Cassazione Civile, Ordinanza n. 05750/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale che aveva condotto a emettere diversi avvisi di accertamento per IRAP e IVA, oltre ai correlati avvisi per trasparenza in capo ai soci per maggiori IRPEF e addizionali, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio contestava alla società l’utilizzo di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione dei costi indeducibili e dell’IVA detratta. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo provato un contesto evasivo-elusivo fondato su accertamenti della Guardia di Finanza, indagini bancarie e presunte triangolazioni fraudolente. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per illeggibilità; 2) motivazione apparente; 3) omessa pronuncia sulla asserita mancanza di motivazione degli avvisi; 4) violazione dell’obbligo di motivazione degli accertamenti; 5) inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi; 6) erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato l’inesistenza delle operazioni e che essi avessero fornito prova contraria dell’effettività dei lavori, dei pagamenti e dei contratti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a una serie di avvisi di accertamento, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, e ha quindi esaminato il ricorso solo con riferimento a un avviso residuo per il periodo d’imposta 2006. Su tale residuo, ha rigettato il primo motivo (illeggibilità della sentenza), ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente/incomprensibile della decisione di appello, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la base processuale per le censure di nullità della sentenza per vizi della motivazione e della forma del provvedimento.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama la norma per valutare la dedotta nullità della sentenza, escludendola nel caso della sola difficoltà di lettura, ma ravvisando un vizio motivazionale nella decisione di appello.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro di sufficienza e intelligibilità della motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, evocata per sostenere la nullità della decisione di appello per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Evocato per la censura di omessa pronuncia su un fatto decisivo, ritenuta poi assorbita.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dai ricorrenti per denunciare la mancanza o apparenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Evocato in tema di prova testimoniale e dichiarazioni di terzi nel processo tributario; il motivo resta assorbito.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamati in relazione all’uso delle presunzioni per dimostrare l’inesistenza delle operazioni contestate.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dai ricorrenti in tema di fatturazione e IVA, nel contesto della dedotta violazione delle regole impositive.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dai ricorrenti sulla rettifica e detrazione IVA.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per il fondamento dell’accertamento induttivo e delle rettifiche del reddito.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sull’accertamento.
La Corte ne prende atto per dichiarare l’estinzione parziale del giudizio a seguito della definizione agevolata di alcuni avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sola difficoltà di lettura della sentenza non comporta nullità se il contenuto decisorio resta comunque individuabile e la parte poteva ottenere copia conforme leggibile.
- È viziata per motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente motivata, esibisca un percorso logico oscuro, incoerente o non intellegibile, tale da non consentire di comprendere quali elementi di prova siano stati ritenuti decisivi e come siano stati valutati.
- Quando la pretesa fiscale riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve indicare con chiarezza il compendio indiziario valorizzato, il fatto ignoto che ne desume e il collegamento logico tra indizi e conclusione; un ragionamento generico su evasione, triangolazioni o pagamenti simulati non è sufficiente.
- Se interviene una definizione agevolata limitata ad alcuni atti impugnati, il giudizio si estingue solo per tali atti e prosegue per i residui avvisi ancora controversi.
- Le censure che investono la motivazione dell’atto impositivo, l’ammissibilità di determinate prove o il merito della prova possono restare assorbite se la cassazione viene già disposta per un vizio logico-motivazionale della sentenza impugnata.
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