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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16923/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011-2013, con cui l'Amministrazione contestava a una società fallita l'utilizzo di false lettere d'intento rilasciate da asseriti esportatori abituali privi di tale qualità e l'emissione di fatture in sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 senza i presupposti di legge, con conseguente maturazione di indebiti crediti IVA poi chiesti a rimborso. La CTR aveva confermato solo in parte l'annullamento degli avvisi, ritenendo che per alcune cessionarie non fosse stata provata la conoscibilità, da parte del cedente, della falsità delle dichiarazioni d'intento e della mancanza della qualità di esportatore abituale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 8 e 54 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi UE in materia IVA, sostenendo che la CTR non aveva valutato complessivamente il quadro indiziario circa la natura di 'cartiere' delle società cessionarie e la consapevolezza della frode in capo al cedente. Il fallimento ha resistito con ricorso incidentale condizionato, censurando la decisione per avere escluso l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi ex artt. 49 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e artt. 112 e 342 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate: ha affermato che, nelle cessioni in sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, quando la dichiarazione d'intento risulti ideologicamente falsa perché proveniente da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, il cedente non può avvalersi del regime di non imponibilità se, anche sulla base di elementi presuntivi, dispone di indizi idonei a far sospettare l'irregolarità e non ha adottato tutte le ragionevoli misure esigibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale del fallimento è stato rigettato, perché l'appello dell'Ufficio è stato ritenuto sufficientemente specifico alla luce dell'atto complessivamente considerato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    La non imponibilità per operazioni verso esportatori abituali riguarda l'esecutività del debito IVA e presuppone la reale sussistenza della qualità di esportatore abituale; se la dichiarazione d'intento è falsa e il cedente ne conosce o può sospettare l'irregolarità, il regime non può essere applicato.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso principale in relazione al potere di accertamento e alla contestazione dell'operazione in regime di sospensione d'imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio in tema di prova della conoscibilità della frode e degli elementi presuntivi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili per inferire la consapevolezza o conoscibilità dell'irregolarità.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini della prova della consapevolezza della frode.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997

    La Corte lo richiama per sottolineare che, se la dichiarazione d'intento è rilasciata senza i presupposti di legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono i cessionari, committenti e importatori che l'hanno rilasciata.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; basta che dall'atto emerga inequivocamente la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura di genericità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la specificità dei motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro per la denuncia di violazione di legge nel ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata nel ricorso incidentale per vizi processuali dell'appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso principale, ritenendolo autosufficiente perché indicava chiaramente la vicenda e gli atti richiamati.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per interpretare restrittivamente le norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come la sanzione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato a carico del soccombente.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in sospensione d'imposta verso asseriti esportatori abituali, la non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 richiede la reale sussistenza dei presupposti; se la dichiarazione d'intento è falsa, il beneficio non spetta al cedente che conosca o possa ragionevolmente sospettare l'irregolarità.
  • La prova della consapevolezza o della doverosa conoscibilità della frode può essere fornita anche per presunzioni; il giudice deve però valutare unitariamente il complesso degli indizi, senza arrestarsi a motivazioni apodittiche o a un esame frammentario dei singoli elementi.
  • Il cedente operatore professionale è tenuto ad adottare tutte le ragionevoli misure esigibili per verificare la genuinità delle dichiarazioni d'intento e per non partecipare, anche inconsapevolmente, a un meccanismo fraudolento IVA.
  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi costituisce sanzione di interpretazione restrittiva: è sufficiente che, dall'atto complessivamente considerato, risulti in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • L'onere di impugnazione specifica può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni di contestazione già svolte in primo grado, quando dal complesso dell'atto emerga con chiarezza il dissenso rispetto alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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