Cassazione Civile, Sentenza n. 32079/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n.169/2012 con cui la CCIAA aveva irrogato una sanzione amministrativa (euro 7.746,00) per vendita di prodotti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, mancanza di avvertenze/precauzioni d'uso, vendita di giocattoli senza le previste avvertenze e vendita di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE non conforme. Il ricorrente deduceva l'incompetenza della CCIAA, l'illegittimità delle sanzioni per difetto degli elementi dell'illecito e contestava la qualificazione dei prodotti (es. DPI) e la determinazione/ cumulo delle sanzioni; inoltre ha sollevato questioni inerenti la riassunzione dopo cassazione e la possibile necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte UE.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i sette motivi: ha confermato la legittimità della costituzione e partecipazione della CCIAA nel giudizio di rinvio; ha precisato che il giudice del rinvio decide nuovamente sul merito e non è vincolato a 'riadottare' integralmente le precedenti motivazioni; ha interpretato gli artt. del Codice del consumo e delle norme speciali (giocattoli, ecc.) nel senso di attribuire obblighi informativi e responsabilità estese anche ai distributori/dettaglianti; ha escluso la necessità di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per questioni già consolidate o non rilevanti; ha ritenuto corretta la valutazione di fatto circa la mancanza/insufficienza delle indicazioni sui prodotti; ha rigettato le censure relative all'applicabilità delle norme sui DPI e le doglianze sulla determinazione cumulativa della sanzione in relazione all'art.8 L.689/1981. Nessuna pronuncia sulle spese di cassazione in favore della CCIAA (intimata che non ha svolto difese); il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)
art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 104, art. 105
Le norme sugli obblighi informativi e sul divieto di commercializzazione di prodotti privi delle indicazioni in lingua italiana si interpretano in senso sistematico e protettivo: gli obblighi possono estendersi anche al distributore/dettagliante e l'art.11 vieta la commercializzazione sul territorio di prodotti non conformi alle informazioni richieste.
d.lgs. n. 313/1991
art. 5, art. 11 comma 4 (applicato ratione temporis)
La disciplina sulla sicurezza dei giocattoli impone obblighi informativi e può far gravare responsabilità anche sugli operatori della filiera che immettono i prodotti sul mercato; la norma è interpretata in senso estensivo per tutelare i soggetti vulnerabili (bambini).
d.lgs. n. 475/1992
La vendita di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE non conforme integra illecito sanzionabile; la norma è richiamata per contestare marcature di forma/proporzione non conformi.
legge n. 689/1981
art. 1, art. 8, art. 8-bis, art. 24
Principi sul cumulo delle sanzioni amministrative: il cumulo 'giuridico' (aumento fino al triplo) si applica solo per concorso formale di violazioni commesse con un'unica condotta; non è ammessa l'estensione analogica in altri casi. L'art.8-bis disciplina la reiterazione ma non sostituisce la regola del cumulo.
d.lgs. n. 150/2011
art. 6 (atto introduttivo del ricorso)
Norma processuale rilevante per la proposta di ricorso al Giudice di pace contro l'ordinanza ingiunzione.
codice di procedura civile
art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; artt. 91 ss., 101, 125, 416; artt. 112, 392, 393, 338, 375, 380-bis.1, 378 c.p.c.
Principi processuali utilizzati: limiti della cassazione per motivi di diritto, disciplina della riassunzione dopo cassazione con rinvio, dovere del giudice di integrare il contraddittorio in caso di riassunzione parziale, ed i presidi sull'ammissibilità e specificità dei motivi.
TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio solo se la questione comunitaria è rilevante e non esiste 'acte clair' o consolidata giurisprudenza; qui la Corte ha ritenuto il rinvio non necessario.
Direttive/Regolamenti UE e norme correlate
Direttiva 88/378/CEE (giocattoli), Direttiva 2001/95/CE, Reg. (UE) n.1169/2011, Reg. (UE) n.1223/2009, Reg. n.1007/2011
Quadro europeo conferma l'orientamento a responsabilizzare gli operatori della filiera (inclusi i distributori) sugli obblighi informativi e di sicurezza, fornendo supporto ermeneutico per interpretare le norme nazionali in senso protettivo del consumatore.
Massime di principio
- In caso di vendita di prodotti privi di informazioni obbligatorie in lingua italiana e/o di avvertenze di sicurezza, anche il distributore/dettagliante può essere ritenuto responsabile e sanzionabile; non è necessario che sia il produttore o l'importatore.
- L'art.11 del Codice del Consumo vieta la commercializzazione di prodotti senza le informazioni richieste: la norma è interpretata in senso ampio e protettivo, mirando a tutelare il consumatore finale.
- Dopo una cassazione con rinvio il giudizio di rinvio è una fase autonoma: devono partecipare le stesse parti e il giudice del rinvio decide nuovamente sul merito; in caso di riassunzione parziale il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE non è automatica: il giudice nazionale la effettua solo se la questione comunitaria è effettivamente rilevante e non già risolta da precedente giurisprudenza o 'acte clair'.
- Sul cumulo delle sanzioni amministrative trova applicazione l'art.8 L.689/1981: l'aumento fino al triplo per pluralità di violazioni richiede che le violazioni derivino da un'unica condotta (concorso formale); diversamente si applica il cumulo materiale.
- Il ricorrente ha l'onere di provare la conformità delle etichette/avvertenze contestate; la mancanza o l'insufficienza probatoria rafforza la valutazione sanzionatoria dell'amministrazione.
- Nelle materie regolate anche da normative europee o speciali (es. giocattoli, cosmetici, alimenti), l'interpretazione nazionale tende a valorizzare la protezione del consumatore e può estendere obblighi agli operatori della filiera per garantire tracciabilità e informazione.
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