Sentenza del 19/04/2025 n. 10363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda l’avviso di accertamento IRPEF per il 2005, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973. A.A. ha proposto sei motivi: ha contestato la legittimità e la motivazione del redditometro, l’utilizzo come indice di un’autovettura acquistata nel 2006 e l’imputazione al 2005 delle relative spese; ha inoltre lamentato l’errata valutazione delle somme presenti sui conti correnti, provenienti tra l’altro da eredità, liquidazione di un fondo pensione e pensione del fratello invalido convivente, nonché l’omesso esame delle prove, l’insufficienza della motivazione e la violazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla ripartizione temporale della spesa per l’autovettura e ha cassato la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva rigettato l’appello contro il rigetto del ricorso del contribuente. In base alla disciplina applicabile, la spesa per l’incremento patrimoniale si presume sostenuta in quote costanti nell’anno dell’acquisto e nei quattro precedenti: per l’anno d’imposta 2005 poteva quindi essere considerato un quinto della spesa per l’auto acquistata nel 2006, salvo prova contraria dell’Ufficio. Se invece l’indice riguardava i costi di manutenzione, questi non potevano essere imputati al 2005, precedente all’acquisto, in assenza di prova di un possesso anteriore del veicolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: l’accertamento sintetico è consentito anche in caso di dichiarazione omessa o non dovuta e il requisito dello scostamento biennale previsto per la rettifica di una dichiarazione presentata non si applica in tale ipotesi; inoltre, la censura non corrispondeva compiutamente alla ratio della sentenza impugnata. Le contestazioni relative alla presunzione ricavata dalle disponibilità bancarie e alla valutazione delle prove sono state respinte: la Cassazione ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito della C.T.R. sulla destinazione delle somme al mantenimento del fratello e sull’esistenza di redditi non dichiarati. Il sesto motivo, fondato sulla non contestazione, è stato dichiarato inammissibile per errato inquadramento e mancata indicazione degli elementi che dimostrassero la condotta asseritamente omissiva dell’Agenzia. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, cui spetta anche liquidare le spese del giudizio di legittimità; nessuna statuizione definitiva sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis
qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti
La spesa per un incremento patrimoniale va ripartita, salvo prova contraria, in cinque quote annuali: l’anno dell’acquisto e i quattro precedenti. Per l’autovettura acquistata nel 2006, nell’accertamento relativo al 2005 poteva quindi rilevare soltanto un quinto della spesa; i costi di manutenzione non potevano essere riferiti a un anno anteriore all’acquisto senza prova di un possesso precedente.
Art. 41 D.P.R. 600/1973
Il ricorso all'accertamento a mezzo di indici reddituali è consentito anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione reddituale, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 600 del 1973, che regolando l'accertamento di ufficio consente di fare ricorso alle c.d. presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 38 del medesimo D.P.R. per la rettifica della dichiarazione reddituale.
Se la dichiarazione dei redditi è omessa, l’Ufficio può procedere con accertamento d’ufficio basato anche su presunzioni cosiddette supersemplici, senza dover applicare i requisiti probatori ordinari previsti per la rettifica di una dichiarazione presentata.
Art. 4 D.M. 10 settembre 1992
l'ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti
La disposizione attribuisce all’Ufficio la facoltà di non procedere quando il reddito derivante da un solo indicatore risulti palesemente eccessivo rispetto a quello ricavabile da altri elementi. Non impone, secondo la Corte, un divieto automatico di accertamento sintetico.
Art. 115 c.p.c.
Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
La valutazione dell’esistenza e del rilievo della mancata contestazione di fatti allegati compete al giudice di merito. In Cassazione non è sufficiente invocare genericamente il principio: occorre indicare gli elementi che dimostrano la non contestazione e dedurre il vizio con il corretto mezzo processuale.
Art. 116 c.p.c.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La critica alla valutazione delle prove non configura, di per sé, una violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. da far valere come errore processuale: riguarda normalmente un apprezzamento di fatto e deve essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici relativi a spese per incrementi patrimoniali, va verificato il periodo d’imposta cui la spesa può essere imputata secondo la norma applicabile: nel regime qui esaminato, la spesa si ripartisce in cinque quote, salvo prova contraria dell’Ufficio.
- Un bene acquistato dopo l’anno oggetto di accertamento non giustifica, per il solo fatto della proprietà successiva, l’imputazione al periodo precedente dei costi di manutenzione; serve una base fattuale che dimostri un possesso o una spesa già riferibile a quell’anno.
- L’omessa presentazione della dichiarazione, anche quando il contribuente ritenga di non essere tenuto a presentarla, non impedisce all’Amministrazione di verificare i redditi mediante accertamento d’ufficio. Il requisito dello scostamento biennale previsto per la rettifica di una dichiarazione presentata non opera nello stesso modo quando manca la dichiarazione.
- La presenza di somme su un conto corrente non dimostra automaticamente che esse siano redditi non dichiarati del periodo accertato: provenienza, consistenza nel tempo e possibili destinazioni devono essere valutate nel loro insieme. La decisione concreta su tali indizi resta però affidata al giudice di merito, se sorretta da un ragionamento logico adeguatamente motivato.
- In Cassazione, la doglianza sulla mancata contestazione dei fatti deve indicare concretamente quali fatti siano rimasti incontestati; la critica alla valutazione delle prove non può essere presentata genericamente come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.
- La sentenza è stata cassata solo sul criterio di imputazione temporale della spesa per l’autovettura: l’accoglimento parziale non equivale a un annullamento definitivo dell’accertamento, poiché il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nei limiti indicati e provvedere sulle spese.
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