Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'impugnazione avverso un decreto prefettizio di espulsione. Con l'unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse ritenuto adeguatamente motivato il decreto solo richiamando la norma di legge, senza indicare fatti e prove dell'ingresso irregolare. In sostanza, il ricorrente ha contestato la sussunzione della propria condotta nella fattispecie dell'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, anziché nella diversa ipotesi di trattenimento irregolare, da cui avrebbe tratto la conseguenza dell'asserita natura non discrezionale dell'espulsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di specificità: il ricorso non indicava se, dove, come e quando la questione della diversa qualificazione giuridica della permanenza irregolare fosse stata dedotta nel giudizio di merito, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre, il ricorso era privo di una descrizione concreta delle modalità di ingresso del ricorrente nel territorio nazionale, elemento necessario per censurare la sussunzione operata dal giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario che la censura sia specifica e autosufficiente: la parte deve indicare puntualmente se, dove, come e quando la questione dedotta sia stata proposta nel giudizio di merito.
  • La doglianza che investe la sussunzione giuridica di un fatto presuppone anche la chiara descrizione del fatto storico rilevante; senza una compiuta allegazione delle concrete modalità del fatto non è scrutinabile la contestazione sulla qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
  • La mancanza dei requisiti di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza sostanziale della critica svolta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.