Cassazione Civile, Ordinanza n. 25535/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei relativi soci, con ripresa a tassazione di prelevamenti bancari per euro 31.691,02, recupero di costi ritenuti non inerenti sulla base di quattro fatture per complessivi euro 59.400,00 e imputazione ai soci dei costi relativi a un’imbarcazione intestata alla società. La CTR aveva accolto solo in parte gli appelli dell’Ufficio: da un lato aveva ritenuto fondata la questione della delega di firma dell’atto, dall’altro aveva respinto il resto del gravame affermando, tra l’altro, che la modifica normativa sull’art. 32 d.P.R. 600/1973 introdotta dall’art. 7-quater del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 si applicasse retroattivamente anche agli accertamenti non definitivi; che i costi documentati fossero provati quanto a inerenza; e che fosse illegittima l’imputazione ai soci dei costi dell’imbarcazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, contestando la retroattività della disciplina più favorevole sui prelevamenti bancari; (2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., censurando il riconoscimento della deducibilità dei costi di servizi sulla base di documentazione ritenuta generica e senza adeguato accertamento di effettività, inerenza e congruità; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sul motivo relativo all’imbarcazione formalmente intestata alla società ma utilizzata personalmente dai soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la modifica dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 introdotta dall’art. 7-quater del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 non abbia efficacia retroattiva perché ha natura sostanziale e non interpretativa, e quindi non si applica agli accertamenti non ancora definiti. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, sia per difetto di specificità e autosufficienza, sia perché la CTR aveva compiuto un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, fondato su elementi presuntivi e coerente con la nozione qualitativa di inerenza. Ha respinto il terzo motivo, escludendo l’omessa pronuncia: la CTR aveva comunque deciso la questione confermando la CTP e rigettando implicitamente le ulteriori deduzioni dell’Ufficio, richiamando la disciplina dell’art. 2 commi 36 terdecies e quaterdecies del d.l. 138/2011, ritenuta però inapplicabile ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Norme richiamate
come riformato dal d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016
La modifica del meccanismo presuntivo relativo ai prelevamenti bancari non ha natura interpretativa ma sostanziale; pertanto non si applica agli accertamenti non ancora definiti perché non è retroattiva.
art. 7-quater d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
La norma, incidendo sul regime degli accertamenti bancari, non opera retroattivamente nei rapporti non esauriti.
Il requisito dell’inerenza dei costi va valutato in rapporto all’esercizio dell’attività d’impresa, non in base a un mero rapporto quantitativo con i ricavi o a un giudizio di congruità economica.
La censura sulla prova dei costi deve essere specifica; in cassazione non è sufficiente una contestazione generica e astratta priva del richiamo puntuale agli atti e ai documenti rilevanti.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso la questione, anche implicitamente, confermando la decisione precedente e rigettando le ulteriori argomentazioni di parte.
art. 2 commi 36 terdecies e 36 quaterdecies d.l. n. 138/2011
La disciplina sull’imputazione ai soci dei costi relativi a beni formalmente intestati alla società è richiamata come non applicabile ai fatti di causa perché successiva.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, le modifiche legislative che incidono sul regime probatorio e sui limiti di utilizzabilità dei prelevamenti hanno natura sostanziale se non si limitano a chiarire il significato di una norma preesistente; come tali, non si applicano retroattivamente agli accertamenti non definitivi.
- La deducibilità dei costi d’impresa va valutata secondo un criterio di inerenza qualitativa: il costo è deducibile se riferibile all’attività imprenditoriale, anche se non genera un vantaggio economico diretto o immediato; la congruità della spesa non costituisce, di per sé, requisito autonomo decisivo.
- Nel giudizio di legittimità la censura sull’accertamento in fatto è inammissibile quando mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, specie se quest’ultimo ha fondato la decisione su più elementi presuntivi concordanti.
- La doglianza per violazione dell’onere della prova o per erronea valutazione dei documenti deve essere specifica e autosufficiente: il ricorso deve riportare gli elementi essenziali degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, altrimenti non ne è verificabile la fondatezza.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata abbia comunque statuito sulla questione, anche in forma implicita, mediante conferma della sentenza di primo grado o rigetto delle tesi avversarie; in tal caso la censura va veicolata come errore di diritto o vizio motivazionale.
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