DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39
Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 approva il testo unico storico delle tasse automobilistiche, disciplinando presupposto, determinazione e pagamento della tassa di circolazione, esenzioni, agevolazioni, contrassegni, autorizzazioni, controlli, sanzioni e ricorsi. La disciplina è in larga parte superata da successive riforme: le tariffe in lire, il sistema dei contrassegni e molte procedure non sono oggi applicabili; restano soprattutto disposizioni formalmente vigenti o richiamate con modifiche.
Testo unico storico delle tasse automobilistiche
Testo unico storico delle tasse automobilistiche
Il provvedimento approva il testo unico delle disposizioni allora vigenti in materia di tasse automobilistiche. La disciplina riguarda la circolazione di autoveicoli, rimorchi, motocicli, autoscafi e veicoli speciali, ma è una normativa storica, ampiamente sostituita o modificata da interventi successivi.
Presupposto e criteri di determinazione
La circolazione sulle strade e aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi è assoggettata alle tasse previste dal testo unico e dalle tariffe annesse. La base di commisurazione varia in funzione del veicolo:
- cilindrata per velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e motofurgoncini leggeri;
- potenza fiscale per numerosi autoveicoli destinati al trasporto di persone, veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto promiscuo e autoscafi;
- numero dei posti per i rimorchi destinati al trasporto di persone;
- portata per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, salve le eccezioni indicate;
- peso complessivo, numero degli assi e tipo di sospensione dell’asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso pari o superiore a 12 tonnellate;
- peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;
- persone trasportabili, oltre alla portata, per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose.
Gli elementi rilevanti e la destinazione del veicolo devono risultare dal documento di circolazione. Per alcune categorie è prevista una tassa fissa annuale.
Potenza fiscale
La potenza fiscale è determinata mediante formule differenziate in base al tipo di motore, con arrotondamento per difetto della frazione di cavallo vapore. Per i motori Otto e Diesel a quattro tempi era prevista una formula basata sul numero dei cilindri e sul volume di ciascun cilindro; per i motori a due tempi il risultato doveva essere moltiplicato per 1,4. Sono inoltre disciplinati i criteri per motori a vapore, elettrici e motori di tipo eccezionale.
Per gli autoveicoli e autoscafi omologati o approvati dal 1° luglio 1977, la formula dei motori Otto e Diesel a quattro tempi è stata sostituita da quella prevista dal D.L. n. 691/1976, mentre è rimasta invariata la disciplina dei motori a due tempi.
Pagamento e periodi di applicazione
Il pagamento doveva essere effettuato presso gli uffici del registro oppure, quando previsto da apposita convenzione ministeriale, presso gli uffici esattori dell’Automobile Club d’Italia.
La tassa era stabilita in ragione dell’anno solare. Per gli autoveicoli il pagamento poteva avvenire:
- per l’intero anno, con riduzione del 3%;
- per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;
- per periodi bimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;
- per il residuo periodo dell’anno, in caso di inizio della circolazione nel corso dell’anno, mediante pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti erano i bimestri residui.
La tassa non poteva essere corrisposta per meno di un bimestre. Per i veicoli già circolanti il pagamento doveva essere effettuato entro il decimo giorno dall’inizio del periodo di riferimento; per gli altri veicoli doveva avvenire prima dell’entrata in circolazione.
Per motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e motofurgoncini leggeri era previsto il pagamento in unica soluzione, con riduzione proporzionale ai bimestri già decorsi e riduzione di un ventesimo in caso di pagamento per l’intero anno. La legge n. 463/1955 ha successivamente consentito il pagamento rateale secondo specifiche modalità.
Mutamento di destinazione e importazione temporanea
Se il veicolo veniva destinato, nel corso dell’anno, a un uso soggetto a una tassa maggiore, era dovuta la differenza. Se il nuovo uso comportava una tassa inferiore, restava ferma quella già pagata.
Per veicoli importati temporaneamente dall’estero e appartenenti a persone stabilmente residenti all’estero erano previste forme di franchigia e tassazione temporanea:
- autovetture, motocicli e autoscafi privati beneficiavano di tre mesi di esenzione;
- dopo il terzo mese e fino al dodicesimo era dovuto un dodicesimo della tassa annuale per ogni mese o frazione di mese;
- gli autobus, autocarri e relativi rimorchi erano soggetti a un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni o frazione;
- la mancata riesportazione entro un anno comportava la considerazione del veicolo come nazionalizzato, con obbligo di pagamento della normale tassa.
Il trattamento era subordinato alla reciprocità, salvo i veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni. Era inoltre prevista l’esenzione per i veicoli da turismo utilizzati in Italia da studenti normalmente residenti in altro Stato UE o SEE, per tutta la durata del corso di studi.
Contrassegni e prova del pagamento
Il pagamento veniva annotato sul documento di circolazione e tale annotazione costituiva la prova del versamento. L’ufficio rilasciava anche un disco-contrassegno recante, tra l’altro, targa, importo, anno di validità, mese di scadenza e dati della bolletta.
Il contrassegno doveva essere applicato in modo visibile:
- sulla parte anteriore degli autoveicoli e motocicli;
- sulla ruota del timone degli autoscafi;
- sulla parte anteriore della motrice, per i complessi con rimorchio.
Gli autoveicoli e rimorchi circolanti o stazionanti su strade o aree pubbliche dovevano esserne muniti, salvo i veicoli non efficienti. In caso di deterioramento o perdita giustificata poteva essere rilasciato un certificato sostitutivo, previo accertamento e pagamento di un diritto fisso; tale certificato non era previsto per i velocipedi con motore ausiliario.
