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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20964/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2008, preceduta da avviso di accertamento notificato dall'ente impositore. La contribuente ha impugnato la cartella e, dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 247 del regolamento di esecuzione del codice della strada, sostenendo di non avere l'onere di comunicare al PRA il mutamento di residenza; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, assumendo che la notifica degli atti impositivi non potesse essere eseguita nel domicilio fiscale individuato dalla sentenza di merito; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 2700 c.c., contestando la forza probatoria attribuita all'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di accertamento, pur in presenza di un indirizzo di consegna non coincidente con residenza anagrafica o domicilio fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la disciplina delle notifiche tributarie si fonda sul criterio del domicilio fiscale e che grava sul contribuente l'onere di comunicare all'amministrazione le variazioni rilevanti, così da consentire le notifiche nel domicilio fiscale ultimo noto; ha inoltre rilevato che, nella specifica materia della tassa automobilistica, la notifica dell'avviso di accertamento poteva ritenersi valida anche in base ai dati risultanti dai registri/archivi indicati dalla normativa speciale, non essendo stata provata dalla contribuente l'osservanza degli adempimenti pubblicitari richiesti per la variazione di residenza. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché, trattandosi di notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'ente impositore, vale la disciplina delle raccomandate ordinarie e l'avviso di ricevimento costituisce il documento idoneo a provare consegna, data e destinatario; per contestarne la veridicità sarebbe stata necessaria querela di falso, non proposta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della Regione Puglia; nulla per l'intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 247 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

    la variazione di residenza/domicilio, ai fini della pubblicità verso gli uffici competenti, richiede gli adempimenti previsti dal regolamento; in mancanza, non può pretendersi che l'amministrazione ne abbia conoscenza

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    La notificazione... è eseguita... nel domicilio fiscale del destinatario

    per gli atti tributari la regola generale è la notificazione nel domicilio fiscale, con onere del contribuente di comunicare le variazioni rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte in cassazione

  • art. 2700 c.c.

    l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa fede privilegiata sulle attestazioni del pubblico ufficiale fino a querela di falso

  • art. 14 L. 20 novembre 1982 n. 890

    la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento eseguita dall'ente impositore segue la disciplina delle raccomandate ordinarie secondo le regole postali applicabili

  • art. 8 L. 20 novembre 1982 n. 890

    in caso di mancata consegna e deposito, opera la disciplina del termine di giacenza e dell'avviso di deposito secondo il modello richiamato dalla Corte

  • art. 9 L. 20 novembre 1982 n. 890

    richiamato per gli adempimenti del portalettere in caso di mancata consegna e temporanea assenza del destinatario

  • art. 1335 c.c.

    l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2, comma 5, L. 24 gennaio 1978 n. 27

    le notificazioni degli atti di accertamento (...) si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico... o dalla patente di guida

    nella tassa automobilistica la notifica è valida se eseguita ai recapiti risultanti dagli archivi e registri indicati dalla legge speciale

  • D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655

    richiamato come regolamento postale applicabile all'inoltro delle raccomandate ordinarie

  • D.M. 1 ottobre 2008

    richiamato quale disciplina tecnica del servizio postale ordinario

Massime di principio

  • Nelle notifiche degli atti tributari il criterio centrale è il domicilio fiscale; il contribuente ha l'onere di comunicare all'amministrazione le variazioni rilevanti e, se non lo fa, l'ufficio può notificare nel domicilio fiscale ultimo noto.
  • Nella materia delle tasse automobilistiche, la normativa speciale consente la validità della notifica dell'avviso di accertamento ai recapiti risultanti dai registri e dagli archivi previsti dalla legge, con prevalenza di tali risultanze in assenza di prova dell'adempimento degli obblighi di variazione.
  • Quando l'atto impositivo è notificato a mezzo posta direttamente dall'ente, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare consegna, data e destinatario; per contestarne il contenuto o la veridicità occorre querela di falso, salvo l'evidenza di un mero errore materiale.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario può essere vinta solo dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito quando quest'ultimo abbia correttamente applicato i criteri legali di riparto dell'onere probatorio e di valutazione della prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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