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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32092/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le società ricorrenti avevano autonomamente liquidato e versato IRAP per il periodo d'imposta 2004 e sostenuto che, in sede di consolidato fiscale, l'intero ammontare dell'IRAP pagata (saldo e acconti) non era stato dedotto dal reddito complessivo consolidato, determinando una maggior IRES versata. Hanno richiesto il rimborso della maggiore IRES. L'Agenzia ha rigettato l'istanza di rimborso. In primo grado la CTP ha dichiarato inammissibile una domanda subordinata (riguardante la deducibilità di una quota IRAP secondo il d.l. n.185) ritenendo che fosse proposta per la prima volta in sede giudiziale; in appello la CTR ha ritenuto sussistente il giudicato interno per omessa impugnazione della statuizione di inammissibilità e ha respinto l'appello. Le società hanno inoltre proposto ricorso per revocazione della sentenza di appello, poi respinto.

La decisione

1) Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. 2) Sul ricorso principale in cassazione la Corte ha accolto il secondo motivo: ha rilevato che la CTR aveva errato nel ritenere formato il giudicato interno sulla declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, poiché l'atto di appello conteneva un paragrafo che impugnava tale declaratoria; pertanto si è trattato di un 'error in procedendo' e la Corte ha cassato la sentenza n. 2534/2015 della CTR della Lombardia nella parte impugnata, rinviando la causa alla CTR di secondo grado, in diversa composizione, perché esamini compiutamente il motivo d'appello precedentemente trascurato e provveda alla liquidazione delle spese. Gli altri motivi di cassazione attinenti al merito sono stati dichiarati inammissibili poiché le considerazioni di merito della CTR erano da ritenersi prive di efficacia decisoria dopo che il giudice d'appello si era ritenuto spogliato della potestas iudicandi per effetto del presunto giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente: la Corte ritiene che non sussista motivazione apparente perché l'iter logico del giudice è ricostruibile.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Usato per inquadrare i profili di omesso esame di fatto decisivo (n.4) e di motivazione (n.5) e per dichiarare l'inammissibilità di alcuni motivi di cassazione che attaccano questioni meramente argomentative prive di rilievo decisorio.

  • art. 395 cod. proc. civ.

    Richiamato nella distinzione tra vizi ravvisabili in revocazione (art. 395) e quelli di merito deducibili in cassazione; la Corte osserva che alcuni vizi prospettati appartengono alla materia della revocazione e non della cassazione.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Citando profili procedurali relativi al contenuto e agli effetti dell'appello, richiamato nel motivo accolto che denuncia l'omesso esame di un motivo d'appello.

  • art. 329 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai termini e alla determinazione dell'oggetto dell'appello e del relativo controllo di merito.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nell'ambito delle argomentazioni sulle domande di rimborso e sugli effetti delle pronunce, come norma richiamata nella censura procedurale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali tributarie rilevanti per la determinazione dell'oggetto del gravame e delle impugnazioni.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/97

    Norma fiscale richiamata dai ricorrenti nel merito per sostenere la deducibilità (o l'indeducibilità) integrale dell'IRAP; la Corte però ha ritenuto inammissibili i motivi di merito attinenti a tale questione poiché la statuizione di merito era priva di efficacia decisoria dopo il presunto spoglio della potestas iudicandi.

  • d.l. n. 185

    Richiamato in relazione alla deducibilità di una specifica quota di IRAP (riferita a spese per il personale); la questione è stata trattata nei motivi di merito ma dichiarata inammissibile per le ragioni procedurali sopra espresse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte soccombente.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'atto introduttivo e si ritiene spogliato della potestas iudicandi, le ulteriori considerazioni di merito svolte dal giudice sono prive di efficacia decisoria e l'impugnazione deve focalizzarsi sulla statuizione di rito.
  • La mancata considerazione, da parte del giudice d'appello, di un motivo effettivamente contenuto nell'atto di impugnazione può costituire un 'error in procedendo' rimediabile in Cassazione: in tal caso la Corte di legittimità può cassare e rinviare perché il motivo sia esaminato.
  • Le censure proposte in revocazione devono configurare i vizi tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c.; molte deduzioni che consistono in divergenti valutazioni di fatto o di diritto sono inammissibili in revocazione se non integrano i presupposti di quella norma.
  • Nell'impugnazione, è fondamentale qualificare correttamente il vizio (omesso esame, motivazione apparente, errore di fatto, ecc.): la scelta della via processuale errata può determinarne l'inammissibilità.
  • Quando in sede d'appello il giudicato interno è dedotto, il gravame di cassazione può verificare solo il corretto svolgimento del processo (fatti processuali) e non riaprire questioni meramente ipotetiche di merito che non hanno prodotto una decisione vincolante.
  • Nei casi di contenzioso fiscale sulla deducibilità di IRAP in consolidato, è cruciale documentare e rendere chiaro già nell'istanza amministrativa e nell'appello quali domande e quali profili vengono dedotti, per evitare che questioni rilevanti siano considerate novative o inammissibili.

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