Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/06/2022 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - litisconsorzio ed intervento - IVA - società dipersone - imponibile - autonoma determinazione - soci - simultaneus processus -esclusione - accertamento unico - imposte dirette ed IVA - elementi comuni -litisconsorzio necessario - applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Regionale ha annullato la sentenza della Commissione Provinciale di Genova e ha rimesso la causa alla stessa Commissione Provinciale affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soci e riesamini la controversia anche in punto spese. L'annullamento è motivato dalla carenza del litisconsorzio necessario dovuto all'unicità dell'atto impositivo che ha colpito imposte dirette/IRAP e IVA su elementi comuni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio, a seguito di controllo relativo all'anno 2015, ha operato una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi ex art. 39 DPR 600/73 ritenendo incongrua la dichiarazione societaria e ha notificato un unico atto di accertamento con maggiori imponibili: reddito d'impresa e maggiori ricavi (IVA) nonché IRAP. La società ha impugnato l'atto; in primo grado la CTP ha ritenuto fondato l'accertamento ma ha rideterminato il reddito in misura minore (tenendo conto di una proposta di mediazione). La società ha appellato; la CTR ha rilevato che nel giudizio era mancata l'integrazione del contraddittorio con i soci, poiché l'Ufficio aveva adottato un unico atto che contestava imposte dirette/IRAP ed IVA su elementi comuni e inscindibili, configurando la necessità del litisconsorzio dei soci (simultaneus processus). Per tale vizio procedurale la CTR ha annullato la sentenza e rimesso la causa alla CTP per integrare il contraddittorio e decidere.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    Art. 59: la CTR deve rimandare alla Commissione provinciale quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; art. 14: disciplina aspetti processuali (richiamato nel contesto del contraddittorio/litisconsorzio).

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La regola della trasparenza: i redditi della società di persone sono imputati pro quota ai soci; tale automatica imputazione rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei giudizi su imposte che si ricollegano a detta imputazione (es. IRAP/tributi diretti).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 39, 1° comma lett. d) (e richiamo ad art. 40, comma 2 nel ragionamento)

    Art. 39: fondamento per la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi; art. 40 comma 2 (richiamato) è parte del quadro normativo che, insieme all'art. 5 del DPR 917/86, dà rilievo all'unicità di accertamento e all'imputazione automatica dei redditi nel sistema delle imposte dirette.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede la determinazione e l'accertamento dell'imponibile IVA; nel caso in esame l'accertamento IVA era contestato insieme alle imposte dirette/IRAP.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    SS.UU. 4 giugno 2008, n. 14815; SS.UU. 20/06/2012, n. 10145; ord. Cass. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; Cass. 29 luglio 2011, n. 16661

    La giurisprudenza ha affermato che, quando l'accertamento riguarda imposte direttamente imputabili ai soci per trasparenza (es. IRAP/tributi diretti) e l'Ufficio agisce con unico atto basato sugli stessi elementi, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci e l'assenza del contraddittorio configura vizio che comporta l'annullamento dell'atto/decisione.

Massime di principio

  • Accertamento IVA autonomo a carico di una società di persone non implica automaticamente il litisconsorzio necessario dei soci: in linea generale i soci non devono essere chiamati se l'atto riguarda solo IVA e l'imponibile può essere definito indipendentemente.
  • Se l'Amministrazione notifica un unico atto che contesta imposte dirette/IRAP e IVA basandosi sugli stessi elementi di fatto (unica ricostruzione), la situazione diventa inscindibile e scatta il litisconsorzio necessario: i soci devono essere parte del contraddittorio, altrimenti l'atto è viziato.
  • In fase di controllo gli Uffici che intendono contestare imposte concorrenti (dirette/IRAP e IVA) su fatti comuni dovrebbero o: (a) notificare l'atto anche ai soci (integrazione del contraddittorio), oppure (b) emettere atti distinti e autonomamente motivati per ciascuna imposta, per evitare il vizio di litisconsorzio.
  • Il contribuente/società deve verificare se l'atto impositivo è unico e riguarda componenti fiscali imputati ai soci per trasparenza: in tal caso conviene eccepire tempestivamente la mancata integrazione del contraddittorio (art. 59 d.lgs. 546/92) per ottenere l'annullamento o la rimessione per integrazione.
  • Nella valutazione del rischio processuale è importante distinguere tra questioni materiali (merito dell'accertamento) e questioni processuali (costituzione del contraddittorio). L'insussistenza del contraddittorio dei soci può risolvere la controversia sul piano processuale prima di entrare nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.