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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05750/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale che aveva condotto a emettere diversi avvisi di accertamento per IRAP e IVA, oltre ai correlati avvisi per trasparenza in capo ai soci per maggiori IRPEF e addizionali, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio contestava alla società l’utilizzo di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione dei costi indeducibili e dell’IVA detratta. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo provato un contesto evasivo-elusivo fondato su accertamenti della Guardia di Finanza, indagini bancarie e presunte triangolazioni fraudolente. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per illeggibilità; 2) motivazione apparente; 3) omessa pronuncia sulla asserita mancanza di motivazione degli avvisi; 4) violazione dell’obbligo di motivazione degli accertamenti; 5) inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi; 6) erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato l’inesistenza delle operazioni e che essi avessero fornito prova contraria dell’effettività dei lavori, dei pagamenti e dei contratti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a una serie di avvisi di accertamento, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, e ha quindi esaminato il ricorso solo con riferimento a un avviso residuo per il periodo d’imposta 2006. Su tale residuo, ha rigettato il primo motivo (illeggibilità della sentenza), ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente/incomprensibile della decisione di appello, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sola difficoltà di lettura della sentenza non comporta nullità se il contenuto decisorio resta comunque individuabile e la parte poteva ottenere copia conforme leggibile.
  • È viziata per motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente motivata, esibisca un percorso logico oscuro, incoerente o non intellegibile, tale da non consentire di comprendere quali elementi di prova siano stati ritenuti decisivi e come siano stati valutati.
  • Quando la pretesa fiscale riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve indicare con chiarezza il compendio indiziario valorizzato, il fatto ignoto che ne desume e il collegamento logico tra indizi e conclusione; un ragionamento generico su evasione, triangolazioni o pagamenti simulati non è sufficiente.
  • Se interviene una definizione agevolata limitata ad alcuni atti impugnati, il giudizio si estingue solo per tali atti e prosegue per i residui avvisi ancora controversi.
  • Le censure che investono la motivazione dell’atto impositivo, l’ammissibilità di determinate prove o il merito della prova possono restare assorbite se la cassazione viene già disposta per un vizio logico-motivazionale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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