Sentenza del 15/06/2022 n. 807 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 1X2019900X00 (intimazione del 19/12/2019 per €104.790,95) deducendo: (a) vizi di notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento presupposte); (b) la prescrizione dei crediti; in via subordinata la non debenza di sanzioni e interessi. AdER produceva le relative notifiche e atti interruttivi; il contribuente contestava conformità e autenticità di alcune relate e cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia e parzialmente l'appello incidentale del contribuente. In sintesi: (i) ha dichiarato valida e rituale la maggior parte delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte (incluse le cartelle del 2008 e 2010), ritenendo provata la spedizione delle raccomandate informative e la regolarità delle procedure anche se effettuate tramite posta privata; (ii) ha escluso la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.1X201600000X0 perché la relata non documentava adeguatamente le ricerche che avrebbero giustificato l'irreperibilità, quindi quella comunicazione non ha interrotto la prescrizione; (iii) ha dichiarato la prescrizione integrale delle pretese relative alle cartelle n. 1X2008000X00 e n. 1X2013000X00; (iv) ha dichiarato la prescrizione limitata alle sole sanzioni per le cartelle n. 1X2010000X00, 1X2011000X00 e 1X201100X00; (v) ha comunque dichiarato la validità dell'avviso di intimazione impugnato, con parziale annullamento relativamente alle cartelle elencate nel dispositivo; (vi) ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti del caso.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 60
Disciplina le modalità di notifica delle cartelle e prevede distinzioni tra consegna a persona di famiglia, persona autorizzata e irreperibilità; la Corte ha richiamato la necessità di adeguata documentazione delle ricerche in caso di deposito in Comune per irreperibilità.
Codice di procedura civile, artt. 139 e 140
Art.139 (notifica a persona di famiglia) richiede la raccomandata informativa senza A/R; art.140 (deposito e affissione in Comune) richiede la raccomandata informativa con A/R. La pronuncia ha seguito questa distinzione per valutare la correttezza delle notifiche.
D.Lgs. 546/1992, art. 32 co.2
Termine per deposito memoria illustrativa in primo grado; la CTR ha ritenuto tempestivo il deposito del contribuente.
D.Lgs. 546/1992, art. 24 co.2
Limiti alla proposizione di nuovi motivi/domande: la Corte ha analizzato se la memoria integrativa introducesse nuovi motivi non consentiti e ha ritenuto che alcune eccezioni erano riconducibili alla causa petendi originaria.
D.Lgs. 472/1997, art. 20
Stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative tributarie; la CTR ha ritenuto prescritti gli importi delle sanzioni per alcune cartelle.
Codice civile, art. 2946
Termine ordinario decennale di prescrizione: la Corte ha confermato che i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) seguono in generale la prescrizione decennale salvo diversa disposizione.
Codice civile, art. 2948 n.4
Termine quinquennale per 'tutto ciò che deve pagarsi periodicamente', applicato agli accessori (sanzioni/interessi) quando previsto; la sentenza distingue prescrizione del tributo (decennale) dagli accessori (quinquennale).
Cass. civ. sez. V e VI (giurisprudenza richiamata)
Numerose pronunce di legittimità sono state richiamate per principi relativi alla validità delle notifiche via posta privata, alla prova delle relate, al valore probatorio fino a querela di falso e alla necessità di documentare le ricerche in caso di irreperibilità.
D.L. 669/1996 art. 5, comma V (conv. L. 30/1997)
Riferimento alla efficacia probatoria delle copie delle relate prodotte dall'agente della riscossione; la CTR ha richiamato la giurisprudenza che valuta le difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
D.P.R. 131/1986, art. 76 co. II-bis
Richiamato per la prescrizione dell'imposta di registro su locazioni per annualità successive (quinquennale in casi specifici).
Massime di principio
- Le notifiche delle cartelle esattoriali possono essere regolari anche se la raccomandata informativa è stata inviata tramite servizio postale privato (Nexive ecc.) a decorrere dalle modifiche normative e dalla giurisprudenza consolidata: la validità va valutata caso per caso.
- La prova della spedizione della raccomandata informativa fornita dall'agente notificatore (attestazione nella relata) produce valore probatorio fino a querela di falso; contestazioni generiche sulla conformità delle copie richiedono elementi specifici o querela di falso per avere efficacia.
- In caso di 'irreperibilità' e deposito/affissione in Comune l'agente notificante deve documentare in modo circostanziato le ricerche effettuate (non sono sufficienti formule generiche come 'destinatario trasferito'), altrimenti la notifica può essere considerata nulla.
- I tributi erariali principali (IRPEF, IVA, IRAP) sono, di regola, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), mentre sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c. n.4 e art.20 D.Lgs.472/97); pertanto, al momento dell'intimazione va verificato distintamente lo stato di prescrizione del principale e degli accessori.
- È ammissibile sollevare in sede di impugnazione dell'avviso di intimazione la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, perché il contribuente conserva interesse a ottenere accertamento negativo della pretesa successivamente estinta per prescrizione.
- La distinzione tra notifica a 'mano propria' (art.139 c.p.c.) e notifica per deposito/affissione (art.140 c.p.c.) è rilevante: la prima non richiede A/R per la raccomandata informativa mentre la seconda richiede l'avviso che consenta di considerare perfezionata la notifica.
- Se il contribuente contesta la conformità alle originali delle copie di relate/avvisi, il giudice deve valutare le specifiche difformità alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili e non limitarsi a respingere automaticamente la prova delle copie.
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