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Sentenza

Sentenza del 15/06/2022 n. 720 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Società di persone. artt. 2267 e 2291 c.c. Responsabilità solidale del socio. Atto impositivo notificato alla sola società e Cartella esattoriale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a una cartella di pagamento (€/5.217,88) notificata originariamente alla società C. snc della quale era stato socio, lamentando vizi formali e sostanziali: mancata notifica della cartella al socio, generica motivazione dell'intimazione (omessa indicazione della fattispecie e degli atti prodromici), mancata allegazione degli atti prodotti alla società, e mancata indicazione del calcolo degli interessi. La CTP accoglieva il ricorso rilevando in particolare che la società era cessata e cancellata (quindi l'atto era da considerare atto impositivo che doveva essere motivato con rigore) e che l'agente della riscossione non aveva dimostrato di aver escusso inutilmente il patrimonio sociale (beneficium excussionis ex art. 2304 c.c.). Equitalia ha proposto appello sostenendo che: l'intimazione era redatta secondo il modello ministeriale (quindi motivazione sufficiente), la notifica dell'intimazione al socio è legittima anche se la cartella era stata notificata solo alla società in virtù della responsabilità solidale degli soci di società di persone (art. 2291 c.c.), e che l'incapienza della società era provata dalla cancellazione/estinzione della stessa, sicché non era necessario il preventivo esperimento dell'azione esecutiva sul patrimonio sociale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello di Equitalia (Agenzia delle Entrate-Riscossione), riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che: (i) nei rapporti tributari la responsabilità solidale e illimitata del socio di società in nome collettivo opera anche verso l'erario; (ii) non è necessario notificare al socio gli atti impositivi già notificati alla società, essendo sufficiente la notificazione dell'intimazione di pagamento/avviso di mora per esigere il credito dal socio; (iii) l'onere della prova circa l'insufficienza del patrimonio sociale grava sull'Amministrazione quando si tratta di società in nome collettivo, e in questa fattispecie tale onere è assolto dalla prova della cancellazione/estinzione della società; (iv) l'intimazione era conforme al modello ministeriale e quindi non affetta da vizio di motivazione. Di conseguenza l'intimazione impugnata è stata dichiarata valida ed efficace. Spese processuali compensate per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    La responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle società in nome collettivo si estende anche ai debiti tributari della società: il debito sociale è considerato un debito dei soci.

  • art. 2304 c.c.

    Riconosce il beneficium excussionis: i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; in tema tributario l'insufficienza patrimoniale della società deve essere dimostrata dall'Amministrazione per le SNC (o può essere provata 'aliunde').

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato nel quadro delle regole societarie che definiscono rapporti e responsabilità nelle società di persone; rafforza la lettura che i debiti sociali ricadono sui soci.

  • D.P.R. 29/9/1973, n. 602 art. 50 (commi 2 e 3)

    L'intimazione di pagamento (avviso di mora) deve rispettare il modello ministeriale: il modello è vincolato e, se rispettato, è sufficiente ai fini della motivazione dell'atto di riscossione.

  • D.P.R. 29/9/1973, n. 602 art. 46

    Prevede le modalità di notifica dell'atto di riscossione; la giurisprudenza consente di notificare l'avviso di mora/intimazione al socio quando l'atto impositivo è stato notificato alla società.

  • DPR 600/73 art. 36-bis e DPR 633/72 art. 54

    Richiamate con riferimento alla formazione della cartella derivante da controllo automatizzato (accertamento ai sensi degli articoli citati).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) art. 7

    Esige adeguata motivazione negli atti impositivi; il Collegio ha però ritenuto che l'intimazione conforme al modello ministeriale assolve gli obblighi di informazione/motivazione previsti.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 3 e art. 21-octies comma 2

    Principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; l'art. 21-octies comma 2 consente che atti validi redatti secondo schema ministeriale non richiedano ulteriore motivazione.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 19 (terzo comma, ultimo periodo)

    Consente al socio di impugnare l'intimazione/avviso di mora opponendo congiuntamente gli atti presupposti (impugnare anche l'atto impositivo societario attraverso l'opposizione all'intimazione).

  • Giurisprudenza (Cass. civ. e Sezioni Unite)

    es. Cass. sez. trib. n. 28709/2020, n. 16713/2016, n. 21618/2015, n. 20705/2014, n. 25765/2014

    Consolidato orientamento della Corte di Cassazione: il socio di SNC è responsabile anche per debiti tributari; l'intimazione/avviso di mora notificata al socio è efficace anche se la cartella è stata notificata alla società; tuttavia per agire contro il socio l'Amministrazione deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale (onere probatorio a carico dell'Amministrazione per SNC), che può essere provata 'aliunde' (es. cancellazione/estinzione della società).

Massime di principio

  • Nelle società in nome collettivo (SNC) il debito fiscale della società può essere fatto valere nei confronti dei soci in via solidale e illimitata: la notifica dell'intimazione di pagamento al socio è valida anche se gli atti impositivi sono stati notificati alla società.
  • Il beneficium excussionis (art. 2304 c.c.) resta applicabile: prima di esigere dal socio l'Amministrazione deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale. Per le SNC tale onere probatorio grava sull'Amministrazione e può essere assolto anche dimostrando 'aliunde' l'incapienza (es. cancellazione/estinzione della società).
  • Non è sempre necessaria l'effettiva e preventiva escussione materiale dei beni sociali: è sufficiente una prova certa dell'incapienza patrimoniale della società; in sua assenza il socio può ottenere l'annullamento della richiesta nei suoi confronti.
  • L'intimazione di pagamento/avviso di mora redatto secondo il modello ministeriale (art. 50 DPR 602/73) è considerato atto a contenuto vincolato; se contiene il riferimento alla cartella e i dati essenziali, la motivazione è ritenuta sufficiente e non viziata.
  • Il socio destinatario dell'intimazione può, con l'opposizione, contestare non solo la validità formale dell'intimazione ma anche l'esistenza e l'ammontare del debito, impugnando congiuntamente gli atti presupposti.
  • In pratica, quando si verifica una richiesta di pagamento al socio per debiti societari: verificare (i) la natura della società (SNC vs altri tipi), (ii) se la cartella è stata notificata alla società, (iii) se l'Amministrazione ha documentato l'insufficienza patrimoniale della società (es. cancellazione, stato di insolvenza accertato), e (iv) la conformità formale dell'intimazione al modello ministeriale.

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