Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/04/2025 n. 731 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C. L. ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce l’avviso di accertamento IRPEF n. ------/2024, relativo al 2017 e notificato il 24 aprile 2024. L’Ufficio gli aveva imputato € 19.894 di reddito da utili extracontabili, presumibilmente distribuiti dalla società a ristretta base partecipativa, e richiesto € 4.983 complessivi, di cui € 272 di maggiore IRPEF, € 140 di addizionale comunale, oltre all’addizionale regionale e agli interessi, irrogando inoltre una sanzione di € 6.556. Il ricorrente ha contestato la presunzione di distribuzione e l’effettiva percezione degli utili, dedotto la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e chiesto di dedurre le imposte già pagate dalla società dagli utili attribuiti. La società non aveva impugnato il proprio accertamento per il 2017, relativo a maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, divenuto quindi definitivo.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in ragione della compagine sociale ristretta e della partecipazione del ricorrente al 100%; spettava quindi a C. L. provare che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti, oppure la propria estraneità alla gestione, ma non ha fornito tali prove. Ha respinto anche la censura basata sull’art. 7, comma 5-bis, ritenendo che la disposizione non comporti un onere probatorio diverso dai principi applicabili e che operi la presunzione descritta. Ha inoltre escluso la deduzione relativa alle imposte societarie: l’accertamento della società era definitivo e il ricorrente non ha dimostrato errori contabili o di calcolo nella ricostruzione dell’Ufficio. La tassazione è stata ritenuta conforme all’art. 47 del d.P.R. n. 917/1986, con applicazione della percentuale del 58,14% indicata in sentenza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 800 in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Pertanto, se è vero che il comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/92, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, tuttavia la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

    La disposizione ribadisce l’onere dell’Amministrazione di provare le violazioni contestate, ma, secondo la Corte, non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti. Nel caso concreto, la presunzione di distribuzione degli utili giustifica l’inversione dell’onere della prova e richiede al socio di fornire prova contraria.

  • Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    In ogni caso l'Ufficio ha legittimamente e correttamente tassato gli utili distribuiti secondo la previsione di legge di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la tassazione degli utili extra-bilancio al socio della società a ristretta base azionaria nella misura del 58,14 %.

    La Corte applica l’art. 47 quale fondamento della tassazione in capo al socio degli utili extracontabili attribuitigli; nel caso concreto ritiene corretta l’applicazione della percentuale del 58,14% indicata nella decisione.

Massime di principio

  • Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, la ristrettezza della compagine sociale può fondare la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
  • Una volta operante la presunzione, il socio può contrastarla dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure provando la propria estraneità alla gestione societaria; la mera contestazione dell’effettiva percezione o una generica carenza di prova dell’accertamento societario non è sufficiente.
  • L’autonomia dell’accertamento societario e di quello del socio non consente, nel giudizio relativo al socio, di rimettere in discussione un accertamento della società divenuto definitivo per mancata impugnazione; restano da provare specifici errori nell’imputazione o nel calcolo del reddito attribuito al socio.
  • L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non esclude l’uso delle presunzioni né introduce, secondo la decisione, un onere probatorio più gravoso per l’Amministrazione rispetto ai principi già applicabili: il contribuente deve comunque fornire la prova contraria quando la presunzione è legittimamente operante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.