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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05894/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IMU 2012-2015 e TASI 2014-2015 emessi da un Comune su un terreno/area ritenuta fabbricabile. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata rilevazione dell'inammissibilità dell'appello comunale, asseritamente non rivolto contro tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi; (3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 per avere la CTR escluso il difetto di motivazione degli avvisi; (4) motivazione apparente della CTR sul medesimo profilo motivazionale dell'atto impositivo; (5) omesso esame di un fatto decisivo concernente la non effettiva edificabilità dell'area e l'insostenibilità economica dello sviluppo edificatorio; (6) violazione dell'art. 99 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione su vari motivi di ricorso, tra cui incongruità del valore accertato, insussistenza dell'edificabilità reale, mancato obbligo informativo del Comune sul mutato regime urbanistico, nonché illegittima applicazione delle sanzioni e del cumulo giuridico.

La decisione

La Corte ha respinto i primi cinque motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva né allegava l'atto di appello del Comune e quindi non consentiva il controllo sulla dedotta mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia del secondo motivo, osservando che tale vizio non è configurabile per questioni meramente processuali. Ha disatteso il terzo e il quarto motivo rilevando che la CTR aveva in realtà esaminato e respinto la censura sul difetto di motivazione degli avvisi, e comunque che per IMU/ICI l'obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; le ulteriori contestazioni sulla correttezza del criterio estimativo attengono al merito/prova e non alla motivazione dell'atto. Ha rigettato anche il quinto motivo perché il preteso fatto decisivo sulla insostenibilità economica dell'edificazione non era stato specificamente indicato né trascritto e, in ogni caso, le deduzioni della ricorrente non erano decisive. Ha invece accolto parzialmente il sesto motivo: da un lato ha escluso l'omessa pronuncia sui motivi relativi a valore accertato, edificabilità e obblighi informativi, richiamando la propria ricostruzione sul fatto che tali profili erano incompatibili con le stesse doglianze formulate nel quinto motivo; dall'altro ha ritenuto fondate le censure sulla mancata decisione circa la legittimità delle sanzioni, l'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 504/1992 e del cumulo ex art. 12 d.lgs. 472/1997, poiché su tali profili la CTR non aveva reso uno specifico esame e occorrevano ulteriori accertamenti di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; la Corte di cassazione non può verificare la correttezza della censura se il ricorso non riproduce o allega il contenuto dell'atto di appello.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere gli elementi necessari a consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorso ad altri atti.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel caso, per le doglianze di omessa pronuncia sui motivi di gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito e non a questioni processuali.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'atto tributario è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • artt. 1 e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati dalle censure sulla motivazione dell'atto, ma ritenuti non idonei a fondare l'annullamento per i motivi prospettati.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Rileva nella definizione di area fabbricabile ai fini dell'imposizione immobiliare, ma le doglianze sul punto non sono state accolte.

  • art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'obbligo dichiarativo del contribuente non viene meno per la mancata comunicazione del mutato regime urbanistico da parte del Comune.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato in relazione all'obbligo dichiarativo anche in materia IMU.

  • art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È la norma sanzionatoria evocata per la pretesa illegittima applicazione delle sanzioni, questione rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per il cumulo giuridico/sanzioni della stessa indole; su tali profili mancava uno specifico esame da parte del giudice di merito.

  • art. 31 L. 23 dicembre 2002, n. 289

    La Corte ribadisce che la produttività di effetti tributari della destinazione edificatoria non è subordinata alla notifica della comunicazione prevista dalla norma.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato per l'esclusione di sanzioni e interessi in ipotesi di affidamento del contribuente, ma la Corte esclude che ricorra la buona fede nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma sulle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione; la corretta applicazione va verificata dal giudice di rinvio.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Serve a regolare il cumulo giuridico delle sanzioni; la sua applicazione richiede un esame specifico dei fatti e dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi deve trascrivere o allegare il contenuto dell'atto di appello, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni meramente processuali; esso riguarda le domande e le eccezioni di merito che richiedano una statuizione decisoria.
  • In materia di imposte sugli immobili, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi, così da consentire al contribuente di difendersi; le contestazioni sulla correttezza concreta del criterio estimativo appartengono alla prova e al merito, non alla motivazione.
  • La nozione di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di una circostanza obiettiva, acquisita al processo, idonea da sola a determinare una decisione diversa; non basta la semplice difformità tra la valutazione del giudice e le deduzioni della parte.
  • Ai fini IMU/ICI, un'area è fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune; la mancanza di ulteriori atti di approvazione o di comunicazioni non elimina di per sé la rilevanza fiscale della potenzialità edificatoria.
  • La mancata comunicazione del mutato regime urbanistico non esonera il contribuente dall'obbligo dichiarativo né impedisce l'applicazione di sanzioni e interessi, salvo la ricorrenza di una vera situazione di affidamento incolpevole supportata da condotte dell'amministrazione idonee a generarlo.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare specifiche censure sulle sanzioni tributarie e sul cumulo giuridico, la cassazione deve intervenire con rinvio se la verifica richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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