Cassazione Civile, Ordinanza n. 40011/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno 1999 nei confronti della società, contestando: l'irregolare tenuta del libro degli inventari, che riportava solo il valore complessivo delle rimanenze finali senza la suddivisione in categorie omogenee; l'assenza di documentazione idonea a specificare tali raggruppamenti; la conseguente ritenuta cessione di merci con maggiori ricavi per oltre 3 miliardi di lire; e l'indebita deduzione di costi non di competenza per oltre 367 milioni. La CTP accoglieva il ricorso della società e la CTR confermava, ritenendo illegittimo il ricorso a dati tratti da ispezione di azienda similare, insufficiente l'impianto presuntivo dell'Ufficio, non applicabile la presunzione di cui all'art. 4 d.P.R. n. 441 del 1997 ad imposte diverse dall'IVA e irrilevante il sistema di vendita a prezzo vantaggioso sul ricarico. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. per non avere la CTR considerato l'irregolarità contabile e i plurimi elementi presuntivi; violazione dell'art. 4 d.P.R. n. 441/1997; difetto di motivazione sul ricorso a società similare; violazione dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 quanto alla tenuta dell'inventario per categorie omogenee; e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui costi indeducibili non di competenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorso e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. In particolare ha affermato che la mancata individuazione delle rimanenze per categorie omogenee rende inattendibili le scritture e legittima l'accertamento induttivo, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sulla effettiva consistenza delle cessioni e sulla diversa incidenza del sistema di vendita sui ricavi. Ha inoltre chiarito che l'Ufficio non aveva fatto applicazione diretta della presunzione legale di cessione ex art. 4 d.P.R. n. 441/1997, ma aveva valorizzato l'inattendibilità complessiva della contabilità; ha ritenuto altresì fondata la censura di omessa pronuncia sui costi indeducibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, primo comma, lett. d)
L'irregolarità grave delle scritture contabili può legittimare l'accertamento induttivo quando renda inattendibile la contabilità nel suo complesso.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
In presenza di contabilità inattendibile, l'accertamento IVA può essere fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive.
Una volta emersi elementi presuntivi idonei a sorreggere la ripresa, incombe al contribuente fornire la prova contraria.
La presunzione di cessione riguarda il raffronto tra scritture di magazzino/documentazione e rimanenze registrate; nella specie la Corte esclude che l'Ufficio vi abbia fatto diretto ricorso, avendo invece fondato l'accertamento sull'inattendibilità complessiva della contabilità.
art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973
L'inventario deve indicare i beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e, in mancanza, la documentazione di supporto deve essere tenuta a disposizione dell'ufficio.
Le rimanenze finali, se non valutate a costi specifici, devono essere assunte per un valore non inferiore a quello risultante dal raggruppamento in categorie omogenee per natura e valore.
art. 62 d.P.R. n. 597 del 1973
Già la normativa previgente imponeva la valutazione distinta delle rimanenze per categorie omogenee formate da beni del medesimo tipo e qualità.
Il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande e su tutti i capi di censura proposti; l'omessa statuizione sui costi indeducibili integra vizio di omessa pronuncia.
Nel giudizio tributario di cassazione il ricorrente non è onerato della produzione del proprio fascicolo, poiché esso resta acquisito al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte.
art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992
I fascicoli di parte nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e difetto di motivazione per censurare la sentenza di appello.
Massime di principio
- La mancata tenuta dell'inventario secondo categorie omogenee di beni, quando incide sulla verificabilità delle rimanenze, può rendere inattendibile l'intera contabilità e legittimare l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di accertamento fondato su gravi irregolarità contabili e su elementi presuntivi, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva consistenza delle cessioni o la diversa incidenza dei fattori utilizzati per la ricostruzione dei ricavi.
- La presunzione legale di cessione dei beni non inventariati non è l'unico fondamento possibile della ripresa fiscale: l'Ufficio può basare l'accertamento anche sull'impossibilità di verificare le operazioni e sulla conseguente inattendibilità complessiva della dichiarazione.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti i rilievi autonomamente decisivi, inclusa l'eventuale ripresa di costi indeducibili per difetto di competenza; l'omessa pronuncia su un capo della pretesa integra vizio denunciabile in cassazione.
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