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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40011/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno 1999 nei confronti della società, contestando: l'irregolare tenuta del libro degli inventari, che riportava solo il valore complessivo delle rimanenze finali senza la suddivisione in categorie omogenee; l'assenza di documentazione idonea a specificare tali raggruppamenti; la conseguente ritenuta cessione di merci con maggiori ricavi per oltre 3 miliardi di lire; e l'indebita deduzione di costi non di competenza per oltre 367 milioni. La CTP accoglieva il ricorso della società e la CTR confermava, ritenendo illegittimo il ricorso a dati tratti da ispezione di azienda similare, insufficiente l'impianto presuntivo dell'Ufficio, non applicabile la presunzione di cui all'art. 4 d.P.R. n. 441 del 1997 ad imposte diverse dall'IVA e irrilevante il sistema di vendita a prezzo vantaggioso sul ricarico. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. per non avere la CTR considerato l'irregolarità contabile e i plurimi elementi presuntivi; violazione dell'art. 4 d.P.R. n. 441/1997; difetto di motivazione sul ricorso a società similare; violazione dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 quanto alla tenuta dell'inventario per categorie omogenee; e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui costi indeducibili non di competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorso e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. In particolare ha affermato che la mancata individuazione delle rimanenze per categorie omogenee rende inattendibili le scritture e legittima l'accertamento induttivo, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sulla effettiva consistenza delle cessioni e sulla diversa incidenza del sistema di vendita sui ricavi. Ha inoltre chiarito che l'Ufficio non aveva fatto applicazione diretta della presunzione legale di cessione ex art. 4 d.P.R. n. 441/1997, ma aveva valorizzato l'inattendibilità complessiva della contabilità; ha ritenuto altresì fondata la censura di omessa pronuncia sui costi indeducibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, primo comma, lett. d)

    L'irregolarità grave delle scritture contabili può legittimare l'accertamento induttivo quando renda inattendibile la contabilità nel suo complesso.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In presenza di contabilità inattendibile, l'accertamento IVA può essere fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta emersi elementi presuntivi idonei a sorreggere la ripresa, incombe al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 4 d.P.R. n. 441 del 1997

    La presunzione di cessione riguarda il raffronto tra scritture di magazzino/documentazione e rimanenze registrate; nella specie la Corte esclude che l'Ufficio vi abbia fatto diretto ricorso, avendo invece fondato l'accertamento sull'inattendibilità complessiva della contabilità.

  • art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'inventario deve indicare i beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e, in mancanza, la documentazione di supporto deve essere tenuta a disposizione dell'ufficio.

  • art. 92 TUIR

    Le rimanenze finali, se non valutate a costi specifici, devono essere assunte per un valore non inferiore a quello risultante dal raggruppamento in categorie omogenee per natura e valore.

  • art. 62 d.P.R. n. 597 del 1973

    Già la normativa previgente imponeva la valutazione distinta delle rimanenze per categorie omogenee formate da beni del medesimo tipo e qualità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande e su tutti i capi di censura proposti; l'omessa statuizione sui costi indeducibili integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 369 c.p.c.

    Nel giudizio tributario di cassazione il ricorrente non è onerato della produzione del proprio fascicolo, poiché esso resta acquisito al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte.

  • art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992

    I fascicoli di parte nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e difetto di motivazione per censurare la sentenza di appello.

Massime di principio

  • La mancata tenuta dell'inventario secondo categorie omogenee di beni, quando incide sulla verificabilità delle rimanenze, può rendere inattendibile l'intera contabilità e legittimare l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • In presenza di accertamento fondato su gravi irregolarità contabili e su elementi presuntivi, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva consistenza delle cessioni o la diversa incidenza dei fattori utilizzati per la ricostruzione dei ricavi.
  • La presunzione legale di cessione dei beni non inventariati non è l'unico fondamento possibile della ripresa fiscale: l'Ufficio può basare l'accertamento anche sull'impossibilità di verificare le operazioni e sulla conseguente inattendibilità complessiva della dichiarazione.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutti i rilievi autonomamente decisivi, inclusa l'eventuale ripresa di costi indeducibili per difetto di competenza; l'omessa pronuncia su un capo della pretesa integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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