Sentenza del 17/04/2025 n. 49 - Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a immobili di proprietà dell'impresa detenuti al solo scopo di essere venduti ("beni-merce"). Questione di legittimità costituzionale sollevata sulla norma che ha introdotto e disciplinato l'IMU (art.13 d.l. 201/2011 e richiamo agli artt. 8-9 d.lgs. 23/2011), nella parte in cui non prevede l'esenzione per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, con doglianze di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per presunta violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza tributaria e capacità contributiva (argomentando che i "beni-merce" non esprimerebbero utilità o capacità contributiva poiché non utilizzati dall'impresa e privi di reale disponibilità effettiva). Si evidenzia inoltre l'irragionevolezza del mutare della disciplina nel tempo (esenzioni/riduzioni per alcuni anni e imponibilità per altri).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Motivazione centrale: l'IMU è un'imposta patrimoniale il cui presupposto è il possesso dell'immobile; il possesso rappresenta un indice ragionevole di capacità contributiva salvo i casi in cui l'immobile sia inutilizzabile per cause estranee alla sfera di controllo del proprietario. La discrezionalità del legislatore nell'introdurre esenzioni o regimi agevolati è riconosciuta, e le successive modifiche normative (esenzioni o reintrodotte imposizioni in anni diversi) non configurano per sé una violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza. In sintesi: la norma impugnata non è stata ritenuta arbitraria o incostituzionale e l'obbligo impositivo per il 2012 è legittimo.
Norme richiamate
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13
"[l]'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata [...] a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"
La Corte ha ritenuto legittimo che l'art. 13 anticipi e disciplini l'IMU includendo nel presupposto impositivo i possessori di immobili; non vi è irragionevolezza nel fatto che beni destinati alla vendita rientrino nell'ambito impositivo, essendo il possesso un indice di ricchezza.
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
"[s]oggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"
La disposizione definisce il presupposto soggettivo dell'IMU nel possesso/proprietà; la Corte ha confermato che tale scelta legislativa rientra nella discrezionalità e costituisce un ragionevole indice di capacità contributiva.
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 56, comma 1) - introduzione comma 9-bis in art. 13 d.l. 201/2011
"[i] comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori"
Questa modifica ha previsto una possibilità di agevolazione per i "beni-merce"; la Corte ha osservato che eventuali agevolazioni o esenzioni sono scelte del legislatore e non implicano che il regime impositivo generale sia irragionevole.
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 2, lettera a)
"[a] decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati"
La modifica ha introdotto un'esenzione a decorrere dal 2014; la Corte ha ritenuto legittimo che il legislatore abbia variato il regime nel tempo in funzione di politiche finanziarie e che ciò non comporti automaticamente una lesione costituzionale.
legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 751
"[a] decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"
Ulteriore intervento normativo che ha nuovamente previsto l'esenzione per i 'beni-merce' dal 2022; la Corte ha ricordato che i mutamenti legislativi successivi non invalidano retroattivamente la legittimità di precedenti regimi impositivi.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
Principio di uguaglianza sostanziale: la Corte ha ritenuto che trattare fiscalmente in modo analogo beni posseduti dall'imprenditore (strumentali o destinati alla vendita) non sia irragionevole se il possesso resta nella sfera di controllo dell'imprenditore.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53
Principio della capacità contributiva: la Corte ha confermato che il legislatore può collegare l'imposizione a indici concreti di ricchezza (qui il possesso immobiliare) e che solo l'arbitrarietà o l'irrazionalità possono giustificare un sindacato di incostituzionalità.
Massime di principio
- Il possesso dell'immobile da parte dell'impresa costituisce, di per sé, un indice ragionevole di capacità contributiva ai fini dell'IMU, anche se l'immobile è destinato alla vendita e non è utilizzato nell'attività produttiva.
- Per una censura costituzionale basata sulla capacità contributiva è necessario dimostrare che l'immobile sia effettivamente inutilizzabile per cause estranee alla sfera di controllo del proprietario; la sola circostanza che il bene sia destinato alla vendita non è sufficiente.
- Le scelte del legislatore in materia di esenzioni e agevolazioni per imposte patrimoniali rientrano in ampia discrezionalità e non sono automaticamente illegittime se cambiate nel tempo; il mutare del regime fiscale non costituisce di per sé una violazione del principio di uguaglianza.
- In azioni similari conviene documentare con chiarezza che gli immobili sono beni-merce (fatti e categorie catastali, destinazione, assenza di disponibilità effettiva) e, se rilevante, che esiste un impedimento oggettivo e non riconducibile alla volontà del proprietario al loro utilizzo.
- Argomentazioni basate sulla tutela della concorrenza o su discipline unionali difficilmente prevarranno se il criterio nazionale collegato alla capacità contributiva risulta coerente e non manifestamente arbitrario.
- Quando si impugna una pretesa tributaria relativa a periodi in cui la normativa era diversa, è importante evidenziare elementi di irrazionalità o arbitrarietà nella scelta del legislatore (ad es. disparità ingiustificata tra situazioni sostanzialmente analoghe), altrimenti la Corte tende a confermare la legittimità delle scelte normative.
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