Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un erede di un investitore deceduto conveniva in giudizio l'istituto di credito chiedendo dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni argentine e la restituzione delle somme investite, con domande subordinate. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande, escludendo la nullità del contratto quadro per difetto di forma, la nullità per violazione degli obblighi informativi, il conflitto di interessi, l'annullabilità per errore e la risoluzione. In appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la domanda principale, dichiarando la nullità del contratto quadro e dei successivi ordini di acquisto per violazione dell'art. 23 TUF, ritenendo necessaria la sottoscrizione anche dell'intermediario. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame del fatto decisivo della sigla del funzionario bancario in calce alle firme dei clienti, dedotta come manifestazione scritta di volontà della banca; violazione dell'art. 23 TUF e di varie norme civilistiche e regolamentari per avere qualificato come nullo il contratto per difetto di forma; violazione degli stessi precetti per avere ritenuto ammissibile un uso selettivo della nullità solo contro investimenti non graditi; omessa pronuncia sull'eccezione di abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la decisione d'appello si era discostata dal principio di diritto secondo cui, nel contratto-quadro di intermediazione finanziaria, la forma scritta richiesta a pena di nullità dall'art. 23 TUF va intesa in senso funzionale e non strutturale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, che una copia sia consegnata al cliente e che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione affinché riesamini la controversia attenendosi a tale principio.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
forma scritta del contratto-quadro posta a pena di nullità, azionabile dal solo cliente
nel rapporto di intermediazione finanziaria il requisito formale ha funzione protettiva dell'investitore e va letto in senso funzionale, non richiedendo necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario
art. 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998
richiamato insieme all'art. 23 TUF e alle altre norme invocate dal ricorrente, senza autonoma specificazione decisoria
art. 1321 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1325 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1418 c.c.
richiamato in relazione alla nullità per violazione di norme imperative, ma la Corte ha cassato la sentenza perché applicava in modo non conforme l'art. 23 TUF
art. 1423 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1375 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato con riferimento al dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni
art. 2725, secondo comma, c.c.
richiamato come norma che consente la prova testimoniale solo nei casi previsti dall'art. 2724 n. 3 c.c. in tema di perdita incolpevole del documento
art. 2724, n. 3, c.c.
richiamato quale ipotesi eccezionale di ammissibilità della prova per testi per perdita incolpevole del documento
art. 23 TUF
la nullità prevista dalla norma è posta a protezione dell'investitore e il requisito formale deve essere letto in senso funzionale
Massime di principio
- Nel contratto-quadro di intermediazione finanziaria la forma scritta richiesta a pena di nullità dall'art. 23 TUF ha funzione protettiva dell'investitore e va interpretata in senso funzionale, non strutturale.
- La validità del contratto quadro non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario: è sufficiente la sottoscrizione del cliente, la redazione per iscritto del contratto e la consegna di una copia al cliente, potendo il consenso della banca desumersi anche da comportamenti concludenti.
- La nullità per difetto di forma non può essere dichiarata quando il giudice di merito si discosti dal principio per cui il requisito formale è soddisfatto senza la firma dell'intermediario, se il contenuto documentale consente di ricostruire la stipulazione del contratto.
- L'eventuale eccezione di abuso del diritto, se ritualmente dedotta e rilevante, deve essere presa in esame dal giudice, ma nel caso deciso la cassazione si è fondata soprattutto sull'erronea applicazione dell'art. 23 TUF.
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