Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2005, riferita a due veicoli, deducendo sin dall’origine la decadenza dell’amministrazione dalla riscossione e la prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che il contribuente aveva dichiarato di avere ricevuto gli atti prodromici e di non averli impugnati, con conseguente definitività dell’accertamento e applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 25, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 163, L. n. 296/2006, sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza, essendo la cartella notificata nel 2013 oltre il termine triennale dalla definitività del credito; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e dell’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, contestando che la mancata impugnazione dell’atto prodromico trasformasse la prescrizione breve in decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per la tassa automobilistica, continua ad applicarsi il termine di prescrizione triennale previsto dalla disciplina speciale e che la mancata impugnazione degli atti di riscossione rende il credito definitivo, ma non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità, richiamando il sopravvenire in corso di causa dell’orientamento di legittimità applicato.
Norme richiamate
La censura riguardava l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di decadenza.
art. 25, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente come norma relativa ai termini di notifica della cartella/riscossione.
art. 1, comma 163, L. n. 296/2006
Termine triennale di decadenza dell’amministrazione dalla riscossione dei tributi locali, applicabile ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
La Corte ha ribadito che la mancata impugnazione di un atto di riscossione non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983
Disciplina speciale che prevede la prescrizione triennale del bollo auto.
art. 3 d.l. n. 2/1986 conv. in L. n. 60/1986
Richiamato quale norma modificativa della disciplina della tassa automobilistica.
Applicabile solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non alla mera definitività del credito per mancata impugnazione dell’atto di riscossione.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione previsto per un tributo speciale non si trasforma automaticamente in quello ordinario decennale per il solo fatto che il contribuente non abbia impugnato l’atto impositivo o la cartella di pagamento.
- L’art. 2953 c.c. opera solo quando il diritto sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo; la mera irretrattabilità amministrativa del credito non equivale a giudicato.
- Per la tassa automobilistica, la riscossione è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dalla disciplina speciale, che non viene sostituito dal termine decennale per effetto della mancata opposizione alla cartella.
- L’eccezione di decadenza della potestà di riscossione deve essere esaminata quando risulti specificamente proposta; la sua irrilevanza non può essere affermata con il solo rilievo della definitività dell’accertamento.
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