Sentenza del 15/06/2022 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Dogane - valore delle merci importate - criteri di determinazione del valore - prezzo unitario di vendita - attribuzione del valore secondo criteri alternativi - rispetto cronologico dei criteri alternativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rettifica del valore in dogana di ventidue importazioni (borse e accessori) per presunta sottofatturazione; l'Amministrazione aveva rideterminato il valore utilizzando dati tratti da una banca dati statistica (cd. "M.E.R.C.E.") e riferimenti a una rettifica successiva, ritenendo i prezzi dichiarati oggettivamente fuori mercato e inferiori persino al costo della principale materia prima. Il ricorrente contestava: mancata indicazione formale della banca dati utilizzata, violazione del contraddittorio pre-accertativo e dell'ordine cronologico dei criteri di determinazione del valore previsto dal codice doganale, oltre a censure sulla responsabilità dello spedizioniere e sulla legittimità della rappresentanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria (sez. 3), in riassunzione, ha accolto il ricorso e, riformando la sentenza di primo grado e gli atti impugnati, ha annullato gli avvisi di rettifica. Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'Amministrazione avesse prodotto una comunicazione (prot. n. 34237/11.8.2007) contenente valori medi e minimi e avesse concesso un termine per osservazioni, l'uso diretto della banca dati "M.E.R.C.E." come metodo principale per la rideterminazione del valore non sia conforme all'art. 30 del codice doganale comunitario che impone il rispetto rigoroso dell'ordine gerarchico dei criteri: l'Amministrazione non ha dimostrato di aver applicato in ordine i criteri alternativi previsti (valore di transazione di merci identiche o similari, prezzo unitario di vendita nella Comunità, costo di produzione), avvalendosi invece di un metodo statistico non previsto in primo luogo dall'art. 30 e che, al più, poteva essere considerato solo alla stregua del criterio residuale previsto dall'art. 31. Per tali ragioni le rettifiche sono illegittime. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), art. 30
Quando il valore in dogana non puo' essere determinato ai sensi dell'articolo 29 ... si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo ...
L'art. 30 impone un ordine gerarchico stringente per i criteri alternativi di determinazione del valore (valore di transazione di merci identiche, similari, prezzo unitario di vendita nella Comunità, costo di produzione). Le autorità doganali devono seguire tale sequenza e possono ricorrere a dati statistici o altri mezzi solo se i criteri previsti non consentono la determinazione del valore (subordinazione all'art. 31).
Regolamento della Commissione (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di applicazione), art. 181-bis
Le autorita' doganali non sono tenute a determinare il valore ... se, in esito alla procedura ... hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato ... Le autorita' possono richiedere informazioni complementari ... e, se i dubbi persistono, sono tenute ad informare la persona interessata per iscritto ... concedendole una ragionevole possibilita' di rispondere adeguatamente.
In presenza di dubbi fondati sulla veridicita' del valore dichiarato la dogana deve avviare una procedura di contraddittorio: richiesta di informazioni complementari e comunicazione scritta dei motivi che giustificano i dubbi con termine ragionevole per le controdeduzioni. L'assenza di tale procedura può rendere illegittima la rettifica.
Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), art. 29
Valore in dogana determinato sul prezzo effettivamente pagato o da pagare (valore di transazione).
Il valore di transazione e' il criterio primario; la dogana deve presumerne la veridicita' salvo fondati dubbi che richiedono il contraddittorio prima di discostarsene.
Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), art. 31
Quando il valore in dogana non possa essere determinato a norma dell'articolo 30, si avra' riguardo ai dati disponibili nella Comunita', ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali.
L'art. 31 consente l'uso di dati statistici e mezzi ragionevoli pero' solo come criterio residuale, dopo aver tentato senza successo i criteri elencati nell'art. 30.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Prevede i principi relativi al contraddittorio pre-accertativo nei procedimenti amministrativi; richiamata per sostenere l'obbligo di garantire il diritto di difesa nei procedimenti di rettifica dei tributi armonizzati come i dazi.
Codice doganale comunitario, artt. 76, 201, 202
Riferiti alle figure e responsabilita' della rappresentanza doganale e alla responsabilita' degli spedizionieri; sono stati invocati per contestare l'eventuale imputazione di responsabilita' al CAD in caso di rappresentanza indiretta o diretta.
Massime di principio
- Le autorita' doganali devono rispettare l'ordine gerarchico dei criteri di determinazione del valore previsto dall'art. 30 del codice doganale: solo se un criterio non consente la determinazione si passa al successivo.
- Se la dogana nutre "fondati dubbi" sulla veridicita' del valore di transazione, e' obbligata ad avviare il contraddittorio: richiesta di informazioni complementari e comunicazione scritta con termine ragionevole per le controdeduzioni (art. 181-bis DAC). La mancata o incompleta attivazione di tale procedura puo' invalidare la rettifica.
- I database statistici e i dati interni (es. banca dati "M.E.R.C.E.") possono avere valore probatorio ma non possono sostituire i criteri principali dell'art. 30: tali dati possono essere utilizzati soprattutto in via residuale ai sensi dell'art. 31, non come metodo principale per rettificare il valore.
- L'onere probatorio sull'Amministrazione aumenta quando si discosta dal valore di transazione: deve motivare chiaramente i "fondati dubbi" e l'esatto presupposto normativo e fattuale della rettifica.
- Questioni relative alla responsabilita' e alla forma di rappresentanza dello spedizioniere vanno valutate separatamente e non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di seguire la procedura di contraddittorio e l'ordine dei criteri di valutazione.
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