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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32119/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si discuteva della legittimità di avvisi di accertamento emessi in relazione all'anno 2014 che imputavano, per trasparenza, ai soci di una s.a.s. (D'Angelo e Antenucci) quote di utili extrabilancio accertati nei confronti di due società di capitali di cui la s.a.s. era socia unica. I contribuenti contestavano, in particolare, la mancata allegazione agli avvisi notificati ai soci degli avvisi presupposti relativi alle due società di capitali e la mancata notifica autonoma/partecipazione della stessa società in accomandita al giudizio, oltre a questioni probatorie concernenti la presunzione di inserimento degli atti nel plico e l'onere della prova sull'amministrazione finanziaria

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti, rilevato l'omissione della chiamata in giudizio della società in accomandita (violazione art. 102 c.p.c.) e ha cassato le sentenze impugnate dichiarando la nullità dell'intero giudizio di merito. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di primo grado di Chieti, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio assicurando l'integrità del contraddittorio e regolando le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    norma utilizzata come base procedurale per l'imputazione ai soci, per trasparenza, di maggiori redditi accertati in capo alle società di capitali

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione ai requisiti formali dell'avviso di accertamento e alla necessità di corretta allegazione e contestualizzazione degli atti presupposti

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dall'Amministrazione in tema di allegazione e conclusività degli avvisi; nel giudizio la questione è stata discussa rispetto alla necessità o meno di allegare gli atti presupposti

  • art. 7 legge n. 212/2000

    art. 7 legge n. 212 del 2000

    richiesto a tutela del diritto di difesa del contribuente: la doglianza era che l'avviso impugnato non forniva o non allegava adeguatamente gli atti presupposti, limitando la possibilità di contestazione

  • art. 14 legge n. 890/1982

    art. 14 legge n. 890/1982

    invocato dall'Amministrazione per sostenere che la definitività degli avvisi presupposti ridurrebbe l'utilità formale della loro allegazione al nuovo atto notificato al socio

  • art. 1335 c.c.

    riferito alla presunzione relativa all'inserimento di documenti nel medesimo plico; il contribuente ha contestato l'operatività di tale presunzione quando il mittente dichiari di aver inserito più atti e il destinatario ne contesti l'effettiva presenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova: il giudice ha esaminato chi dovesse dimostrare la presenza/assenza degli atti nel plico notificato

  • art. 2727 c.c.

    evocato con riferimento ai mezzi di prova e ai limiti delle presunzioni nel processo civile; il ricorrente ha censurato l'uso di presunzioni di secondo grado

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nell'ambito delle regole probatorie e della valutazione delle scritture e degli atti documentali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come principio generale di allegazione delle norme e di deduzione degli elementi decisivi nella motivazione; invocato nelle doglianze sulla motivazione del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    motivo di cassazione per vizio motivazionale e violazione di norme di diritto nella decisione di merito

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato d'ufficio: obbligo di chiamata in giudizio delle parti necessarie; la mancata partecipazione della società in accomandita ha comportato la declaratoria di nullità del giudizio

  • art. 354 c.p.c.

    norma che disciplina il rinvio alla corte di grado inferiore per la rinnovazione del giudizio dopo cassazione; applicata per rinviare il processo alla C.T.P. di Chieti in diversa composizione

  • presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa (giurisprudenziale)

    principio usato dall'Amministrazione per imputare agli azionisti/soci utili accertati nelle società di capitali quando la base partecipativa è ristretta; nel caso la Corte ha comunque rilevato profili procedurali che impediscono la conferma dell'accertamento senza corretta istruttoria

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento che si fonda su atti presupposti deve consentire al destinatario di conoscere il contenuto essenziale di tali atti o prevedere la loro effettiva allegazione; la mancata allegazione può pregiudicare il diritto di difesa
  • Quando la partecipazione della società interessata è tale da rendere la società stessa parte necessaria, questa deve essere chiamata nel giudizio: la sua esclusione può determinare la nullità del processo
  • La presunzione che documenti contenuti nello stesso plico siano pervenuti al destinatario è applicabile, ma può essere contraddetta; se il mittente afferma di avere inserito ulteriori atti e il destinatario contesta, grava sul mittente l'onere di dimostrare materialmente l'effettiva consegna
  • I profili sostanziali (es. presunzione di distribuzione degli utili) possono fondare l'accertamento fiscale, ma la loro efficacia dipende anche dalla regolarità delle formalità procedurali e dalla completezza dell'istruttoria
  • In presenza di vizi procedurali rilevanti relativi al contraddittorio o alla prova della notifica, la strada corretta è la rinnovazione del giudizio in diversa composizione per garantire integrità del contraddittorio e tutela effettiva del diritto di difesa

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