Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'impugnazione avverso un decreto prefettizio di espulsione. Con l'unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse ritenuto adeguatamente motivato il decreto solo richiamando la norma di legge, senza indicare fatti e prove dell'ingresso irregolare. In sostanza, il ricorrente ha contestato la sussunzione della propria condotta nella fattispecie dell'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, anziché nella diversa ipotesi di trattenimento irregolare, da cui avrebbe tratto la conseguenza dell'asserita natura non discrezionale dell'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di specificità: il ricorso non indicava se, dove, come e quando la questione della diversa qualificazione giuridica della permanenza irregolare fosse stata dedotta nel giudizio di merito, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre, il ricorso era privo di una descrizione concreta delle modalità di ingresso del ricorrente nel territorio nazionale, elemento necessario per censurare la sussunzione operata dal giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
è utilizzato come base del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace.
richiamato quale rito per l'impugnazione del decreto di espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
indicato come norma che collega l'impugnazione del decreto di espulsione.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
fattispecie dell'ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
fattispecie alternativa evocata dal ricorrente, relativa al trattenimento nel territorio senza titolo o senza richiesta tempestiva del permesso.
richiamato dal ricorrente per lamentare la mancanza di esposizione in fatto e in diritto della motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nel motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica quale parametro di specificità del ricorso, rilevando la mancata indicazione di dove e quando la questione fosse stata dedotta in merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario che la censura sia specifica e autosufficiente: la parte deve indicare puntualmente se, dove, come e quando la questione dedotta sia stata proposta nel giudizio di merito.
- La doglianza che investe la sussunzione giuridica di un fatto presuppone anche la chiara descrizione del fatto storico rilevante; senza una compiuta allegazione delle concrete modalità del fatto non è scrutinabile la contestazione sulla qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
- La mancanza dei requisiti di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza sostanziale della critica svolta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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