Cassazione Civile, Ordinanza n. 20962/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi agli anni 2007 e 2008, con recupero di maggiori ricavi non dichiarati, interessi moratori e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello principale dell'Ufficio e accolto parzialmente l'appello incidentale del contribuente, ritenendo sufficientemente provata l'inerenza di alcuni costi dedotti nell'attività di promotore finanziario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mera produzione documentale (fatture e pagamenti tracciabili) a provare l'inerenza dei costi; 2) violazione delle norme processuali tributarie e del c.p.c. per non avere il giudice d'appello deciso anche nel merito della pretesa impositiva dopo l'annullamento; 3) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria per avere la CTR ridotto la sanzione ritenendo che la particolare tenuità del profilo colposo e l'eventuale responsabilità del consulente tributario giustificassero la sproporzione tra tributo e sanzione. In corso di causa è stata anche evocata una definizione agevolata ex art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016, ma la Corte ha ritenuto di poter decidere integralmente il ricorso perché la definizione aveva riguardato solo una parte della pretesa (anno 2007).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che, in tema di deducibilità dei costi, l'inerenza va provata dal contribuente e non può ritenersi dimostrata dalla sola esibizione di documenti contabili e pagamenti tracciabili. Il giudice di merito aveva errato nel considerare sufficiente tale documentazione per provare l'inerenza delle spese di rappresentanza, ristorazione, viaggi e trasferte all'attività svolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Val d'Aosta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
La Corte chiarisce che la regola richiamata non fonda il principio di inerenza, che discende invece dalla nozione di reddito d'impresa; la norma attiene alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare e documentare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo ai fini della sua deducibilità grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 18, 19, 24, 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamati a sostegno del secondo motivo, che però è stato assorbito.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati a sostegno del secondo motivo, che però è stato assorbito.
art. 7, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Richiamato a sostegno del terzo motivo, poi assorbito.
art. 12 R.D. 16 marzo 1942 n. 262
Richiamato a sostegno del terzo motivo, poi assorbito.
art. 6, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193
Evocato in relazione alla definizione agevolata di una parte della pretesa tributaria; nel caso concreto non ha impedito l'esame integrale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla parte resistente.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi deducibili richiede una verifica qualitativa della riferibilità del costo all'attività economica esercitata; non è sufficiente un nesso meramente formale o contabile con il soggetto che sostiene la spesa.
- Ai fini della deducibilità, il contribuente ha l'onere originario di provare e documentare l'esistenza del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione del costo alla produzione del reddito.
- La sola produzione di fatture o di pagamenti tracciabili non basta, di per sé, a dimostrare l'inerenza del costo all'attività d'impresa o professionale.
- L'antieconomicità o la sproporzione della spesa possono costituire indici della non inerenza, pur non essendo sovrapponibili a essa.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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