DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2026, n. 185
Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce integrazioni al reddito per i lavoratori dell’indotto e di Adi Servizi Marittimi dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 e integra la CIGS dei dipendenti Acciaierie d’Italia nel 2026-2027. Prevede incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, autorizza temporaneamente il mantenimento in riscaldo degli impianti fusori (comunque non oltre il 15 dicembre 2026), disciplina investimenti e autorizzazioni nelle aree ex ILVA e istituisce il distretto industriale Brindisi-Taranto. Rifinanzia inoltre Ape sociale.
Misure urgenti per l’occupazione, la continuità industriale ex ILVA e il rilancio delle aree di Taranto e Brindisi
Misure per l’occupazione e la continuità industriale ex ILVA
Il decreto prevede sostegni temporanei al reddito per i lavoratori interessati dalla crisi degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, incentivi alla ricollocazione e misure per preservare la funzionalità degli impianti e favorire il rilancio industriale delle aree ex ILVA. Interviene inoltre sul distretto industriale Brindisi-Taranto, sul finanziamento del Tecnopolo mediterraneo e sull’Ape sociale.
Integrazione al reddito per l’indotto e Adi Servizi Marittimi
È riconosciuta dall’INPS, con contribuzione figurativa e nella misura prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, un’integrazione al reddito per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027. Ne sono destinatari:
- i lavoratori subordinati del settore privato il cui datore di lavoro sospenda o riduca l’attività a causa della sospensione o riduzione dell’attività di imprese in amministrazione straordinaria che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;
- i dipendenti di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.
Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente dell’impresa committente. Quest’ultimo sussiste se, per i contratti relativi a opere, servizi, beni o semilavorati inerenti all’attività del committente, i corrispettivi fatturati dall’impresa destinataria delle commesse al committente superano il 50% del fatturato complessivo della prima nel biennio precedente al 1° settembre 2026. I commissari straordinari devono certificare l’effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l’amministrazione straordinaria.
Per il trattamento non si applicano le procedure degli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148/2015. Il datore presenta domanda telematica all’INPS, indicando i lavoratori e i periodi di sospensione o riduzione, dichiarando i requisiti richiesti e informando le rappresentanze sindacali aziendali o la RSU e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sulle cause, l’entità e la durata prevedibile della sospensione o riduzione e sul numero dei lavoratori coinvolti. Il trattamento è incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal medesimo decreto legislativo; i periodi autorizzati non concorrono ai limiti massimi complessivi previsti dagli articoli 4, 12, 22 e 30 e non è dovuto il contributo addizionale.
L’INPS paga direttamente i lavoratori, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell’impresa, e gestisce unitariamente riconoscimento, erogazione e rendicontazione. I beneficiari sono iscritti d’ufficio al SIISL e devono sottoscrivere sulla piattaforma curriculum vitae, patto di attivazione digitale e patto di servizio secondo le modalità e i termini del decreto ministeriale n. 174 del 21 novembre 2024. Decadono dal trattamento, senza giustificato motivo, se rifiutano un corso di formazione o riqualificazione, non lo frequentano regolarmente oppure rifiutano un’offerta congrua con livello retributivo contrattuale non inferiore di oltre il 20% a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza opera se l’attività lavorativa o formativa si svolge entro 50 chilometri dalla residenza o è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.
La spesa è limitata a 27,3 milioni di euro per il 2026 e 56,1 milioni per il 2027. L’INPS disciplina termini e modalità delle domande e monitora il limite; se esso risulta raggiunto, anche in via prospettica, non accoglie ulteriori richieste. Gli oneri sono coperti riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione; le risorse non utilizzate sono versate al bilancio dello Stato e riassegnate al medesimo Fondo nel medesimo anno.
Integrazione della CIGS e lavori di pubblica utilità per Acciaierie d’Italia
Per i dipendenti impiegati negli stabilimenti produttivi di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia previsto il ricorso alla CIGS nel 2026 o nel 2027, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni per il 2027, anche per la formazione professionale connessa alla gestione delle bonifiche.
