Cassazione Civile, Sentenza n. 32082/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Vitali impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Monza respingendo l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione relativa a escavazioni non autorizzate nella cava ATEg36. I motivi di ricorso denunciavano: incompetenza dell'organo che ha emanato l'ordinanza (sosteneva che solo il Sindaco potesse irrogare la sanzione e non il Responsabile dell'Area Tecnica), nullità del verbale di contestazione e dell'ordinanza per violazione della riserva di legge, violazioni delle norme procedurali della legge n. 689/1981 (mancata motivazione della contestazione, assenza di contraddittorio sugli accertamenti e sui prelievi), insufficienza della prova circa quantità e natura del materiale estratto e errata quantificazione della sanzione (rifiuto della riduzione del 50% e contestata maggiorazione per recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha affermato che, alla luce della L.R. Lombardia n. 14/1998 (artt. 4, 29, 30) e delle disposizioni del TUEL (artt. 50, 107, 7-bis), i dirigenti/dirigenti responsabili possono assumere atti amministrativi che impegnano l'ente all'esterno, compresa l'adozione di sanzioni amministrative, quando non si tratti di funzioni di indirizzo o controllo politico-amministrativo spettanti all'organo elettivo; pertanto non sussisteva nullità per incompetenza dell'area tecnica. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta incompletezza del verbale e della motivazione dell'ordinanza, sul contraddittorio e sugli accertamenti tecnici, rilevando che furono effettuati sopralluoghi e controdeduzioni in contraddittorio e che la valutazione della prova è riservata al giudice di merito. Ha confermato la legittimità della qualificazione dell'attività come escavazione non autorizzata e la commisurazione della sanzione entro i parametri della L.R. 14/1998; ha escluso l'applicabilità della riduzione del 50% prevista per ipotesi diverse da quella degli scavi effettuati fuori dall'ambito autorizzato. Infine ha rigettato i rilievi sulla maggiore sanzione per recidiva per essere in parte inammissibili e in parte infondati. Ricorrente condannata alle spese e sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi integralmente rigettati.
Norme richiamate
Legge regionale Lombardia n. 14 del 1998
La legge regionale delega alle Province e, per tramite di queste, ai Comuni le funzioni di vigilanza sulle cave e la determinazione/irrogazione delle sanzioni per le funzioni delegate; l'art. 30 specifica che la vigilanza e le sanzioni spettano al Comune territorialmente competente, con ruoli di collaborazione per parchi e comunità montane.
Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL)
art. 50; art. 107; art. 7-bis, comma 2
Art. 50 e art. 107 delineano la ripartizione di funzioni tra organi elettivi e dirigenti: il Sindaco è organo rappresentativo e di indirizzo, ma i dirigenti compiono gli atti di gestione e possono adottare provvedimenti che impegnano l'ente all'esterno se non rientranti in funzioni di indirizzo. Art. 7-bis rinvia all'art.17 legge n.689/1981 per l'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione.
Legge 24 novembre 1981 n. 689
art. 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14; art. 15; art. 17; art. 8-bis
Richiamata soprattutto per i principi procedurali in materia di sanzioni amministrative: regole sulla contestazione, sul rapporto dell'accertamento, sulla quantificazione e sulle procedure di irrogazione delle sanzioni; l'art.17 disciplina l'iter del rapporto dell'agente che ha accertato la violazione.
Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443
Richiamato nella ricostruzione storica della disciplina estrattiva: funge da quadro storico-normativo originario cui le Regioni hanno poi fatto riferimento per disciplinare la materia.
Sentenza Corte Costituzionale n. 66 del 30.03.2018
Utilizzata per ricostruire l'evoluzione delle competenze in materia di cave e per confermare la prevalenza della disciplina regionale nell'ambito delle materie trasferite alle Regioni.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)
Richiamata per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato successivamente al 30 gennaio 2013.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Normazione regolamentare cui rinvia la legge di stabilità per il regime del contributo unificato; usata per motivare l'obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo.
Massime di principio
- La competenza a irrogare sanzioni amministrative nell'ambito di funzioni delegate dalla Regione può spettare ai dirigenti comunali dotati di autonomia decisionale e di spesa quando l'atto non costituisce esercizio di indirizzo politico; non è necessario che l'atto venga firmato dal Sindaco se è stata legittimamente attribuita la funzione a un dirigente.
- La L.R. 14/1998 configura la materia delle cave come materia speciale regionale: i limiti, le sanzioni e i parametri applicativi previsti dalla legge regionale prevalgono e possono rinviare ad atti attuativi per la determinazione quantitativa della sanzione, purché garantiscano prevedibilità e conoscibilità.
- La valutazione sulla sussistenza dello scavo abusivo (soprattutto in caso di sconfinamento spaziale o verticale rispetto al perimetro autorizzato) è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità non procede a nuova valutazione di fatto se la motivazione del giudice di merito è congrua e sorretta da elementi probatori (sopralluoghi, verbali, perizie).
- Il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione non sono automaticamente nulli se la contestazione e gli accertamenti risultano da atti istruttori e se è stato assicurato il contraddittorio tecnico; le doglianze sulla completezza degli accertamenti possono essere censurate solo se emergono vizi formali tali da inficiare il diritto di difesa.
- La quantificazione della sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità del giudice del merito entro i limiti previsti dalla norma (forbice minimo-massimo); riduzioni previste per ipotesi specifiche (es. 50%) non sono applicabili a fattispecie difformi da quelle contemplate dalla norma riduttiva (es. escavazioni al di fuori dell'area autorizzata).
- In caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato, può trovare applicazione l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge di stabilità per i ricorsi presentati dopo la data di decorrenza prevista.
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