Cassazione Civile, Ordinanza n. 19219/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice e dei soci illimitatamente responsabili, a seguito di istanza dell'ente previdenziale e dopo la risoluzione di un concordato preventivo omologato. Uno dei soci aveva reclamato la decisione sostenendo che l'istanza del creditore non gli era stata notificata e chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza senza rinvio al primo giudice. La corte d'appello aveva invece dichiarato la nullità della sentenza limitatamente al fallimento del socio e rimesso la causa al tribunale per una nuova pronuncia nel rispetto del contraddittorio. In cassazione il socio ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., 18 e 147 l. fall., sostenendo che, in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, la corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la sentenza senza disporre la rimessione al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: nei procedimenti iniziati con ricorso, come il reclamo contro la sentenza di fallimento, l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non equivale alla radicale inesistenza del giudizio di primo grado propria del rito ordinario introdotto con citazione, e quindi non impedisce la rimessione della causa al primo giudice ai sensi, in via analogica, dell'art. 354 c.p.c. È stata quindi confermata la regressione del processo al tribunale per la rinnovazione della decisione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge
base dell'inammissibilità, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità
richiamato dal ricorrente in relazione alla rimessione al primo giudice
applicabile in via analogica, nei procedimenti introdotti con ricorso, per regredire il processo alla fase in cui si è verificata la nullità
art. 18 legge fall.
richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione
art. 147 legge fall.
richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione
norma sul rito camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nei procedimenti introdotti con ricorso, l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non determina la radicale inesistenza del giudizio di primo grado e non impedisce la regressione processuale con rimessione della causa al primo giudice.
- La regola elaborata per il rito ordinario introdotto con citazione, secondo cui l'omessa notificazione dell'atto introduttivo non consente la rimessione ex art. 354 c.p.c., non è automaticamente estensibile ai procedimenti che si instaurano con deposito del ricorso.
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quando la revoca o l'annullamento dipendano da meri vizi processuali e non ostino alla rinnovazione della dichiarazione di fallimento, il giudice di appello deve rimettere la causa al tribunale per una nuova pronuncia.
- È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si sia conformata all'orientamento consolidato della Corte e il motivo non offra elementi idonei a mutare tale orientamento.
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