Cassazione Civile, Ordinanza n. 23775/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008-2011 nei confronti di una società operante nel trasporto terrestre di passeggeri e, per trasparenza ex art. 116 TUIR, dei suoi soci. L’Amministrazione aveva riqualificato i contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto pubblico locale: sul piano IVA li aveva considerati corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili; sul piano delle imposte dirette li aveva considerati ricavi tassabili, escludendone la natura di contributi esenti/neutralizzati. I contribuenti avevano sostenuto invece che il rapporto con la Provincia fosse concessorio e che i versamenti avessero natura di mero ripiano dei costi di esercizio, non di corrispettivo. In appello la decisione di merito aveva accolto solo in parte l’Agenzia, limitatamente a una diversa ripresa per fatture relative a operazioni inesistenti, confermando l’annullamento degli altri avvisi. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, insistendo sull’imponibilità IVA e sulla tassazione diretta dei contributi; i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, eccependo tra l’altro tardività e difetto di autosufficienza del ricorso principale, mentre la Provincia autonoma ha sostenuto la natura non imponibile dei contributi.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso principale, ritenendo tempestiva l’impugnazione per effetto della sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza. Nel merito ha accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione IVA, perché la Corte d’appello si era fermata alla qualificazione formale del rapporto concessorio senza verificare in concreto se i contributi avessero consentito di praticare prezzi inferiori agli utenti e dunque fossero direttamente connessi al corrispettivo; ha invece confermato la decisione di merito sulla non imponibilità ai fini delle imposte dirette, ritenendo consolidato l’orientamento per cui i contributi in questione non costituiscono ricavi imponibili anche per gli enti a statuto speciale. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti, che riguardava la ripresa per fatture false/operazioni inesistenti. Il dispositivo finale è quindi di accoglimento parziale del ricorso principale, con cassazione della sentenza limitatamente al profilo IVA e senza rinvio nel resto non risultando qui una decisione di merito complessiva sul punto cassato.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione dei termini opera automaticamente per le liti fiscali definibili e assorbe la sospensione feriale nel periodo interessato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il requisito di autosufficienza non può essere applicato in modo formalistico; è sufficiente che il ricorso indichi in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa.
La doglianza di inammissibilità per mancata indicazione degli elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale è stata ritenuta assorbita dalla valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.
Richiamati dalla ricorrente quale parametro di legittimità della decisione impugnata.
Richiamati nei motivi di ricorso e nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio.
Richiamati per sostenere la qualificazione del rapporto come concessorio o contrattuale.
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972
Richiamati in relazione all’assetto statutario della Provincia autonoma di Bolzano.
art. 3 d.l. n. 833/1986, conv. in l. n. 18/1987
I contributi per il trasporto pubblico locale sono esclusi da imposizione diretta come componenti positivi di reddito; la Corte conferma l’orientamento consolidato anche per le regioni/enti a statuto speciale.
artt. 14 e 17 l.p. Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
Norme provinciali che disciplinano la determinazione dei contributi al trasporto pubblico locale.
artt. 5 e 85 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati in relazione alla determinazione del reddito d’impresa e del reddito imputato per trasparenza.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati nella cornice degli accertamenti fiscali impugnati.
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nella prospettazione sulla qualificazione del rapporto e del servizio.
artt. 8 e 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamati per la disciplina europea del trasporto pubblico e dei compensi/contributi.
Direttiva 2004/18/CE
Richiamata in relazione al quadro normativo dei servizi pubblici e degli affidamenti.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per la disciplina IVA delle operazioni imponibili e della base imponibile.
artt. 2, 24 e 25 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamati come norme UE sull’IVA, interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La base imponibile IVA comprende i corrispettivi dovuti e le integrazioni direttamente connesse da altri soggetti.
art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), Sesta Direttiva IVA
È il parametro di diritto UE che, secondo la Corte, impone di includere nella base imponibile i contributi direttamente connessi al prezzo.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla ripartizione dell’onere della prova; la sentenza d’appello è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza sul punto.
Richiamato nel ricorso incidentale in materia di fatture e IVA.
Richiamato per negare la riunione con altri processi non pienamente sovrapponibili.
Massime di principio
- Ai fini IVA, non è decisiva la sola qualificazione formale del rapporto tra ente erogante e operatore del servizio; occorre verificare in concreto se il contributo sia direttamente connesso al prezzo delle prestazioni rese, cioè se permetta al prestatore di offrire il servizio a un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe richiesto in assenza del contributo.
- Un contributo versato da un terzo può entrare nella base imponibile IVA quando è stabilito secondo criteri predeterminati ed è funzionalmente collegato all’abbattimento del prezzo delle prestazioni rese agli utenti; il fatto che il beneficiario del versamento non coincida con il soggetto che lo paga non esclude, di per sé, il nesso diretto tra contributo e prestazione.
- In materia di imposte dirette, i contributi pubblici destinati al ripiano del disavanzo o al sostegno del servizio di trasporto pubblico locale, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte, non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione anche nell’ambito degli enti a statuto speciale.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso consenta di individuare i fatti rilevanti, gli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, senza necessità di una trascrizione integrale degli atti di merito.
- La sospensione straordinaria dei termini prevista per le controversie definibili in materia fiscale opera automaticamente e deve essere coordinata con la sospensione feriale secondo il criterio dell’assorbimento del periodo di sospensione feriale già compreso nel lasso temporale sospeso per legge.
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