Sentenza del 15/06/2022 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IMU 2015 per omesso versamento relativo a un'area fabbricabile. Contestava la determinazione della base imponibile operata dal Comune (valore originario dichiarato in sede di acquisto 2007 pari a Euro 1.872.000), chiedendo la riliquidazione sulla base del valore venale ridotto a seguito di vicende giudiziarie che avevano portato all'annullamento del permesso di costruire (sentenza del Consiglio di Stato 5XX/2015). A supporto depositava una perizia di stima (CTU) che quantificava il valore dell'area in Euro 198.200. Il Comune eccepiva l'obbligo di tempestiva dichiarazione IMU (art.10, comma 4, d.lgs. 504/1992) per far valere variazioni e sosteneva che la valutazione prodotta (perizia in sede esecutiva) non corrisponde al valore venale in comune commercio rilevante per l'IMU, quindi non idonea a rivedere la base imponibile.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto emendabile la dichiarazione IMU anche in sede contenziosa richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite n.13378/2016 e ord. n.6635/2019) e ha ritenuto prova sufficiente, non contestata dal Comune, la perizia depositata dalla società. Di conseguenza ha annullato parzialmente la decisione impugnata e determinato la base imponibile dell'area in Euro 198.200 per l'anno 2015. Ha condannato il resistente al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 1.500 per ciascuno dei due gradi di giudizio).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5 comma 5
"dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo ( omissis ) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione."
La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposta; tale criterio giustifica la richiesta del contribuente di ricalcolare l'IMU sul valore di mercato effettivo vigente alla data rilevante.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10 comma 4
Prevede l'obbligo di dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo le variazioni che incidono sull'imposta. Tuttavia, la giurisprudenza e il giudice d'appello riconoscono che la dichiarazione è emendabile in sede contenziosa; l'eventuale tardiva emendazione pone l'onere della prova a carico del contribuente.
Legge n. 160/2019, art. 1 comma 746
Definisce il criterio del valore imponibile per le aree fabbricabili e richiama l'obbligo dichiarativo per le variazioni; il Comune si è richiamato a tale norma per sostenere la propria posizione, ma il richiamo non esclude la possibilità di correzione giudiziale della base imponibile se documentata.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 13378/2016
"il contribuente può emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria"
Principio che autorizza la ritrattazione/emendamento della dichiarazione fiscale a favore del contribuente anche in giudizio; tale emendazione è subordinata, quando proposta dopo l'avviso, alla prova della correttezza della nuova valutazione da parte del contribuente.
Cass. Ordinanza n. 6635/2019
"la dichiarazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, può essere emendata"
Conferma che la dichiarazione IMU è emendabile; se emendata prima della notifica dell'avviso l'Ufficio deve rispettare la correzione salvo poterla verificare; se emendata dopo, il contribuente deve provarne la correttezza in giudizio.
Consiglio di Stato, sent. n. 5XX/2015
Decisione amministrativa (citata nelle vicende di fatto) che ha annullato il permesso di costruire e ha influito negativamente sul valore di mercato dell'area, costituendo la causa fattuale della diminuzione del valore invocata dal contribuente.
Massime di principio
- La dichiarazione IMU è una manifestazione di scienza e può essere emendata anche in sede contenziosa: il contribuente può proporre correzioni a proprio favore, ma se la correzione è fatta dopo la notificazione dell'avviso di accertamento grava su di lui l'onere di provarne la correttezza.
- Per rideterminare la base imponibile di aree fabbricabili è necessario dimostrare il valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione: perizie tecniche (CTU/consulenze) che attestino il deprezzamento possono essere efficaci prova se non adeguatamente contestate dall'amministrazione.
- L'obbligo di dichiarare le variazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo (art.10, comma 4 d.lgs.504/1992) non preclude in assoluto la ritrattazione giudiziale della dichiarazione; costituisce tuttavia elemento rilevante nelle difese dell'ente e può influire sull'onere probatorio.
- Valutazioni prodotte in procedimenti esecutivi o in altre sedi (perizie di stima in fase esecutiva) possono essere ammesse come prova del valore, pur potendo essere contestate dal Comune sul piano metodologico o formale; è preferibile che la perizia espliciti metodi, datazione e raccordo con il valore al 1° gennaio rilevante.
- L'ente impositore, se contesta la nuova valutazione, deve proporre prova contraria (perizia, controdeduzioni tecniche) per impedire la riliquidazione dell'imposta sulla base proposta dal contribuente; l'assenza di prova contraria favorisce l'accoglimento dell'emendamento.
- In caso di situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe depositare una perizia tecnico-economica dettagliata, dimostrare il nesso causale tra eventi (es. annullamento permesso) e perdita di valore, e puntualizzare la data di riferimento (1° gennaio) nella valutazione per massimizzare le chance di successo in giudizio.
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