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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in dipendenza di una sentenza del Tribunale di Rossano. La Commissione Tributaria Provinciale aveva deciso la lite in primo grado; l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché, al momento della costituzione in giudizio, l'appellante aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata anziché la ricevuta di spedizione del plico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che il deposito dell'avviso di ricevimento, recante la data di spedizione asseverata da stampigliatura meccanografica, non poteva determinare l'inammissibilità dell'appello, soprattutto perché la costituzione era avvenuta entro trenta giorni dalla ricezione del plico da parte del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità del ricorso o dell'appello notificato per posta quando sia depositato l'avviso di ricevimento e in esso la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Nel caso concreto tale requisito risultava integrato, poiché l'avviso recava la data di spedizione e l'Agenzia si era costituita tempestivamente. La sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata per censurare l'errore della CTR: la disciplina dell'appello nel processo tributario non consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando la prova della tempestiva notifica postale risulti comunque dall'avviso di ricevimento con attestazione postale della data di spedizione.

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È interpretato nel senso che la costituzione dell'appellante nel processo tributario può ritenersi rituale anche se, in luogo della ricevuta di spedizione, sia depositato l'avviso di ricevimento recante idonea attestazione postale della data di spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato per sostenere che eventuali irregolarità formali non determinano nullità/inammissibilità ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo e vi sia prova della tempestività della notificazione.

  • art. 2699 c.c.

    È richiamato in relazione alla valenza probatoria dell'atto e dell'attestazione postale sulla data di spedizione, rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base del motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio processuale utilizzata come base del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione del plico non determina inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta quando l'appellante depositi l'avviso di ricevimento e questo rechi l'attestazione postale della data di spedizione.
  • L'avviso di ricevimento può svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario; in difetto, la semplice indicazione manuale o dattilografica della data non è sufficiente.
  • La c.d. prova di resistenza impedisce di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando la documentazione prodotta dia obiettiva certezza della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale e, quindi, della tempestività della notifica.
  • Ai fini della rituale costituzione dell'impugnante, conta la sostanza probatoria della tempestiva notifica e non il rigorismo formale del deposito della ricevuta di spedizione, purché il termine processuale risulti rispettato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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