Sentenza del 18/04/2025 n. 380 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 12 novembre 2020 per omessa dichiarazione e omesso versamento di IMU e TASI per gli anni 2016-2019, relativo alle piattaforme marine «Jole 1» e «Fabrizia 1». La società, dopo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 285/2/2021 (pronunciata il 7 giugno 2021 e depositata il 21 luglio 2021), che aveva accolto il ricorso nel merito ma disapplicato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ne ha chiesto la riforma per la parte sfavorevole. Ha contestato: la determinazione degli importi e della base imponibile, chiedendo di escludere voci di costo e componenti funzionali al processo produttivo; il potere impositivo del Comune sul mare territoriale; la natura immobiliare, la censibilità catastale e l’idoneità produttiva delle piattaforme; la loro pretesa esenzione e l’inquadramento in categoria E/3 anziché D/7; la rilevanza della giurisprudenza di merito contraria alla tassazione e delle pronunce di Cassazione del 2016; infine, l’effetto della legge n. 208/2015 e dell’introduzione dell’IMPI dal 2020, che secondo la società avrebbe confermato la non tassabilità delle annualità precedenti.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha giudicato infondati tutti e sei i motivi: la contribuente, quale concessionaria, è legittimata passivamente; in assenza di accatastamento e dichiarazione, il Comune ha determinato il valore sulla base dei dati contabili secondo i criteri normativi applicabili, senza riconoscere le deduzioni richieste. Il Comune può esercitare la potestà impositiva sul mare territoriale; le piattaforme, stabilmente infisse nel fondale e destinate a un’attività industriale produttiva, sono immobili e assoggettabili a imposizione, non risultando applicabile l’esenzione invocata né la categoria E/3. La legge n. 208/2015 disciplina la determinazione della rendita e non esclude l’imposizione; l’IMPI, introdotta dal 2020 in sostituzione dell’imposizione immobiliare locale ordinaria, non esclude IMU e TASI per gli anni precedenti. La disapplicazione delle sanzioni disposta in primo grado è rimasta ferma, non essendo stato specificamente impugnato quel capo. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del grado d’appello, liquidate in € 8.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 504/1992, ratione temporis vigente, la legittimazione passiva della società contribuente discende dalla non contestata posizione di concessionaria
Per la decisione, la concessionaria delle piattaforme è il soggetto passivo dell’imposizione immobiliare.
Art. 7, comma 3, del d.l. n. 333/1992
la determinazione del tributo è avvenuta, in assenza di accatastamento delle piattaforme e in difetto della presentazione di dichiarazione IMU, sulla scorta dei dati contabili dalla stessa resi disponibili, in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 7, co. 3, del d. l. n. 333/1992
Per i fabbricati del gruppo D non accatastati e distintamente contabilizzati, il valore imponibile può essere determinato secondo i criteri contabili previsti dalla norma; nel caso concreto il Comune ha legittimamente utilizzato i dati forniti dalla società.
le stesse sono senz'altro opere complesse saldamente ancorate/infisse nel fondale marino. Pertanto la natura immobiliare delle piattaforme marine emerge in tutta la sua evidenza dalla semplice lettura dell'art. 812 cod. civ.
Le piattaforme stabilmente incorporate o infisse nel fondale rientrano tra i beni immobili, anche se costituiscono opere complesse.
Art. 29 del codice della navigazione
ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione "Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso", pertanto i beni stabilmente infissi/ancorati nel mare territoriale sono equiparati ai beni del demanio marino
La Corte utilizza l’equiparazione delle opere esistenti nel mare territoriale alle pertinenze del demanio marittimo per sostenere la rilevanza immobiliare delle strutture stabilmente infisse.
il presupposto impositivo IMU è il possesso di immobili "... siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ..." (art. 1, d. lgs. 504/1992)
L’IMU colpisce il possesso di immobili situati nel territorio dello Stato senza che la destinazione d’uso, di per sé, escluda l’imposizione; la Corte applica il principio alle piattaforme marine.
Art. 4 del R.d.l. n. 652/1939, convertito nella legge n. 1249/1939
"Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo"
Ai fini catastali sono considerate costruzioni stabili anche quelle sospese o galleggianti, se stabilmente assicurate al suolo; la Corte richiama la disposizione a sostegno della censibilità delle piattaforme.
Art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006
l'art. 2, co. 40, del d.l. n. 262/2006 dispone che "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale".
Le unità con destinazione industriale e autonomia funzionale o reddituale non possono essere ricomprese nelle categorie catastali E indicate dalla norma; ciò esclude l’inquadramento esente invocato per le piattaforme.
la l. 208/2015 attiene alla mera determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale
La disciplina richiamata riguarda la stima della rendita catastale degli immobili speciali e non introduce, secondo la Corte, un’esenzione o un’esclusione dall’IMU e dalla TASI.
Art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011
per effetto del rinvio operato dall'art. 13, co. 3, del d. l. n. 201/2011 all'art. 5, co. 3, del d. lgs. n. 504/1992, ai fini dell'IMU e della TASI, trova invece applicazione il disposto secondo il quale "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ..."
Il rinvio rende applicabile, per IMU e TASI, il criterio di valorizzazione contabile dei fabbricati del gruppo D non accatastati, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ...
Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata secondo i criteri contabili richiamati dalla disposizione, fino all’attribuzione della rendita catastale.
Esso introduce, infatti, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) "in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria" sulle piattaforme petrolifere, confermando per tale via che, per le annualità antecedenti al 2020, le suddette unità erano soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI.
L’IMPI opera dal 2020 in sostituzione dell’imposizione immobiliare locale ordinaria; la sua introduzione non rende esenti le piattaforme per le annualità precedenti, cui si applicavano IMU e TASI.
Massime di principio
- Le piattaforme o strutture stabilmente infisse nel fondale marino possono essere considerate immobili e assoggettate a imposizione locale, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile; la collocazione nel mare territoriale non esclude, di per sé, la potestà impositiva comunale.
- Per i fabbricati industriali classificabili nel gruppo catastale D, non accatastati e distintamente contabilizzati, la base imponibile può essere calcolata sui valori contabili secondo i criteri di legge, fino all’attribuzione della rendita catastale.
- La destinazione industriale e produttiva di una struttura può essere incompatibile con l’inquadramento nelle categorie catastali esenti del gruppo E, in particolare quando l’unità presenta autonomia funzionale o reddituale.
- L’introduzione di una nuova imposta che sostituisce, da una certa annualità, la precedente imposizione ordinaria non implica automaticamente l’esenzione per i periodi anteriori: occorre interpretare la norma transitoria e il suo ambito temporale.
- In appello, un capo della decisione di primo grado non specificamente impugnato può restare fermo; in questa causa la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è stata confermata proprio perché quel capo non era stato contestato.
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