I percettori sono iscritti d’ufficio al SIISL e devono sottoscrivere curriculum vitae, patto di attivazione digitale e patto di servizio secondo il decreto ministeriale n. 174/2024. Decadono dal trattamento integrativo, senza giustificato motivo, se rifiutano o non frequentano regolarmente corsi di formazione o riqualificazione oppure rifiutano un’offerta congrua con livello retributivo contrattuale non inferiore di oltre il 20% a quello delle mansioni precedenti. Le regole sulla congruità territoriale si applicano entro 50 chilometri dalla residenza o 80 minuti medi di trasporto pubblico. In caso di decadenza accertata e comunicata dai servizi per il lavoro, la società non eroga il trattamento al lavoratore interessato.
Gli stanziamenti sono trasferiti alla società con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, che autorizza l’INPS al trasferimento. Entro la fine del mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità finanziata, l’amministrazione straordinaria rendiconta la spesa effettiva al Ministero del lavoro e all’INPS e restituisce le somme non utilizzate secondo le modalità fissate dal decreto.
Nel 2027 i lavoratori possono essere impiegati in attività di pubblica utilità, tramite convenzioni con le amministrazioni pubbliche del territorio, entro il limite di 10 milioni di euro. I compensi per tali attività riducono proporzionalmente l’integrazione salariale. Gli oneri sono finanziati mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione; le risorse non utilizzate sono riassegnate al Fondo nel medesimo anno.
Esoneri e contributi per le assunzioni
Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, lavoratori dipendenti di Acciaierie d’Italia S.p.A. o ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria spetta, per ciascun assunto, l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi. Il beneficio è limitato a 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile, e non modifica l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero richiede che il datore:
- mantenga il lavoratore in servizio per almeno 48 mesi dalla data di assunzione;
- non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- riconosca un trattamento economico individuale almeno pari al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026.
Il beneficio è escluso per imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società interessate, in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, per chi acquisisce a qualsiasi titolo, anche in affitto, i relativi complessi o rami aziendali e per le imprese controllate o collegate a tali soggetti. Non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione e restano ferme le condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Sono esclusi lavoro domestico e apprendistato.
L’INPS monitora mensilmente la spesa e, se il limite è raggiunto o prevedibilmente raggiungibile, non considera ulteriori domande, informandone i Ministeri del lavoro e dell’economia. I limiti di spesa dell’esonero sono 0,13 milioni di euro nel 2026, 6,4 milioni nel 2027, 11,83 milioni nel 2028, 5,6 milioni nel 2029 e 0,03 milioni nel 2030.
In aggiunta all’esonero è previsto un contributo di 20.000 euro per ogni lavoratore assunto, ridotto proporzionalmente per il part-time con orario almeno pari al 50% di quello normale. L’INPS lo eroga in due rate uguali dopo, rispettivamente, sei e 24 mesi dall’assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto. Si applicano le medesime condizioni soggettive e di accesso previste per l’esonero. Il contributo è revocato e le somme recuperate se, prima dei 48 mesi, il rapporto cessa per licenziamento diverso da quello per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per risoluzione consensuale, oppure se nei sei mesi successivi all’assunzione è licenziato per giustificato motivo oggettivo o collettivo un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Le dimissioni non comportano revoca. Il limite di spesa è di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 12 milioni per il 2029; anche tale misura è soggetta al monitoraggio mensile dell’INPS. Gli oneri complessivi sono coperti mediante utilizzo delle maggiori entrate e riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, secondo gli importi annuali indicati nel decreto.
Mantenimento in riscaldo degli impianti fusori
I commissari straordinari di ILVA S.p.A. e Acciaierie d’Italia S.p.A. sono autorizzati a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell’area fusoria, così da non comprometterne irreversibilmente la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione sull’impugnazione dell’inibitoria alla prosecuzione dell’attività produttiva ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile. L’autorizzazione non può comunque protrarsi oltre il 15 dicembre 2026. Anche in assenza di produzione restano continui gli obblighi del gestore di monitorare le immissioni in atmosfera.
