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Sentenza

Sentenza del 16/04/2025 n. 9911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2008, nell’ambito di una verifica fiscale sugli anni 2006-2010. L’Agenzia contestava l’omessa contabilizzazione nell’anno di competenza di un contributo ministeriale, iscritto dalla società nell’esercizio successivo, e l’indebita detrazione IVA relativa a spese per pubblicità, promozione e assistenza tecnica, ritenute non inerenti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla competenza dei contributi e, con il secondo, l’errata valutazione della specificità dell’appello dell’Ufficio sul capo riguardante la deducibilità delle spese.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo: il contributo va imputato all’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirlo; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente assunto come riferimento il provvedimento di liquidazione del settembre 2009, successivo all’approvazione del bilancio, relativo a una richiesta del maggio 2008. Ha invece accolto il secondo motivo: nel processo tributario può essere sufficiente riproporre in appello le ragioni poste a fondamento della legittimità dell’accertamento, se dall’atto, considerato nel suo complesso, risultano in modo inequivoco le contestazioni alla decisione di primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto necessari e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (formulazione applicabile ratione temporis)

    In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell' art. 88 , comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile ratione temporis), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

    Per i contributi in conto esercizio, l’imputazione fiscale va individuata quando sorge con certezza il diritto alla percezione, secondo la natura e le condizioni del provvedimento concessorio; l’eventualità di una futura revoca non impedisce l’iscrizione.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.

    La specificità dei motivi d’appello tributario non richiede necessariamente formulazioni nuove o una confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza: può bastare la riproposizione delle ragioni già sostenute, purché dal gravame nel suo complesso si comprenda chiaramente il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • Per individuare l’esercizio di competenza di un contributo, occorre verificare quando il diritto alla sua percezione diventa certo, considerando la data e la natura del provvedimento di concessione o liquidazione e le eventuali condizioni previste.
  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già addotte a sostegno dell’accertamento può soddisfare l’onere di specificità, se dal contenuto complessivo dell’atto emerge chiaramente quali statuizioni siano contestate e perché.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la questione di merito sulle spese contestate: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti di fatto necessari e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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