Sentenza del 15/04/2025 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'atto di accertamento e richiesta di pagamento del contributo AGCM per l'anno 2020 (e relativi atti collegati), sostenendo che il contributo era stato calcolato sul fatturato totale (voce A1) mentre circa il 99% di quel fatturato era costituito da rifatturazioni ai soci/clienti. G. P. sosteneva di svolgere attività di intermediazione/rappresentanza e che, quindi, doveva essere considerato il ricavo netto (fatturato meno quanto rifatturato), anche alla luce dell'IFRS 15 (appendice B punto B36) e delle FAQ dell'AGCM che indicano casi particolari di esclusione dalla base imponibile.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la legge colleghi la soglia e la base contributiva ai "ricavi totali" (voce A1) senza deroghe generalizzabili; le eccezioni indicate nelle FAQ sono circostanziate e non applicabili alla fattispecie della G. P., che fattura in proprio e non agisce come agente in nome e per conto di terzi. L'uso del principio contabile internazionale invocato è escluso perché non è dimostrato un rapporto di agenzia. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 10, comma 7 ter, L. 287/1990
All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro...
La Corte interpreta "ricavi totali" come la voce A1 del conto economico senza possibilità di scomputi generalizzati per rifatturazioni; la soglia dei 50 milioni si riferisce ai ricavi così contabilizzati.
art. 10, comma 7 quater, L. 287/1990
Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato...
Attribuisce all'AGCM la discrezionalità di modulare la misura del contributo entro il limite stabilito; in concreto l'Autorità ha ridotto la misura allo 0,055 per mille.
Delibera AGCM n.28284 del 10 marzo 2020
Deliberazione adottata per fissare la misura contributiva relativa all'anno 2020
Atto amministrativo con cui l'AGCM ha determinato la misura applicata al fatturato A1 per il 2020; il giudice ne ha ritenuto legittimo l'uso della voce A1 come base.
Delibera AGCM n.28599 del 23 febbraio 2021
Deliberazione concernente il contributo per l'anno 2021
Richiamata dalle parti ma non determinante per l'annualità 2020; conferma l'attività regolatoria dell'Autorità sulle modalità di contribuzione.
FAQ AGCM (punti C5 e C6)
Indicazioni informative su casi particolari (es. concessionarie pubblicità, tour operator, agenzie di viaggio) in cui la base di calcolo può essere diversa
Le FAQ contengono esempi circoscritti di esclusione o trattamento diverso dei ricavi; il Collegio le considera non estensibili alla fattispecie delle rifatturazioni ai soci/clienti svolte da G. P.
IFRS 15, appendice B, punto B36
Principio contabile internazionale sul trattamento dei ricavi e sulla distinzione tra agente e principale
Applicabile quando è dimostrato che l'impresa agisce come agente in nome e per conto di terzi; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che G. P. operi come commerciante in proprio, quindi l'IFRS invocato non modifica la base contributiva.
Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017
Richiamata per affermare che il tributo non colpisce il reddito ma ripartisce oneri per un servizio pubblico e che il legislatore può indicare indici diversi dal reddito per la capacità contributiva
Giurisprudenza che legittima l'uso del fatturato come parametro della capacità contributiva e rafforza la lettura normativa adottata dal Collegio.
Cassazione, SS.UU. ordinanza n.10577/2020
Citata per negare il difetto di giurisdizione del giudice tributario nella materia controversa; il Collegio ha ritenuto infondata e non motivata l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
C.d.S. (giurisprudenza amministrativa), decisione n.4779/2019
Giurisprudenza richiamata dall'AGCM che esclude scomputi dal fatturato nella determinazione del contributo, considerandolo indicatore della dimensione economica dell'impresa.
Massime di principio
- Base contributiva AGCM: la regola generale applicata dai giudici è che la base è la voce "ricavi totali" (A1) del bilancio; le rifatturazioni non si detraono automaticamente dalla base.
- Eccezioni possibili ma circoscritte: solo situazioni concretamente assimilabili ai casi esplicitamente indicati (es. intermediazione documentata come tour operator/agenzia/mandatario) possono portare a considerare ricavi netti; le FAQ dell'AGCM non sono estensibili senza prova convincente della medesima natura giuridica dell'operazione.
- Ruolo sostanziale prevale sulla denominazione: per ottenere lo scomputo occorre dimostrare che l'impresa agisce in qualità di agente/mandatario (fatture intestate al principale, contratti di agenzia, contabilizzazione dei ricavi come commissioni secondo IFRS 15), non basta l'affermazione di rifatturazione.
- Prova e documentazione: chi contesta il calcolo deve produrre contratti, documentazione di fatturazione, criteri contabili (applicazione IFRS o principi nazionali) che dimostrino la natura di agente/principal-agent e la corretta contabilizzazione netta dei ricavi.
- Deferenza alla norma chiara: se la legge è espressa ("ricavi totali") e la fattispecie non rientra nelle eccezioni, il sindacato giurisdizionale tende a confermare l'interpretazione letterale e la discrezionalità dell'AGCM nelle misure contributive entro i limiti normativi.
- Strategia utile per contribuenti in casi affini: qualificare contrattualmente e fiscalmente l'attività come intermediazione (fatture emesse al cliente finale o al principale), tenere coerente la contabilizzazione (ricavi netti/commissioni) e presentare documentazione probatoria già in sede amministrativa prima di ricorrere.
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