Piano degli investimenti e cessione delle aree ex ILVA
Il Ministero delle imprese e del made in Italy raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse per investimenti, diversi da opere pubbliche, superiori a 10 milioni di euro, localizzati nelle aree di proprietà ex ILVA e nelle aree confinanti o attigue del demanio marittimo e militare idonee a insediamenti industriali. Dopo un’istruttoria sulla natura e sullo stato degli investimenti, il Ministero elabora un Piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri, su proposta ministeriale, per la dichiarazione di interesse strategico e la nomina del commissario secondo l’articolo 13 del decreto-legge n. 104/2023.
Il commissario cura le interlocuzioni con l’organo commissariale di ILVA anche per agevolare eventuali cessioni e verifica la coerenza del Piano con gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto. Non gli spettano gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti. Nell’ambito della cessione del compendio aziendale a terzi, l’organo commissariale di ILVA può cedere separatamente o affidare in gestione le aree comprese nell’ambito individuato che non siano utilizzate o utilizzabili a fini produttivi, purché le iniziative di investimento siano incluse nel Piano.
Restano impregiudicati gli investimenti agevolabili ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 e gli altri regimi di aiuto. Fuori dalle aree del Piano continuano ad applicarsi la disciplina della ZES e il regime di autorizzazione unica previsto dagli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto-legge.
Semplificazione degli investimenti e priorità occupazionale
Ai contratti di sviluppo relativi agli investimenti inclusi nel Piano si applica la procedura «fast track» prevista dall’articolo 9-bis del decreto ministeriale 9 dicembre 2014. Le imprese che, in conseguenza degli investimenti, prevedono un aumento dell’occupazione si impegnano ad assumere prioritariamente i percettori di sostegni al reddito, i disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi di ILVA in amministrazione straordinaria e i lavoratori delle imprese dell’indotto.
Distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto
È istituito il distretto industriale «Brindisi-Taranto» di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735. Ai progetti di investimento si applicano le agevolazioni procedurali, anche ambientali, previste dall’articolo 18 del regolamento. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli atti europei richiamati, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell’Unione sono considerati di interesse pubblico prevalente e rispondenti agli interessi della salute e della sicurezza pubblica ai fini delle specifiche deroghe ambientali indicate dal decreto.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e dell’ambiente e sentita la Regione Puglia, individua le aree del distretto e definisce un Piano per aumentarne l’attrattività. D’intesa con la Regione, il decreto mette a sistema i regimi vigenti di sostegno economico e amministrativo per sviluppare le infrastrutture, sostenere gli investimenti privati e riqualificare le competenze della forza lavoro locale. A quest’ultimo scopo può intervenire la Fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
Gli investimenti pubblici per la creazione dei distretti, le infrastrutture, la conversione delle aree dismesse e lo sviluppo delle competenze locali possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dai regolamenti europei sui fondi FESR, JTF e FSE+. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio è punto di contatto unico per le autorizzazioni specifiche dei progetti industriali e si applica il regime di autorizzazione unica dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124/2023. Le istanze hanno priorità e può essere costituita una task force presso il Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Risorse per investimenti, Tecnopolo e Ape sociale
Il decreto modifica l’articolo 2 del decreto-legge n. 133/2026, sostituendo 100,5 milioni con 141 milioni di euro nei commi 1 e 2. L’incremento di 40,5 milioni per il 2026 è finanziato riducendo in pari misura il Fondo previsto dall’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020.
Per potenziare ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche aumentando la dotazione di ricercatori industriali e tecnici specializzati, è assegnato al Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile 1 milione di euro annuo dal 2027. La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’autorizzazione di spesa per l’Ape sociale prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge n. 232/2016 è incrementata di 6 milioni di euro per il 2027, 40 milioni per il 2028 e 13 milioni per il 2029. La copertura avviene riducendo l’autorizzazione di spesa di cui al comma 203 della stessa legge per 6 milioni nel 2027, 30 milioni nel 2028 e 13 milioni nel 2029, e il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007 per i restanti 10 milioni del 2028, con corrispondente riduzione degli importi previsti dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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