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Sentenza

Sentenza del 15/04/2025 n. 43 - Corte Costituzionale

Accise - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Assenza di una delle due condizioni richieste cumulativamente per la legittimità della misura a) - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 4; decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, art. 6, commi 1, lettera c), e 2, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. - Costituzione, artt. 3, 11, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma; direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 16 e 52.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I giudici rimettenti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla compatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (disciplinata dall'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26) con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, sostenendo che la misura non rispetti il requisito delle "finalità specifiche" richiesto dal diritto UE; inoltre è stata sollevata la questione collegata sull'art. 14, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (meccanismo per il rimborso del fornitore che ha restituito somme al cliente), per presunte violazioni della Costituzione (artt. 3, 24, 41, 111, 117, 11) e dei principi di effettività del diritto UE.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (nella versione sostituita dal d.lgs. n. 26/2007) perché l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non soddisfa il requisito della "finalità specifica" previsto dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE (violazione degli artt. 11 e 117 Cost.). Ha altresì dichiarato inammissibile la costituzione del Consorzio intervenuto tardivamente e ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 (per difetto di rilevanza rispetto al giudizio a quo). La Corte ha motivato che l'addizionale prevedeva solo una generica destinazione del gettito "in favore delle province" e mancava il nesso diretto e la struttura tributaria idonea a perseguire una finalità specifica; ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia che richiede due condizioni cumulativi per introdurre imposte addizionali su prodotti soggetti ad accisa.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, commi 1, lett. c) e 2

    Disposizione che introdusse l'addizionale provinciale all'accisa; la Corte l'ha dichiarata incostituzionale perché la destinazione generica del gettito non costituisce "finalità specifica" ai sensi della direttiva UE

  • decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, comma 1

    Norma di recepimento che ha sostituito l'art. 6 del d.l. n.511/1988 e resa applicabile ratione temporis; inserita nel quadro della fiscalità energetica e valutata insieme alla disposizione censurata

  • decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 4

    "il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza"

    Meccanismo nazionale che disciplina il rimborso al fornitore che ha restituito somme al cliente; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate su tale norma non rilevanti per il giudizio a quo e quindi inammissibili

  • direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2

    Parametro UE fondamentale: gli Stati possono applicare imposte indirette aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa solo se hanno finalità specifiche e rispettano le regole UE di imposizione; la Corte ha interpretato che la norma nazionale non soddisfa la prima condizione

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 11, 24, 41, 111, 117

    Parametri costituzionali invocati per la verifica di compatibilità della normativa nazionale con i vincoli derivanti dall'ordinamento UE (art. 117) e con i principi costituzionali (es. libertà di iniziativa economica art.41); la Corte ha ritenuto sussistere la violazione degli artt. 11 e 117 in relazione alla direttiva

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 16 e 52

    Richiamata in relazione all'art. 117 Cost.; la Corte ha considerato i parametri UE applicabili nella verifica di compatibilità

  • giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (es. Tallinna C-553/13; Transportes Jordi Besora C-82/12; Statoil Fuel & Retail C-553/13; Gabel C-316/22; Endesa C-833/21 e altre)

    Principi richiamati: (i) per imporre imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa occorrono due condizioni cumulative (finalità specifica e rispetto delle regole UE); (ii) "finalità specifica" non è mera finalità di bilancio e richiede nesso diretto fra gettito e finalità o struttura fiscale mirata; (iii) limiti all'operatività della disapplicazione delle norme nazionali nei rapporti orizzontali, ma aperture verso tutela diretta contro lo Stato quando l'effettività è compromessa

Massime di principio

  • Per introdurre un'imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa occorrono due condizioni cumulative: (1) l'imposta deve perseguire una "finalità specifica" (non mera finalità di bilancio) e (2) deve rispettare le regole UE di imposizione, calcolo, esigibilità e controllo.
  • La "finalità specifica" richiede o l'assegnazione vincolata del gettito con un nesso diretto con l'obiettivo perseguito (es. riduzione di costi ambientali specifici) oppure una struttura dell'imposta concepita per influenzare il comportamento dei contribuenti; una destinazione generica al bilancio o alle province non è sufficiente.
  • Nei rapporti orizzontali tra privati il giudice nazionale, di regola, non può disapplicare una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contrastante con una direttiva chiara, precisa e incondizionata; tuttavia la giurisprudenza UE ha riconosciuto meccanismi per garantire l'effettività quando la non applicazione rende illusorio il diritto dell'interessato (possibilità di azione diretta contro lo Stato).
  • Se si agisce in giudizio per ripetizione dell'indebito versato a titolo di imposta traslata, è utile verificare preliminarmente se la disposizione nazionale è già stata ritenuta incompatibile con il diritto UE dalla giurisprudenza; in caso contrario la strategia può richiedere l'azione diretta nei confronti dello Stato o il sollevamento della questione di legittimità costituzionale.
  • Per impugnare efficacemente una addizionale su prodotti soggetti ad accisa, occorre documentare il mancato rispetto dei requisiti UE: dimostrare l'assenza di nesso fra gettito e finalità specifica o l'assenza di misure strutturali dell'imposta volte a perseguire la finalità dichiarata.

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