Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della tassa automobilistica versata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, invocando l’agevolazione della tariffa C dell’allegato 3 al D.P.R. n. 39/1953, prevista per le "autovetture da noleggio da rimessa". La Regione aveva negato il rimborso sostenendo che il beneficio spettasse solo alle autovetture adibite a noleggio con conducente e non anche a quelle noleggiate senza conducente. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo irrilevante la distinzione tra noleggio con o senza conducente e disponendo anche il rimborso integrale. In cassazione la Regione ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 14 preleggi e della tariffa C del D.P.R. n. 39/1953, sostenendo che si trattasse di norma agevolativa di stretta interpretazione e che il "noleggio da rimessa" riguardasse solo il noleggio con conducente; violazione della medesima tariffa C, insistendo sulla distinzione tra noleggio con conducente, soggetto ad autorizzazione comunale, e noleggio senza conducente, configurabile come locazione; violazione dell’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 in punto di spese, in conseguenza dell’asserito errore sul merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la tariffa C dell’allegato 3 al D.P.R. n. 39/1953 prevede la riduzione del 50% per le "autovetture da noleggio di rimessa" senza limitare il beneficio ai soli casi di noleggio con conducente. Il termine va inteso in senso letterale e secondo la tipologia contrattuale richiamata, sicché il presupposto dell’agevolazione è il possesso di una rimessa e la destinazione delle autovetture all’attività di noleggio, a prescindere dalla presenza o meno del conducente. La Corte ha quindi escluso che la CTR avesse fatto un’interpretazione estensiva della norma, avendo invece correttamente individuato la sua portata. Rigettato il ricorso, la Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica; la Corte non accoglie questa impostazione perché reputa corretta l’interpretazione letterale della norma agevolativa.
Tariffa C, allegato 3, D.P.R. n. 39/1953
Prevede la riduzione del 50% della tassa automobilistica per le "autovetture da noleggio di rimessa"; il beneficio non è limitato al noleggio con conducente, ma spetta anche per il noleggio senza conducente se sussiste il presupposto della rimessa.
Richiamato per distinguere il servizio di noleggio con conducente, qualificato in termini di trasporto.
Richiamato per qualificare il noleggio senza conducente come locazione dell’autovettura.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte osserva che la disciplina del noleggio con conducente richiede la presenza di rimesse o pontili di attracco, ma ciò non esclude che il "noleggio da rimessa" ai fini fiscali comprenda anche il noleggio senza conducente.
Richiamato per definire il contratto di trasporto, contrapposto al noleggio senza conducente.
art. 12 preleggi
La Corte ne valorizza il canone letterale: la norma va interpretata innanzitutto secondo il significato proprio delle parole, ricorrendo al criterio logico solo se il testo non sia chiaro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel terzo motivo sulle spese processuali; la sua censura viene respinta perché la soccombenza della Regione resta ferma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Le norme agevolative fiscali si interpretano secondo il dato letterale e il significato proprio delle parole; non è consentito restringerne il contenuto con letture non desumibili dal testo quando la formulazione sia chiara.
- Quando una disposizione tributaria agevolativa menziona una categoria contrattuale o fattuale in termini generali, il beneficio spetta a tutte le fattispecie che vi rientrano secondo il significato ordinario del termine, senza introdurre distinzioni ulteriori non previste dal legislatore.
- La distinzione tra noleggio con conducente e noleggio senza conducente può rilevare sul piano amministrativo o regolatorio, ma non può essere automaticamente trasposta sul piano fiscale se la norma agevolativa assume come presupposto solo l’esistenza della rimessa e la destinazione delle autovetture al noleggio.
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alle spese processuali che dipenda esclusivamente dall’asserito errore sul merito decade se viene confermata la correttezza della decisione di merito e la conseguente soccombenza della parte ricorrente.
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