Il sistema del disco-contrassegno e le relative formalità appartengono alla disciplina storica e non costituiscono oggi il regime ordinario della tassa automobilistica.
Esenzioni e agevolazioni
Erano previste esenzioni permanenti per diverse categorie di veicoli, tra cui quelli del Presidente della Repubblica, dei Corpi armati dello Stato, destinati a servizi postali, antincendio, pesca marittima, pilotaggio, trasporto sanitario e alcune categorie diplomatiche.
Beneficiavano inoltre dell’esenzione i veicoli destinati a sostituire o integrare le capacità di deambulazione di mutilati e invalidi. Una specifica disposizione riguardava i motoveicoli e autoveicoli individuati dalla normativa IVA richiamata nel testo.
Gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici nuovi godevano di esenzione per cinque anni dalla data del collaudo, con annotazione sul documento di circolazione. Gli autocarri e rimorchi nuovi di produzione nazionale, di peso complessivo superiore a 30 quintali, beneficiavano per tre anni di una riduzione del 60%, decorrente dal collaudo.
Per autoveicoli destinati a trasporti speciali, quali latte, carni fresche, rifiuti, generi di monopolio e vuotatura dei pozzi neri, era prevista una riduzione del 50% della tassa sulla portata.
Circolazione di prova e trasporti particolari
Le targhe per la circolazione di prova erano soggette a una tassa automobilistica fissa annuale, dovuta anche negli anni successivi al rilascio indipendentemente dall’utilizzo o dalla conferma della validità. L’obbligo cessava dall’anno successivo alla restituzione della targa. Gli uffici della motorizzazione dovevano comunicare periodicamente all’amministrazione finanziaria le targhe rilasciate e restituite.
Per rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice era dovuta la tassa soltanto per il rimorchio di maggiore portata, purché:
- motrice e rimorchi appartenessero allo stesso proprietario;
- gli estremi dei rimorchi fossero annotati sulla licenza di circolazione;
- vi fosse stato l’accertamento tecnico dell’autorità competente.
Il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica e parti di ricambio su autocarri o motocarri nuovi di fabbrica era soggetto a una tassa fissa per ciascun trasporto, con indicazione delle parti trasportate nel foglio di via.
Trasporto di persone su autocarri
Per finalità di istruzione, igiene, beneficenza, pubblico interesse, manifestazioni e gite sportive, l’autorità politica poteva autorizzare il trasporto di persone su autocarri mediante permesso di durata non superiore a cinque giorni, previo pagamento della tassa di concessione e nulla osta della motorizzazione.
Le aziende agricole e industriali potevano essere autorizzate a trasportare il proprio personale su autocarri di proprietà, purché il trasporto di persone e quello di cose non fossero contemporanei. L’autorizzazione prefettizia doveva indicare:
- numero massimo delle persone trasportabili;
- itinerario autorizzato;
- giorni e orari di effettuazione.
L’autorizzazione poteva essere sospesa o revocata per esigenze di ordine pubblico o sicurezza. Era dovuta una tassa annuale per ciascuna persona trasportabile, oltre alla tassa per il trasporto di cose.
Autobus, veicoli speciali e autoambulanze
Gli autobus delle imprese esercenti autoservizi di linea postali e non postali potevano circolare promiscuamente sulle diverse linee, con tassa proporzionata alla percorrenza annuale sulle linee postali e non postali.
L’elenco degli autoveicoli a uso speciale, non destinati al trasporto di cose, poteva essere aggiornato con decreto ministeriale. Le autoambulanze erano assoggettate alla tariffa prevista per i veicoli a uso speciale, purché munite di licenza per uso speciale e non idonee al trasporto di cose.
I permessi per corse fuori linea di autobus adibiti a servizi pubblici di linea avevano durata non superiore a cinque giorni ed erano soggetti alla tassa di concessione governativa.
Sanzioni e accertamento
Le violazioni erano punite con le sanzioni previste dalla tabella allegata. Il conducente e il proprietario del veicolo erano obbligati in solido al pagamento.
La contraffazione, l’uso, la vendita e la detenzione di contrassegni contraffatti, nonché la detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione, erano assoggettati alle disposizioni penali richiamate dal testo unico.
L’accertamento delle violazioni era attribuito a una pluralità di organi, tra cui Carabinieri, pubblica sicurezza, motorizzazione civile, dogane, enti locali, capitanerie di porto, guardie forestali, guardie municipali e altri agenti indicati dalla norma.
Il D.Lgs. n. 473/1997 ha sostituito nella disciplina i riferimenti a “soprattasse” e “pene pecuniarie” con quelli alle sanzioni amministrative, modificando anche alcuni importi e abrogando una voce della tabella delle infrazioni.
Controversie
I ricorsi amministrativi relativi all’applicazione della tassa erano decisi dall’intendente di finanza. Contro le decisioni era ammesso ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla notificazione, quando l’importo controverso superava 50.000 lire.
Le decisioni ministeriali e quelle definitive dell’intendenza, salvo il ricorso per revocazione nei casi indicati, potevano essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.
Stato di applicazione
Il testo è una fonte storica del 1953. Le tariffe espresse in lire, il pagamento presso uffici del registro, il disco-contrassegno, numerose categorie amministrative e le procedure originarie sono obsolete o sostituite. L’articolo 19 è abrogato; l’articolo 24 è soppresso; l’articolo 37 è abrogato. La disciplina oggi operativa della tassa automobilistica deriva principalmente da normative successive e regionali, con applicazione del presente testo solo nei limiti delle disposizioni non abrogate o espressamente richiamate.
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