle fatture emesse e quelli della contribuente costituiva già elemento idoneo a dimostrare la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza dell’utilizzatore; pertanto spettava alla contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l’emersione di fatti che impongano l’obbligo di denuncia penale; non occorre un procedimento penale già instaurato per reati tributari né l’effettivo esercizio dell’azione penale.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in via sistematica come norma parallela a quella sulle imposte dirette sul raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato.
L’obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini; deve emergere dagli atti, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; in materia di operazioni inesistenti, una volta forniti elementi presuntivi dall’Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
d.l. n. 223/2006, art. 37, commi 24, 25 e 26
La novella ha previsto il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia penale.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 223/2006.
d.lgs. n. 74/2000, artt. 2, 8 e 10
Citati come fattispecie penali emerse dall’indagine e richiamati a sostegno dell’obbligo di denuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il veicolo processuale della censura per violazione di legge proposta in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, è sufficiente che dagli atti emergano elementi tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale; non è necessario che sia stato instaurato un processo penale, né che il procedimento riguardi esattamente reati tributari, né che la denuncia produca effettivamente un esercizio dell’azione penale.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio quando fornisce elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, idonei a dimostrare la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del destinatario; una volta raggiunta tale soglia probatoria, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ripartisca l’onere della prova in modo erroneo, attribuendolo alla parte non onerata secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
- La discrasia tra i registri IVA dell’emittente e quelli del destinatario, specie se le fatture risultano intestate ad altri soggetti, può costituire elemento idoneo a dimostrare la fittizietà delle fatture e la consapevolezza dell’utilizzatore, senza necessità di ulteriori indagini per individuare l’autore materiale del falso.
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