Cassazione Civile, Ordinanza n. 32304/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso da un comune nei confronti di una società agricola proprietaria di alcuni fabbricati. La contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo da un lato un vizio di motivazione dell'avviso, poiché il giudice d'appello aveva ritenuto sanata la carenza motivazionale mediante una precedente "nota di cortesia" inviata anni prima, senza collegamento con l'avviso impugnato; dall'altro, aveva sostenuto che i fabbricati dovessero godere dell'esenzione/ruralità IMU perché, pur essendo catastalmente classificati in categorie abitative diverse da A/6, risultava apposta specifica annotazione catastale attestante la ruralità e la strumentalità agricola, senza che tale annotazione fosse stata contestata dall'amministrazione. La censura di legittimità investiva quindi soprattutto la corretta applicazione della disciplina normativa sulla ruralità dei fabbricati e il rilievo da attribuire all'annotazione catastale rispetto alla sola categoria di classamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di merito avesse erroneamente escluso la ruralità dei fabbricati facendo leva sul solo dato del classamento catastale in categoria A/3 e A/4, mentre la normativa applicabile attribuisce rilievo decisivo alla specifica annotazione catastale di ruralità, ferma restando la categoria originaria. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto perché la documentazione dimostrava l'annotazione di ruralità, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro di violazione, senza specifica autonoma decisione sul punto, poiché il motivo è stato assorbito
art. 97 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro di violazione, senza autonoma valutazione finale
invocato per il vizio di motivazione dell'avviso, ma la Corte non si è pronunciata nel merito della censura per assorbimento
richiamato nel primo motivo in tema di motivazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è stato assorbito
richiamato per nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, ma la censura è rimasta assorbita
art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma non esaminato nel merito
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
norma processuale evocata per la dedotta nullità della sentenza
art. 1, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
richiamato nel secondo motivo e nella ricostruzione normativa sulla ruralità catastale
art. 1, comma 1, d.l. 30 novembre 2013, n. 133
richiamato nel secondo motivo come parte del quadro normativo sull'agevolazione per i fabbricati rurali
art. 5, d.m. Ministero Economia e Finanze 26 luglio 2012
richiamato quale fonte attuativa che disciplina l'inserimento dell'annotazione di ruralità
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. 557/1993
considerato la base sostanziale del riconoscimento della ruralità dei fabbricati agricoli
art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. 70/2011
richiamato nella sequenza normativa: prevedeva originariamente la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità
art. 13, commi 14 e 14-bis, d.l. 201/2011
la Corte evidenzia che il comma 14 ha abrogato la precedente disciplina e il comma 14-bis ha poi previsto il riconoscimento della ruralità tramite inserimento negli atti catastali e rinvio a decreto ministeriale
richiamato dal d.l. 102/2013 per chiarire il significato della disciplina sulla ruralità catastale
art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013
interpretato come norma di interpretazione autentica: le domande di variazione catastale e l'annotazione producono gli effetti del riconoscimento della ruralità dal quinto anno antecedente la domanda
utilizzato per la decisione nel merito in cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di fabbricati rurali, ai fini dell'agevolazione fiscale non è decisivo il solo classamento catastale originario in una categoria diversa da A/6 o D/10, quando la disciplina applicabile preveda che il requisito di ruralità risulti da una specifica annotazione catastale.
- Quando il legislatore collega espressamente gli effetti fiscali al riconoscimento del requisito di ruralità mediante annotazione negli atti catastali, il giudice di merito deve verificare in via prioritaria la presenza di tale annotazione e non può negare il beneficio sulla sola base della categoria catastale formale.
- Se la documentazione già prodotta in giudizio dimostra l'annotazione catastale di ruralità e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può, cassata la sentenza impugnata, decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- Una precedente comunicazione informale o di cortesia, non collegata all'atto impositivo impugnato, non può di per sé sanare un vizio motivazionale dell'avviso; tuttavia, nel caso deciso, la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo di diritto sostanziale.
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