Sentenza del 15/06/2022 n. 19337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento Irpef sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda in comunione ereditaria per il 2003: l'ufficio aveva determinato la plusvalenza sulla base della divergenza tra il prezzo dichiarato nell'atto di cessione (Euro 1.500) e il valore rilevato ai fini dell'imposta di registro (Euro 15.500), avvalendosi del valore definito in sede di accertamento con adesione dal cessionario. I ricorrenti contestavano (i) la legittimità di utilizzare esclusivamente il valore fissato ai fini di registro per rideterminare la plusvalenza, (ii) la mancata considerazione delle prove documentali che avrebbero dimostrato il valore di mercato effettivo pari a quello dichiarato, (iii) la qualificazione della plusvalenza come reddito d'impresa/società di fatto invece che reddito diverso, atteso che i ricorrenti non avevano esercitato l'azienda ma l'avevano concessa in affitto e poi ceduta senza percepire il prezzo, e (iv) la mancata rilevazione della presunta litispendenza rispetto a un altro giudizio. Inoltre, parte dei ricorsi è stata interessata da istanze di definizione agevolata che hanno determinato estinzione o inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse per alcuni ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha cassato la sentenza della C.T.R.; decidendo nel merito ha accolto il ricorso introduttivo relativo all'avviso di accertamento per il quale l'Agenzia aveva negato la definizione agevolata, stabilendo che non è legittimo basare l'accertamento della plusvalenza esclusivamente sul valore risultante ai fini dell'imposta di registro senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso nei confronti di S.L. per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata e ha dichiarato inammissibile il ricorso di L.C. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione agevolata. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese della Cassazione sono a carico dell'Agenzia delle entrate (liquidate in euro 2.300,00 più oneri). Il motivo relativo alla litispendenza è stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione nei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alla regolamentazione dei poteri istruttori e delle eccezioni processuali; non è risultato decisivo nella pronuncia di merito della Corte.
D.Lgs. n. 218 del 1997
Citato in rapporto alla normativa processuale e ai motivi di diritto invocati; non costituisce la base della decisione sostanziale.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha valutato la fondatezza dei motivi sulla base di questi parametri, accogliendo il motivo per violazione di legge (n. 3) e assorbendo gli altri.
D.P.R. n. 916 del 1987, art. 67
Riferito alla disciplina dei redditi d'impresa e delle plusvalenze; i ricorrenti avevano contestato l'applicazione di tale norma, sostenendo che la plusvalenza non fosse reddito d'impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86
Richiamato nella contestazione circa la qualificazione fiscale della plusvalenza (redditi di partecipazione/impresa vs redditi diversi); la Corte non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente la qualificazione dopo aver accolto il motivo principale.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Interpretazione autentica (richiamata dalla giurisprudenza della Corte) che esclude la possibilità per l'Amministrazione di determinare induttivamente la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini del registro: occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la rettifica.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6, 7 (convertito)
Norma sulla definizione agevolata che ha consentito a S.L. di ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento; la Corte ha applicato la declaratoria di estinzione e le relative conseguenze sulle spese.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito)
Riferito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; L.C. ha aderito alla definizione provocando sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul versamento del contributo unificato supplementare per la parte impugnante non vittoriosa; la Corte ha escluso l'applicabilità in caso di estinzione per definizione agevolata e ha rilevato un caso particolare di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 384 c.p.c., comma 2
Richiamato per la possibilità di decidere il processo nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha deciso direttamente l'accoglimento del ricorso.
art. 39 c.p.c.
Riferito alla litispendenza; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla litispendenza perché non era stato dedotto nei gradi di merito né documentato in Cassazione.
Massime di principio
- Non è sufficiente, per qualificare e tassare una plusvalenza derivante da cessione di azienda, fare affidamento esclusivo sul valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro: l'Amministrazione deve indicare indizi ulteriori, gravi, precisi e concordanti che giustifichino la rettifica del corrispettivo dichiarato.
- Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e versa quanto dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere; in tali casi il ricorso può diventare inammissibile per carenza di interesse e valgono regole specifiche sulla compensazione delle spese e sull'esclusione di alcuni oneri (es. doppio contributo unificato).
- La qualificazione fiscale della plusvalenza (reddito d'impresa vs reddito diverso) richiede valutazione concreta dei fatti: la mera comunione ereditaria con partita IVA non basta automaticamente a trasformarla in reddito d'impresa; va verificato se l'azienda sia stata effettivamente esercitata o messa in essere una società di fatto.
- L'eccezione di litispendenza deve essere tempestivamente sollevata nei gradi di merito e documentata; in Cassazione, la mancata allegazione nei precedenti gradi comporta inammissibilità dell'eccezione.
- Quando la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, accogliendo o rigettando il ricorso senza rinvio.
- Sia il fisco sia il contribuente devono curare la documentazione probatoria in sede di giudizio: il contribuente può e deve allegare elementi idonei a dimostrare il valore di mercato dichiarato, e l'ufficio deve indicare elementi obiettivi che supportino una valutazione diversa.
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